La norma di riferimento è l’art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001, secondo cui “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo”
Il successivo art. 40bis al comma 4 aggiunge che “Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, […] i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo […]”
La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita’ ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Il previgente testo del medesimo articolo al comma 3 e prevedeva solamente la relazione tecnico-finanziaria, ma non quella illustrativa.
In realtà, molti enti hanno disatteso l’obbligo di allegare una relazione che illustri gli effetti in materia di produttività ed efficienza, e l’obbligo di pubblicazione in modo permanente dei contratti integrativi, in attesa dell’adozione degli “schemi” da parte del Ministero dell’Economia. Per gli enti adempienti le relazioni illustrative pubblicate erano per forza di cose disomogenee e poco confrontabili tra di loro. La Circolare peraltro sottolinea che gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi.
Entrando nel merito degli schemi, meritano attenzione l’obbligo di rendere la dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi inerenti la trasparenza e la misurazione della performance.
In particolare, secondo la Circolare va attestato il rispetto degli obblighi di legge ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato. Il riferimento è alle norme relative all’adozione e alla realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, agli obblighi di pubblicazione dei curricula di dirigenti e titolari di posizione organizzativa, delle retribuzioni dei dirigenti, degli incarichi conferiti (sia quelli retribuiti che quelli non retribuiti), e infine all’adozione del Piano della performance o alla validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle Relazione sulla performance.
Da quanto sopra, potrebbe costare caro a qualche ente locale o azienda sanitaria aver sottovalutato l’importanza degli obblighi inerenti la trasparenza e quelli inerenti la misurazione della performance.
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