Il tetto retributivo dei Dirigenti della Regione Siciliana non può essere inferiore a quello dei Dirigenti dello Stato

Massimo Greco 20/11/14

Se qualcuno nutriva ancora dubbi sulla qualità del legislatore siciliano, l’ennesima  “tirata d’orecchie” operata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con parere n. 880/2014, spazza definitivamente ogni ipotesi dubitativa. Dopo la sostanziale bocciatura dei Commissari straordinari delle soppresse Province regionali e della chiusura interpretativa sui condoni edilizi in aree gravate da vincoli paesaggistici, il CGA censura anche l’operato del legislatore regionale che ha recentemente fissato in 160 mila euro il tetto massimo per la retribuzione dei Dirigenti dell’Amministrazione regionale. Il Presidente della Regione, all’indomani della pubblicazione dell’art. 13, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, attraverso il quale viene stabilito il citato limite per il triennio 2014/2016, pone al CGA due interrogativi così sintetizzati:

A)       se il legislatore abbia voluto esclusivamente riferirsi ai Dirigenti dipendenti di ruolo dell’Amministrazione regionale e non anche ai Dirigenti generali esterni alla detta amministrazione;

B)       se, nel caso in cui anche ai Dirigenti esterni dovesse ritenersi applicabile il tetto massimo di retribuzione di 160.000 euro annui, in ipotesi di conseguente modifica unilaterale del contratto con la sostituzione dell’importo pattuito con quello fissato dalla legge successiva alla stipula del contratto, possano derivare azioni a tutela dell’affidamento ingenerato nel contraente dirigente generale al momento della legittima stipula del contratto e della correlata consensuale determinazione del compenso, con eventuali conseguenti profili risarcitori.

Il Presidente della Regione Rosario Crocetta, ormai ospite fisso nel “l’Arena” di Giletti, nella quale non lesina proclami ed iniziative governative “ad effetto”, se da una parte (quella mediatica) fremeva nell’annunciare la fissazione per legge regionale del tetto retributivo dei Dirigenti della Regione in 160 mila euro rispetto a quello di 240 mila euro individuato dallo Stato con il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, dall’altra (quella istituzionale), si premurava di formulare uno specifico quesito al CGA per prevenire, ovvero, per limitare i danni che la Regione avrebbe verosimilmente patito a seguito degli annunciati ricorsi avverso una decisione unilaterale, ancorchè coperta legislativamente, di ridurre il tetto massimo retributivo anche a quei Dirigenti contrattualizzati prima della pubblicazione della novella legge.

Non l’avesse mai fatto! L’autorevole organo di giustizia amministrativa, riunitosi in adunanza plenaria lo scorso 02/09/2014, mentre risponde positivamente in ordine all’estensione di detto tetto retributivo anche ai Dirigenti esterni alla Regione individuati e contrattualizzati ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, prospetta uno scenario d’incostituzionalità della norma regionale non solo per quei contratti sottoscritti prima della pubblicazione della legge regionale, ma anche per quelli sottoscritti successivamente alla legge per manifesta violazione dell’art. 14, comma 1, lettera q) dello Statuto della Regione Siciliana, il quale dispone, con norma avente rango costituzionale nella gerarchia delle fonti, una garanzia a tutela del personale dipendente dalla Regione il cui stato giuridico ed economico non può essere “in ogni caso inferiore a quello del personale dello Stato”. Corollario di queste argomentazioni è che anche una futura clausola contrattuale che contenga un limite retributivo inferiore a quello previsto per i dipendenti pubblici dello Stato sarebbe nulla per violazione di norma imperativa, peraltro di rango costituzionale. In tale contesto i giudici del CGA, nel parere in questione, si spingono ancora oltre, consigliando al Presidente della Regione di remunerare a rialzo i contrattualizzati Dirigenti senza tenere conto del tetto retributivo fissato dalla norma regionale in attesa che la Corte Costituzionale faccia chiarezza sulla questione.

Ma, ad onore del vero, su questa vicenda gli sconfitti non sono solo nei palazzi della Regione Siciliana, ma anche in Piazza Principe di Camporeale di Palermo, cioè presso l’Ufficio del Commissario dello Stato che, ancora una volta, omette di impugnare norme dell’ARS così manifestamente incostituzionali. Anche per questo motivo, aspettiamo con ansia il verdetto della Corte Costituzionale, atteso per le prossime ore, che sancirà, inequivocabilmente, la non conformità a Costituzione dell’ambigua figura del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

 

Massimo Greco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento