Tirocinio Avvocato 2017: la nuova pratica forense per l’abilitazione all’esame

Redazione 17/01/17
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Dopo aver esposto come cambierà l’esame di abilitazione forense nel 2017, è bene illustrare anche le novità sulla disciplina del praticantato obbligatoriamente richiesto per partecipare all’esame stesso (Decreto del Ministero della Giustizia n. 70, pubblicato in G.U. del 19.05.2016). Questo, infatti, consiste nel periodo di pratica della professione che i laureati in giurisprudenza devono svolgere presso uno studio legale. È presupposto necessario per poter accedere all’esame di Stato.

Vediamo quindi quali sono le novità principali.

Tirocinio Avvocato: qual è la nuova durata?

Innanzitutto, la durata del tirocinio forense è la medesima: 18 mesi. Tuttavia, due dei tre semestri possono essere svolti in maniera diversificata:

  • 6 mesi potranno essere svolti in uno studio legale prima ancora di aver conseguito il titolo di laurea.
  • 6 mesi potranno essere impiegati in un tirocinio legale all’estero, presso uno Stato UE diverso dall’Italia.

Non più necessariamente, quindi, i 18 mesi di pratica dovranno essere interamente svolti in maniera “classica”.

Tirocinio Avvocato: si può iniziare prima della laurea?

Per permettere ai laureandi di anticipare il periodo di svolgimento della pratica forense, ogni Facoltà di Giurisprudenza era tenuta a stipulare, entro il 3 giugno 2016, delle convenzioni quadro con il Consiglio Nazionale Forense: questo disciplinerà le modalità in cui il tirocinio si avvicenderà durante l’ultimo semestre universitario. In particolare, per garantire la prosecuzione nonché la conclusione degli studi, il numero di ore richiesto è quello di almeno 12 ore settimanali.

I requisiti per essere ammessi all’anticipazione del tirocinio sono:

  • l’essere in regola con la carriera universitaria del corso di laurea in giurisprudenza;
  • l’aver ottenuto un certo numero di crediti nelle materie di: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione Europea.

Tirocinio Avvocato: il nuovo semestre europeo

Previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il tirocinante iscritto può richiedere di effettuare un semestre di pratica presso uno studio legale presente sul territorio di un altro Stato europeo. Dovranno indicarsi i riferimenti del professionista presso cui si sarà impiegati, nonché la prova dell’equivalenza della qualifica del legale straniero ospitante al titolo di avvocato, in conformità alla disciplina sul riconoscimento dei titoli professionali.

A chi si applica il nuovo Tirocinio Forense?

Il provvedimento di riforma della disciplina sulla pratica legale si applica a tutti i tirocini con data iniziale, pari o successiva, al 3 giugno 2016. Per i tirocini che a quella data risultino già iniziati, si applicherà la previgente disciplina, integrata della facoltà di svolgere un semestre in uno studio legale europeo.

Inoltre, il Consiglio Nazionale Forense concede di effettuare la pratica professionale contestualmente allo svolgimento di un’attività lavorativa, pubblica o privata: ciò sempre che non siano in essere conflitti di interesse che, se accertati dal Consiglio stesso, possono comportare il diniego o la cancellazione dal registro dei praticanti, qualora l’impiego sia iniziato contemporaneamente al periodo di tirocinio.

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Tirocinio Avvocato: quali sono le modalità di svolgimento?

Il praticante, nell’ambito dello svolgimento della attività di praticantato, dovrà osservare le norme di deontologia professionale raccolte nel Codice Deontologico Forense: esso stabilisce il comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti.

Inoltre l’esercizio della pratica dovrà avvenire con assiduità, diligenza e riservatezza. Per “assiduità” si intende una presenza in studio del tirocinante per almeno 20 ore settimanali.

Novità 2017: Formazione continua obbligatoria

Ulteriore novità, foriera per i praticanti non solo di una formazione giuridica continua, ma anche di ulteriori spese da sostenere: infatti, dal 2017 sarà obbligatoria la frequenza con profitto e per un periodo non inferiore ai 18 mesi di corsi specifici di formazione, finalizzati anche al superamento dell’esame di abilitazione (art. 43, l. n. 247/2012). È bene sottolineare come la frequenza per tutta la durata del tirocinio include anche il semestre in cui il praticante stia anticipando un semestre al periodo universitario pre laurea.

Pratica forense: può essere interrotta?

Il periodo di praticantato può essere interrotto per svariate esigenze: motivi di salute, maternità, paternità, adozione, assistenza ai prossimi congiunti. La data utile da considerare ai fini del conteggio del periodo necessario per conseguire l’idoneità all’abilitazione coincide con il giorno in cui il Consiglio dell’Ordine cui il praticante si iscrive accoglie l’istanza di iscrizione al registro dei praticanti. Attenzione ad assicurarsi che il periodo di sospensione della pratica non invalidi quella già effettuata.

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