Articolato:
Art. 1 – Definizione
Art. 2 – Disciplina generale
Art. 3 – Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Art. 4 – Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Art. 5 – Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Art. 6 – Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze
Art. 7 – Disposizioni finali
Scheda di sintesi:
– Creazione di un Testo Unico dell’apprendistato di 7 articoli con contestuale abrogazione delle leggi precedenti (semplificazione);
– l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani;
– definizione di un regime transitorio di non più di sei mesi;
– semplificazione dell’istituto, a partire dai nomi delle tre tipologie contrattuali:
(a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
(b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
(c) apprendistato di alta formazione e ricerca;
– nell’apprendistato professionalizzate l’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, non può essere superiore a centoventi ore per la durata del triennio ed è disciplinata dalle Regioni;
– possibilità dell’utilizzo del contratto per i lavoratori in mobilità (si può definire una quarta tipologia di apprendistato);
– contratto stipulabile anche dalla P.A. (la disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze);
– apertura (per il contratto di alta formazione) anche a percorsi misti di lavoro e ricerca;
– possibilità di apprendistato per i praticanti di professioni ordinistiche;
– forte rimando alla contrattazione collettiva e responsabilizzazione delle parti sociali. Il rinvio è alla contrattazione nazionale, per la regolamentazione e gestione
dell’apprendistato professionalizzante (per l’uniformità su tutto il territorio);
– gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto;
– abbassamento della durata massima (tre anni), con l’eccezione delle figure professionali dell’artigianato (cinque);
– fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro è il rilancio dell’apprendistato di primo livello che diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale;
– per le attività stagionali i contratti collettivi potranno prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, comprese le durate minime;
– verrà istituito il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro.
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