Il ministero, attraverso la pubblicazione del menzionato accordo, risponde infatti al preciso rilancio del procedimento di adeguamento da parte delle stesse Regioni, le quali anche in virtù della sentenza sovra citata della Corte, detengono per l’ambito competenza esclusiva. Le indicazioni fornite dalle Linee Guida riguardano innazitutto la durata prevista per i tirocini, mai superiore ai dodici mesi (periodo massimo) e solo parzialmente modificabile in casistiche circoscritte a livello locale, volti appunto ad agevolare le decisioni, in termini professionali, e l’occubabilità dei giovani nella fase transitoria tra ambito scolastico e lavorativo. Lo stesso metro si estende ai tirocini indirizzati ai soggetti disoccupati, a quelli in mobilità, agli inoccupati ed ai lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione. Analoga durata è prevista anche ai tirocini svolti dalle cosiddette categorie svantaggiate, mentre i soggetti disabili possono effettuare periodi tirocinanti che arrivano fino a 24 mesi. Un’ulteriore forma di tirocinio “di orientamento e formazione”, della durata di 6 mesi, è prevista infine per quei soggetti interessati che hanno conseguito il titolo di studio (laurea o diploma) entro l’ultimo anno.
Nelle menzionate Linee Guida viene inoltre presisato l’importo dell’indennità sui tirocini: l’entità si stabilizza intorno ai 300 euro lordi mensili, quale indennizzo congruo in vista dell’effettivo svolgimento del lavoro di competenza dei tirocinanti. La quota d’indennità non viene versata se lo stesso tirocinante è destinatario di una qualsivoglia forma di sostegno al reddito. Deroga aggiuntiva al vincolo di obbligatorietà all’indennizzo viene poi introdotta dalle Regioni, riflettendo motivazioni di ordine inclusivo per le categorie coinvolte, nei confronti dei tirocini che sono rivolti a disabili, soggetti svantaggiati o richiedenti asilo. Le stesse Regioni sono poi tenute ad imporre, in via facoltativa, anche un compenso superiore; qualcuna infatti, come per esempio la Toscana, ha già messo in pratica la corresponsione di un rimborso pari a 500 euro. Essendo la riforma univocamente applicata con l’esclusione di ogni aggravamento sulle finanze pubbliche si lascia alle Pa la possibilità di attivare tirocini soltanto entro i limiti della spesa specificatamente riservata nel 2011 ad attività di tirocinio e formazione. Il termine previsto entro l’anno 2011 per il momento rimane stabile, non essendo usciti aggiornamenti disciplinari al riguardo.
Per quanto poi attiene al numero di soggetti tirocinanti, le Linee Guida chiariscono che all’interno delle unità operative comprensive di un totale superiore ai 5 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, viene ammesso un unico tirocinante; nelle unità operative invece i cui dipendenti a tempo indeterminato oscillano da un minimo di 6 ad un massimo di 20 si sancisce l’ammissione massima di 2 tirocinanti contemporaneamente. In quelle unità dotate di dimensioni maggiori, infine, inclusive di un numero uguale o maggiore a 21 dipendenti a tempo indeterminato, i tirocinanti abilitati non devono numericamente superare il 10% del personale dipendente, con arrotondamento all’unità superiore. Soltanto una volta che saranno formalmente entrati in vigore i dettami regolamentativi a livello regionale, confermano le Linee Guida, potranno partire le visite ispezionali promosse dal ministero del Lavoro, le quali in caso di usufruizione illegittima dei soggetti tirocinanti saranno abilitate a riqualificare lo stesso tirocinio in automatica assunzione a tempo determinato. La proroga temporanea alla ratifica delle disposizioni locali, arriva ad inglobare anche le sanzioni pecuniarie fissate dalla legge Fornero (art. 1, comma 35) ad un minimo di 1000 fino ad una soglia massima di 6000 mila euro, nei confronti delle aziende responsabili del mancato riconoscimento dell’indennità di tirocinio.
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