Esenzione Ticket Sanitario: come richiederla e ottenerla? I casi

Redazione 02/02/16
Il ticket sanitario, a fronte della recente abolizione per 203 prestazioni, continua tuttavia a valere per alcune tipologie di visite, esami e terapie mediche, oltre che per l’acquisto di farmaci. In questo caso, dunque, per quei soggetti a cui spetta, rimane valida anche l’esenzione dal ticket.

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TICKET SANITARIO: A CHI SPETTA L’ESENZIONE?

L’esenzione viene applicata a casi specifici che divergono a seconda delle prestazioni richieste.

Vediamo nel dettaglio tutte le ipotesi.

1) Esenzione ticket: prestazioni medico-sanitarie

Per le prestazioni medico-sanitarie, ossia visite ed esami, che sono rimaste fuori dalla sforbiciata introdotta dal Decreto Appropriatezza, si applica ancora (ovviamente per i soggetti non esenti) un ticket massimo di 36,15 euro.

Si tratta di una somma riferita ad una singola ricetta, che può includere fino a 8 prestazioni appartenenti alla medesima categoria. A detto ammontare vanno poi sommati, così come previsto dal 2011, 10 euro, ossia la quota fissa per le prestazioni specialistiche.

I soggetti che possono beneficiare dell’esenzione dal ticket per le prestazioni medico-sanitarie sono:

1.1. soggetti esentati per invalidità;

1.2. soggetti esentati per condizioni socio/reddituali;

1.3. soggetti esentati in ragione di particolari patologie;

1.4. donne in gravidanza;

1.5. ulteriori categorie di soggetti previste dalle singole normative regionali.

2) Esenzione dal ticket: condizioni socio-reddituali

I soggetti che, per via di particolari condizioni sociali o reddituali, possono essere esonerati dal ticket sono:

2.1. soggetti con meno di 6 anni o più di 65, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito lordo annuo inferiore a 36.151,98 euro (il codice di esenzione è E01);

2.2. disoccupati e rispettivi familiari a carico, con un reddito annuo inferiore a 8.263,31 euro, o con un reddito annuo del nucleo (nucleo di 2 componenti con coniuge a carico) inferiore a 11.362,05 euro. In questo caso, la novità riguarda il limite che è stato aumentato di 516,46 euro per ogni figlio a carico (il codice di esenzione è E02);

2.3. titolari di assegno o pensione sociale e relativi familiari a carico (il codice di esenzione è E03);

2.4. titolari di pensioni al minimo con più di 60 anni e i rispettivi familiari a carico, con un reddito annuo inferiore a 8.263,31 euro, o con un reddito annuo del nucleo (sempre nucleo di 2 componenti con coniuge a carico) inferiore a 11.362,05 euro. Anche in questo caso il limite è cresciuto di 516,46 euro per ogni figlio a carico (il codice di esenzione è E04);

3) Esenzione dal ticket: invalidità

Per le prestazioni sanitarie risultano esonerati dal ticket anche gli invalidi civili, di guerra, per causa di servizio o per infortunio sul lavoro. Attenzione, però, perché l’esenzione attiene a tutte le prestazioni specialistiche limitatamente ad alcuni casi, riguardando in gran parte soltanto le cosiddette prestazioni correlate.

L’esenzione per tutte le prestazioni, quindi visite ed esami, si applica a:

3.1. invalidi di guerra e per causa di servizio, che appartengono dalla prima alla quinta categoria;

3.2. invalidi civili per causa di lavoro, che possiedono una riduzione della capacità lavorativa che supera il 67%, ossia i due terzi;

3.3. invalidi civili che hanno diritto all’assegno di accompagnamento;

3.4. ciechi e sordomuti;

3.5. ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ in quanto equiparati agli invalidi e ai mutilati di guerra;

3.6. vittime della criminalità organizzata o del terrorismo.

L’esenzione dal ticket, invece, limitata alle prestazioni correlate alla tipologia d’invalidità posseduta, si applica a:

3.1 invalidi di guerra e per causa di servizio che appartengono alle categorie che vanno dalla sesta all’ottava;

3.2. invalidi per causa di lavoro a cui è riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 67%;

3.3. soggetti che hanno subito un infortunio sul lavoro o che hanno contratto una malattia professionale.

Si precisa che, sia in caso di diritto all’esenzione totale che a quella parziale, al fine di beneficiare dell’agevolazione, si richiede il certificato di accertamento dello stato di invalidità o dell’infortunio sul lavoro, da parte delle Commissioni mediche competenti, il quale va poi consegnato al medico, che a sua volta è tenuto a rilevare il correlato codice di esenzione per inserirlo sulla ricetta cartacea o elettronica.

4) Esenzione dal ticket: patologie particolari

Anche nel caso di patologie croniche o malattie rare scatta il diritto all’esenzione dal ticket. E’ richiesto, anche qui, un apposito certificato medico, rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico, o alternativamente la copia della cartella clinica o del verbale di invalidità, attestante la sussistenza di una o più patologie stabilite dalla normativa nazionale.

Il soggetto interessato, al fine di fruire dell’esenzione, è tenuto a consegnare il certificato medico, o in alternativa la documentazione sostitutiva, all’ASL competente, la quale deve poi rilasciare un’attestazione di esenzione che deve riportare:

– il codice identificativo relativo alla particolare patologia, da applicare alla ricetta;

– l’elenco delle prestazioni collegate alla patologia che sono esenti dal ticket.

I soggetti che sono affetti da patologie rare, per beneficiare dell’esenzione dal ticket, devono tenere a mente che:

4.1. il certificato medico da consegnare alla ASL può esclusivamente provenire da un presidio pubblico riconosciuto dalla Regione in qualità di struttura di riferimento per quella peculiare patologia rara, anche se ubicato in una Regione diversa;

4.2. le prestazioni che risultano soggette all’esenzione sono più estese: sono infatti comprese “tutte le prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci per il trattamento ed il successivo monitoraggio delle malattie rare accertate e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”, e le prestazioni strumentali alla diagnosi ed agli esami genetici sui familiari del malato.

5) Esenzione dal ticket: altre prestazioni sanitarie

La legge nazionale, inoltre, riconosce l’esenzione dal ticket anche per:

5.1. diagnosi precoce dei tumori, dando diritto all’esonero per alcuni esami;

5.2. gravidanza: qui l’esenzione vale per le seguenti prestazioni:

– visite ostetrico-ginecologiche da eseguirsi con cadenza periodica durante la gestazione;

– accertamenti specifici da eseguirsi in alcuni, precisi periodi;

– monitoraggio della gravidanza qualora si rilevino minacce di aborto;

– diagnosi prenatale qualora sussistano determinate situazioni di rischio;

– specifiche analisi da eseguirsi in fase preconcezionale, sulla donna (Test Virus Rosolia e Toxotest) oppure sulla coppia, per accertare la sussistenza di eventuali fattori di rischio per una futura gravidanza.

5.3. test anti HIV: si tratta di un’analisi gratuita, effettuabile in forma anonima, anche dagli stranieri privi del permesso di soggiorno.

6) Esenzione dal ticket: farmaci

In riferimento alla normativa delle singole Regioni, l’esenzione dal ticket si riferisce, invece, ai farmaci di fascia A.

I farmaci appartenenti alla fascia A sono: medicinali essenziali e medicinali finalizzati alla cura di malattie croniche. Di norma vengono pagati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tuttavia alcune Regioni impongono un ticket di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico dei cittadini, nonostante siano comunque attive delle esenzioni.

Quali Regioni non prevedono compartecipazione del cittadino alla spesa per i farmaci di fascia A?

– Toscana;

– Emilia-Romagna;

– Umbria;

– Marche;

– Sardegna;

– Valle d’Aosta;

– Friuli Venezia Giulia;

– Basilicata;

– Provincia autonoma di Trento.

Quali Regioni prevedono compartecipazione del cittadino alla spesa per i farmaci di fascia A?

Altre Regioni, come la Lombardia, applicano il ticket sanitario per la ricetta (massimo 4 euro) oltre che per l’acquisto del farmaco (massimo 2 euro). Tuttavia sono previste delle esenzioni a seconda delle condizioni e del reddito.

Altre Regioni ancora, come ad esempio il Lazio, prevedono importi variabili a seconda del prezzo di vendita del farmaco (massimo 4 euro a confezione nel caso in cui il prezzo superi i 5 euro, viceversa 2,5 euro).

Quali esenzioni sono valide in tutti i territori?

Di seguito l’elenco:

6.1. esenzione per patologia: qui, per richiederla bisogna apportare sul certificato, oltre al codice di esenzione nazionale, da indicare sulle ricette per visite ed esami, anche quello regionale, da riportare nelle ricette per la prescrizione dei farmaci;

6.2. esenzione per invalidità: qui, l’esenzione si diversifica a seconda della Regione. In alcune basta il riconoscimento di un’invalidità superiore al 67%, mentre in altre è necessaria l’invalidità civile al 100%, oppure per lavoro o causa di servizio. In merito, poi, alla procedura per richiedere l’esonero risulta identica a quella prevista per l’esenzione per invalidità a livello nazionale;

6.3. esenzione per età e condizioni socio/reddituali: qui, le condizioni sociali e reddituali sono le stesse che sono richieste per i codici di esenzione nazionale E03 ed E04. In alcune Regioni, tuttavia, viene riconosciuto il diritto all’esonero dal ticket anche se sussistono migliori condizioni;

6.4. altre tipologie di esenzione: in questo caso il riferimento va alle situazioni particolari che le singole Regioni possono ammettere per avere diritto all’esonero dal pagamento del ticket per i farmaci (per i soggetti residenti in territori colpiti da eventi sismici, ad esempio, o ancora per minori sottoposti a tutela).

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