Trasparenza PA: comunicazione XML 190/2012, qualche consiglio operativo

Aldo Lupi 03/02/17
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ANAC ha comunicato pochi giorni fa la proroga al 20 febbraio 2017 per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione del file xml ai sensi della L. 190/2012. Cogliamo l’occasione per offrire alcune indicazioni utili per il corretto adempimento dell’obbligo di legge da parte degli enti pubblici.

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L’obbligo sancito dall’art. 1 c. 32 L. 190/2012 prevede una serie di step operativi:

Come detto precedentemente, la scadenza di comunicazione quest’anno è stata prorogata al 20 febbraio.

ANAC ha messo a disposizione una sezione apposita del proprio portale per verificare l’esito delle comunicazioni effettuate: all’indirizzo https://dati.anticorruzione.it/#/l190 sono riportati gli esiti delle comunicazioni degli anni 2015 e 2016, oltre che l’elenco degli enti che hanno già effettuato la comunicazione nel 2017. Facendo un’analisi degli esiti degli anni scorsi, emerge un risultato piuttosto eclatante, sintetizzato nel grafico seguente:

grafico

Partiamo dal numero totale delle amministrazioni che hanno effettuato la comunicazione: sono 18.030 nel 2015 e 17.534 nel 2016. Un numero sensibilmente inferiore rispetto ai quasi 23.000 enti accreditati presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. L’assenza di tali enti può essere dovuta sia a una mancata comunicazione che a problemi nel processo di spedizione del file: in particolare, l’invio del file pdf potrebbe per qualche motivo non andare a buon fine, o consegnare ad ANAC un file corrotto che verrebbe in tal caso scartato dai sistemi di rilevazione. Per quanto riguarda le comunicazioni correttamente inoltrate ad ANAC, la percentuale di controlli falliti è rilevante: si attesta ad oltre il 50% nel 2015 e ad oltre il 30% nel 2016.

L’esito fallito indica che la comunicazione è stata effettuata con successo, ma i sistemi automatici non sono stati in grado di leggere correttamente il contenuto del file XML indicato all’url comunicato. Ciò può essere dovuto a 2 cause:

  • L’indirizzo indicato non era corretto;
  • L’indirizzo era corretto, ma il file XML conteneva degli errori di sintassi, che hanno portato il sistema a scartarlo.

I sistemi di verifica automatica del file implementati da ANAC effettuano più passaggi sull’elenco delle comunicazioni effettuate dagli enti, “mettendo in coda” per un passaggio successivo solo quelle che hanno dato esito fallito. In particolare, verificando l’elenco del 2016 riordinato per data di tentativi di accesso ai file, si può notare che i passaggi di controllo sono stati avviati il 12, il 18, il 25, il 29 febbraio, il 4 e il 23 marzo (data in cui si è avviato l’ultimo passaggio di verifica). Nel 2015 i passaggi erano stati almeno 4, da quello che si può dedurre dalle date riportate nell’elenco relativo. Questo fa pensare che, se il file inviato dovesse contenere errori di sintassi, è possibile rilevare l’errore e procedere alla correzione del file prima di un passaggio successivo.

Da quanto sopra analizzato, ecco alcuni consigli per adempiere con successo a questo obbligo di legge:

  • Verificate l’esito della trasmissione effettuata negli anni precedenti: se non lo avete ancora fatto controllate se se sono stati commessi degli errori, onde evitare di ripeterli nuovamente. Se l’ente non compare nell’elenco ed avete effettuato la comunicazione, allora probabilmente l’invio del file pdf non è andato a buon fine. Se invece l’esito è fallito, vi poteva essere un errore nell’url comunicato o nella sintassi del file pubblicato sul sito.
  • Non attendete l’ultimo momento per la comunicazione, effettuate quanto prima l’invio del modulo pdf. In questo modo, ridurrete il rischio di scarto del file (dovuto all’inevitabile intasamento dei sistemi degli ultimi giorni) e potrete verificare preventivamente se la comunicazione è stata effettuata correttamente (e, nel caso, ripeterla). Al momento in cui è stato scritto questo articolo, già oltre 4.000 enti compaiono nell’elenco del 2017: l’esito è ancora “in corso”, ma per questi enti c’è la certezza che la comunicazione non sia stata scartata.
  • Verificate spesso l’esito dei controlli svolti da ANAC. In questo modo, quando ANAC avvierà le verifiche automatiche (dopo il 20 febbraio), sarete in grado di accorgervi precocemente di eventuali errori e potreste risolverli: se l’url comunicato è sbagliato, non sarà possibile effettuare una nuova comunicazione, ma se il file pubblicato dovesse contenere degli errori sintattici potreste apportare delle correzioni, prima dell’ultimo passaggio di ANAC. A proposito della verifica del file XML, sono disponibili in rete alcuni siti che consentono la verifica preventiva del file XML e dell’url di pubblicazione, come quello indicato a questo link.

Si consiglia questo volume:

Il processo amministrativo telematico (PAT)

Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il processo amministrativo telematico, le cui regole tecnico-operative sono dettate dal D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40. La presente opera, con formulario e schede pratiche, è un supporto concreto all’attività di operatori, avvocati e pubbliche amministrazioni, una guida operativa per tutte le fasi telematiche del processo amministrativo, con particolare attenzione alle notifiche e ai depositi.Il testo è aggiornato alle recenti novelle:- i nuovi moduli di deposito ad uso degli avvocati, rilasciati il 29 dicembre 2016;- la L. 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, di riforma del processo amministrativo telematico;- il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, c.d. nuovo codice dell’amministrazione digitale (CAD).Il testo, dopo una descrizione dell’evoluzione normativa del PAT, affronta i seguenti argomenti:- principi e strumenti della digitalizzazione del processo amministrativo;- il c.d. back office del processo amministrativo telematico, ovvero la piattaforma del Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA);- il fascicolo telematico (i contenuti, l’accesso e la trasmissione del fascicolo, i registri informatici);- la redazione informatica degli atti processuali e la procura alle liti;- le notificazioni e le comunicazioni telematiche;- i depositi telematici, con le modalità di compilazione e invio dei moduli digitali;- i nuovi adempimenti richiesti a organi giudiziari, cancellerie, giudici e loro ausiliari;- le funzioni istituzionali degli organi della Giustizia Amministrativa.La seconda parte dell’opera contiene schede con le soluzioni ai principali problemi tecnici (ad es., come installare il certificato di firma nel software di gestione dei moduli di deposito), un utile formulario, presente anche in formato editabile e stampabile sul Cd-Rom allegato, e una ragionata appendice normativa con le disposizioni di riferimento.

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Per quegli enti che hanno comunque rispettato la scadenza originale per l’invio della comunicazione, restano validi i consigli di verifica degli esiti degli anni precedenti e dello stato di avanzamento dei controlli da parte di ANAC.

Infine, si ricorda che ANAC chiarisce che “…le stazioni appaltanti per le quali l’esito dell’accesso risulta ‘FALLITO’, NON DOVRANNO EFFETTUARE NESSUNA ALTRA COMUNICAZIONE PEC ALL’AUTORITA’”

Il processo di comunicazione e validazione è in effetti un po’ ostico (lo dicono le mere statistiche) ma con i giusti accorgimenti tutte le PA potranno ottemperarvi con successo.

Aldo Lupi

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