Nel testo che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge, si segnala in particolare la presenza della disposizione che ritorna a limitare anche se in modo graduale, la circolazione del denaro contante.
Fino alla sua conversione, è chiaro che potrebbero esservi modifiche ma, ormai i punti chiave per la lotta all’evasione sembrano essere delineati.
La soglia massima al denaro contante per i pagamenti, passerà prima a 2 mila euro, e poi a 1.000 euro, tuttavia l’introduzione di tali misure partirà soltanto da 1° luglio 2020.
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Tetto ai contanti: si torna al passato
La disposizione contenuta nel decreto fiscale, non è nuova nel nostro ordinamento, infatti il limite alla circolazione del contante, era stato già introdotto in passato dal Governo Monti, tra le misure allora adottate per il contrasto all’evasione.
La soglia all’epoca in vigore, al contrario di adesso, venne drasticamente ridotta a 1.000 euro, l’intervento fu effettuato sull’art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (Decreto antiriciclaggio) vietando il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, indipendentemente dalla causa, per importi pari o superiori al sopra citato importo.
Successivamente il limite è stato nuovamente elevato a 3.000 euro, anche nel presupposto che la maggior parte dei Paesi europei aveva stabilito soglie più elevate rispetto a quella dell’Italia.
Cosa prevede la normativa attuale
Secondo quanto previsto dalla normativa su contante attualmente in vigore, non è consentito il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3 mila euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e di pagamento.
Non è stata invece mai variata (e probabilmente non lo sarà nemmeno adesso) la soglia prevista dal comma 2 dell’articolo 49 del D.Lgs 231/2007, relativamente al servizio di rimessa di denaro effettuata dai cosiddetti “money transfer”, tale soglia si attesta sull’importo di 1.000 euro.
Tetto al contante 2020: le nuove soglie
Rispetto al passato, viene attuata una riduzione “graduata” del limite di circolazione del contante, nello specifico è stata prevista la riduzione con decorrenza dal prossimo 1° luglio 2020, della soglia da 3 mila euro a 2 mila euro, fino al 31 dicembre 2021.
Operativamente viene nuovamente modificato l’articolo 49 del D.Lgs 231/2007 con l’aggiunta del comma 3 bis. Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2022 il divieto di circolazione del contante si attesterà alla soglia di 1.000 euro.
Relativamente alle sanzioni previste, in caso di inosservanza delle suddette disposizioni, attualmente l’articolo 63 comma 1 del D.Lgs 231/2007 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
Il nuovo decreto dispone che per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro, mentre per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale applicabile è fissato in 1.000 euro.
Quindi, in sostanza queste sono le nuove soglie:
- limite ai contanti di 3 mila euro fino al 30 giugno 2020,
- limite ai contanti di 2 mila euro fino al 31 dicembre 2021
- limite ai contanti di 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.
Come funziona il tetto al contante 2020
Il nuovo tetto del contante, vede una progressiva riduzione della soglia dei pagamenti dai 3.000 euro attuali, ai 1.000 euro a partire dal 2022.
Alcune indicazioni operative su come operare con tali limiti, sono stati forniti dal Mef che ha risposto ad una serie di F.A.Q., che possono aiutare a comprendere meglio la normativa.
Il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda in generale, il trasferimento in un’unica soluzione di valori costituiti da denaro contante di importo pari o superiore (attualmente fino al 31 giugno 2020) a 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
Non si ravvisa violazione della norma, quando ad esempio il trasferimento, considerato nel suo complesso, corrisponde alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni autonome, tali da individuarle come operazioni distinte e differenziate (singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) o anche nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti, sia connaturata all’operazione stessa (es. contratto di somministrazione), o ancora l’importo sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti, che prevede un pagamento rateale.
Va comunque detto che rientra, nel potere dei soggetti preposti, valutare, caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
Tetto al contante 2020: nessun limite a versamenti e prelievi dal conto
Si ricorda che è sempre possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore alla soglia, in quanto non vi è alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto, e tali operazioni non si configurano come trasferimento tra soggetti diversi.
E’ inoltre possibile a fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge, pagare parte in contanti e parte in assegni purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
Infine a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene, il cui importo è superiore al limite previsto, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia ovviamente inferiore alla soglia prevista, oltre la quale è obbligatorio utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.
Tetto al contante 2020: quali sanzioni si rischiano
Come specificato all’articolo 18 del Decreto fiscale 2020:
- per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 2 mila euro,
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 1.000 euro.
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