Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII) i rapporti di lavoro sono stati messi al centro, così come l’interruzione degli stessi e le relative regole sul ticket licenziamento 2023: il contributo Naspi che il datore deve versare all’Inps in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Il nuovo Codice della crisi anzitutto sostituisce il fallimento con il nuovo istituto della liquidazione giudiziale.
Diciamo subito che è in primis stato cambiato il secondo comma dell’articolo 2119 del codice civile, disponendo che non costituisce “giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza”.
Al fine di chiarire gli effetti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei casi disciplinati dal nuovo codice della crisi, e l’obbligo contributivo rappresentato dal ticket di licenziamento, l’Inps è intervenuta con la Circolare 46 del 17 maggio 2023.
Analizziamo le novità in dettaglio partendo dall’articolo 189 del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, con cui si chiariscono gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro.
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Indice
- Il ticket licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato
- Sospensione del rapporto di lavoro subordinato
- Le dimissioni nel rapporto di lavoro subordinato
- Ticket licenziamento 2023: i licenziamenti collettivi
- Ticket licenziamento 2023: l’esercizio d’impresa del debitore può continuare
- Ticket licenziamento 2023: quando c’è l’obbligo di versamento
- Ticket licenziamento 2023: momento impositivo
- L’importo del Ticket licenziamento 2023
- Obbligo del ticket NASpI nelle ipotesi di licenziamento collettivo
Il ticket licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato
Anzitutto il nuovo Codice della crisi d’impresa mette nero su bianco che l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento.
In ogni caso il curatore deve procedere senza indugio ad intimare il licenziamento al ricorrere dei presupposti, quindi se non è possibile “la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro”.
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Sospensione del rapporto di lavoro subordinato
I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso.
La sospensione, afferma l’Inps, è finalizzata a consentire al curatore di valutare la possibilità di continuazione dell’attività aziendale (in via diretta o indiretta) e sussiste sino a quando “il curatore non subenti nel rapporto di lavoro oppure non intimi al lavoratore il licenziamento o quest’ultimo non rassegni le dimissioni”.
In ogni caso, trascorsi 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
La sospensione può in ogni caso essere prorogata per un massimo di 8 mesi su disposizione del Giudice delegato e a seguito di istanza inoltrata da:
- Curatore;
- Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo in cui è stata aperta la liquidazione giudiziale;
- Singoli lavoratori (in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti).
Le dimissioni nel rapporto di lavoro subordinato
E’ inoltre riconosciuta al lavoratore, durante il periodo di sospensione (ossia dalla data della sentenza dichiarativa sino alla comunicazione del curatore di recesso o di subentro nel rapporto di lavoro) la facoltà di rassegnare le dimissioni per come giusta causa, con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Tuttavia le dimissioni del lavoratore, presentate in costanza di sospensione, non sono qualificate ex lege per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il lavoratore sia beneficiario dei “trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito”.
Leggi>> Dimissioni volontarie: tutti i casi in cui si ha diritto alla disoccupazione Naspi
Al ricorrere di tali ipotesi le dimissioni del lavoratore sono disciplinate dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile.
Ticket licenziamento 2023: i licenziamenti collettivi
L’articolo 189, comma 6 tratta i licenziamenti collettivi nell’ipotesi di datore di lavoro sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale.
Viene in particolare introdotta una procedura più snella.
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Raggiunto l’accordo sindacale o comunque esaurita la procedura, il curatore provvede a ogni atto conseguente
La risoluzione di diritto (con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale) che interviene al termine del periodo di sospensione del rapporto di lavoro, non si applica quando il curatore abbia avviato la procedura di licenziamento collettivo.
Ticket licenziamento 2023: l’esercizio d’impresa del debitore può continuare
Ai sensi dell’articolo 211 del Codice l’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività d’impresa.
Il tribunale, infatti, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può autorizzare il curatore a proseguire l’esercizio di impresa, anche limitatamente a specifici rami d’azienda, subordinatamente alla valutazione di assenza di pregiudizio per i creditori e, successivamente, il curatore può essere autorizzato a proseguire nell’esercizio dal giudice delegato, con decreto che ne fissa la durata.
Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, l’articolo 189, comma 9, stabilisce che durante l’esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore, i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica ordinaria vigente.
In caso di sospensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 e 8 del medesimo articolo 189, in tema di recesso del curatore, di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro e di dimissioni del lavoratore per giusta causa.
Ticket licenziamento 2023: quando c’è l’obbligo di versamento
Diritto alla NASpI
Posto che, come specificato nel codice della crisi d’impresa, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce perdita involontaria dell’occupazione, è riconosciuto il trattamento Licenziamento o contributo NASpI, a condizione che ricorrano gli altri requisiti richiesti dalla normativa di settore. Di conseguenza si ha diritto alla Naspi.
Ticket licenziamento
Alla luce di quanto appena affermato ne consegue che l’obbligo in capo al datore di lavoro di versare il ticket licenziamento all’Inps “sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del CCII, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro” (Circolare 17 maggio 2023).
Considerato che il curatore, nel rispetto della par condicio creditorum, non può procedere al pagamento del predetto contributo, lo stesso dovrà provvedere all’invio dei flussi UniEmens secondo le indicazioni fornite dalla stessa Circolare del 17 maggio.
Il relativo importo dovrà essere inserito nella procedura a cura della Struttura territoriale Inps competente alla gestione del credito.
Per quanto riguarda, invece, le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che avvengano durante l’esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale, l’obbligo contributivo in parola sussiste qualora l’interruzione del rapporto di lavoro intervenga ai sensi del richiamato articolo 189 del CCII ovvero per licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente.
Crediti in prededuzione
Ai fini della corretta gestione dei crediti, si evidenzia che quelli sorti nel corso dell’esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 221, comma 1, lettera a) del CCII.
Infatti ai sensi del nuovo Codice sono prededucibili “i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa”.
Ticket licenziamento 2023: momento impositivo
Nella Circolare Inps numero 40/2020 l’Inps ha ribadito che il contributo di licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro e dev’essere sempre versato in un’unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 del CCII, l’interruzione del rapporto di lavoro ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Tuttavia, considerato che il lavoratore può esercitare il teorico diritto alla NASpI dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento e, nell’ipotesi di risoluzione di diritto, decorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, quest’ultimo è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine previsto per la denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento o per risoluzione di diritto.
Resta fermo che l’obbligo contributivo sussiste indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno accesso alla prestazione NASpI.
L’importo del Ticket licenziamento 2023
La normativa stabilisce che il contributo di licenziamento è pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Tuttavia, in relazione alle ipotesi di interruzione del rapporto intervenute durante il periodo di sospensione, i mesi che intercorrono dalla data di apertura della liquidazione giudiziale alla cessazione del contratto, nei casi in cui il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa o il curatore intimi il licenziamento o vi sia la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro decorso il termine di durata della sospensione, non devono essere conteggiati ai fini dell’anzianità aziendale per la determinazione della misura del contributo.
Obbligo del ticket NASpI nelle ipotesi di licenziamento collettivo
Momento impositivo
In considerazione del fatto che il curatore, nel rispetto del citato principio della par condicio creditorum, non può procedere al pagamento del ticket licenziamento, lo stesso è tenuto all’adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 4 della Circolare del 17 maggio.
Il contributo in questione costituisce credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del richiamato articolo 189, comma 8, CCII.
Il relativo importo “dovrà essere inserito nella procedura a cura della Struttura territoriale INPS competente alla gestione del credito”.
Importo del contributo
Ai fini della determinazione della misura del ticket NASpI nelle ipotesi di licenziamento collettivo l’Inps rinvia alle precisazioni fornite al paragrafo 3.2 della Circolare numero 40/2020 e con la Circolare numero 137/2021.
(Fonte: circolare Inps 46 del 17 maggio 2023)