Senza voler entrare nel merito politico della questione e limitandomi a un aspetto tecnico, sono del parere che sia necessario considerare due aspetti: 1) la compatibilità di questa delibera con il principio di legalità dell’azione amministrativa; 2) il valore che assumono le dichiarazioni inserite nel registro.
Sul primo punto, non esiste alcun fondamento né costituzionale, né normativo che giustifichi l’adozione di un provvedimento di questo tipo da parte dei Consigli comunali: è noto, infatti, che la Pubblica Amministrazione può esercitare i propri poteri solo fondandosi sul principio di legalità. E’ stato tuttavia sostenuto (Cfr., S. ROSSI, Tre Ministri ed una circolare: nota sui registri comunali delle dichiarazioni anticipate, in www.forumcostituzionale.it, 09 febbraio 2011) che, pur in assenza di specifiche previsioni legislative e regolamentari, la registrazione da parte del Comune del luogo e del soggetto presso il quale è conservata la DAT si possa ricondurre allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, correlate al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sulla base di quanto previsto dall’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Ma anche in questa evenienza, il registro assume solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l’ente locale territoriale ritiene meritevole di tutela, i quali non possono mai pervenire fino al punto di considerare la dichiarazione anticipata di trattamento quale diritto all’autodeterminazione terapeutica vincolante nei confronti del medico. In ragione di questo, ci si potrebbe interrogare allora sull’effettiva utilità del testamento biologico, poiché esso non determina e non può determinare sul piano normativo quegli effetti che invece si vorrebbe, almeno in termini politici, assumesse. Del resto, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, sul piano della tutela dei diritti su cui tali atti incidono, ossia il diritto alla vita e il diritto alla salute, non vi è alcun dubbio che la Costituzione difficilmente potrà tollerare, qualora sarà adottata dal Parlamento una legge organica in materia (il ddl Calabrò deve ancora terminare il suo iter parlamentare), una regolamentazione differenziata e trattamenti diversi a seconda della localizzazione della residenza. Pertanto, le azioni di quei Comuni volte a istituire i biotestamenti non potranno mai assumere valore costitutivo, giacché le decisioni riguardanti i diritti individuali, in ottemperanza al principio di eguaglianza formale di cui all’art. 3, comma 1, Cost., richiedono sempre una disciplina normativa unitaria, insuscettibile di frammentazioni dovute a particolarismi comunali(Cfr., L. VIOLINI, Fine vita, la farsa dei “testamenti” comunali”, in Avvenire, 08 ottobre 2009, p. 3), e peraltro riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., trattandosi di un aspetto rientrante nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.
Alla luce di queste considerazioni, e veniamo al secondo punto, qualora si volesse attribuire un valore a queste dichiarazioni, questo non può che essere politico-dimostrativo, ma per nulla idoneo a modificare la normativa vigente in materia e ad attribuire diritti ai soggetti interessati.
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