Il Miur ha chiarito che per prendere parte ai Tfa speciali, gli interessati devono anzitutto essere in possesso dei titoli di accesso alle classi di concorso elencati nei decreti n. 39/1998 e n. 22/2005 che recano rispettivamente i vecchi titoli di studio e le lauree specialistiche che danno titolo all’accesso all’insegnamento.
Punto centrale, come è stato detto, è il triennio di insegnamento che non deve essere necessariamente consecutivo ma si raggiunge anche sommando i servizi precedentemente prestati. Il candidato dunque dovrà così calcolare le supplenze fatte nel medesimo anno per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale. L’anno di servizio si matura potendo vantare non meno di 180 giorni di servizio, anche prestati in supplenze diverse.
Alternativamente se si è prestato servizio ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale come prevede l’art. 11 comma 14 della legge 124/1999. L’amministrazione ha spiegato, inoltre, che ciascuno dei tre anni deve essere stato prestato su una specifica classe di concorso e almeno un anno di servizio deve essere stato prestato sulla classe di concorso per la quale si chiede l’accesso al percorso formativo abilitante speciale.
In pratica, quindi, le condizioni perché sussista la validità del triennio di servizio sono due; la prima è che in ciascuno dei tre anni sia stato prestato servizio in una classe di concorso specifica, ciò implica che non sono valide possibili somme di periodi che siano stati svolti in classi di concorso diverse (es. 150 giorni sulla classe di concorso A051 e 30 giorni sulla classe di concorso A052). La seconda condizione, invece, è che, nell’ambito del triennio indicato, almeno un anno sia dedicato alla classe di concorso per la quale il Tfa è abilitante.
Viene ritenuto valido anche il servizio che è stato fornito nel sostegno e in questo caso la classe di concorso di riferimento sarà quella della graduatoria dalla quale l’interessato sia stato preso al momento di conferirgli l’incarico. L’amministrazione ha dichiarato, inoltre, che ai fini del raggiungimento del requisito di servizio, è valido anche quello fornito nei centri di formazione professionale anche se questo deve essere riconducibile a insegnamenti inclusi in classi di concorso e prestato nei corsi accreditati dalle regioni per assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a partire dall’anno scolastico 2008/2009.
Ciascun candidato, però, non avrà la possibilità di frequentare più di un Tfa speciale; infatti dovrà necessariamente scegliere in quale classe di concorso far valere il servizio. Ferma la possibilità di partecipare senza vincoli particolari alle selezioni per i Tfa ordinari.
Sono fissati anche Tfa speciali per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria e vi potranno partecipare i candidati che possiedono dei titoli di studio ottenuti alla fine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, cominciati entro l’anno scolastico 1997 – 1998, o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001 – 02 che hanno maturato almeno 3 anni di servizio specifico nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria.
Il titolo conseguito alla conclusione del percorso dà diritto all’accesso alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto. Nel computo dei tre anni di servizio si possono cumulare 2 anni nell’infanzia e 1 nella primaria e viceversa.
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