Tessera del tifoso: privacy violata, condannata l’AS Roma

La seconda sezione del tribunale civile di Roma ha condannato l’AS Roma a versare a un abbonato, a titolo di risarcimento, la somma di 5.000 euro per i danni morali subiti a causa della tessera del tifoso.

La sentenza rappresenta un’assoluta novità e può avviare un preoccupante filone giurisprudenziale per le società calcistiche. L’organo giudiziario, difatti, ha accertato, nel caso specifico, il trattamento illegittimo dei dati personali contenuti nella modulistica necessaria per avere la tessera del tifoso ed ai sensi dell’art. 15 del Codice privacy ha riconosciuto il conseguente danno morale.

Come è noto il programma “tessera del tifoso” varato dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive-Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno è stato fortemente voluto nell’ambito delle “iniziative strumentali poste a garanzia della sicurezza degli appassionati di calcio“, ma da tempo è stato oggetto di contestazioni proprio per violazioni in ambito privacy.

In particolare il Garante per la Protezione dei dati personali è intervenuto più volte in materia (v. provvedimenti del 16 giugno 2010, del 10 novembre 2010 e del 12 gennaio 2011) prescrivendo che i supporters che aderiscono al programma “tessera del tifoso” devono essere informati in modo chiaro e dettagliato sull’uso dei dati personali forniti al momento della sottoscrizione e devono inoltre essere messi in condizione di poter scegliere liberamente se autorizzare l’uso di questi dati anche per finalità di marketing e pubblicità.

La tessera del tifoso, difatti, è  uno strumento multifunzionale che, oltre a consentire di far parte di una comunità “virtuosa” di tifosi, permette  al possessore di fruire di facilitazioni e servizi messi a disposizione dalle società sportive, di seguire la squadra in trasferta nel settore “ospiti”, di accedere agevolmente agli impianti sportivi attraverso i varchi a lettura elettronica. Proprio per conseguire tali finalità ogni tessera rilasciata dalla società al tifoso dopo l’ok della questura, contiene i dati personali del possessore, ed è contrassegnata da un codice alfanumerico che la identifica in modo univoco. Inoltre, spesso, contiene un dispositivo a radiofrequenza  (rfid), utilizzato solo per l’accesso agli stadi e “leggibile” ad una distanza non superiore a 10 cm da appositi lettori posizionati presso i tornelli di ingresso.

 

Michele Iaselli

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