Il testo è stato approvato in maniera definitiva dal Consiglio dei ministri dello scorso giovedì 12 marzo, dopo il passaggio nelle commissioni parlamentarti che hanno segnalato alcuni paletti da porre nel testo definitivo oggi disponibile. Viene così ad attuarsi una delle deleghe previste dal ddl svuota carceri dello scorso anno , diventato la legge 67/2014.
L’ammissione di tenuità concede all’accusato di risparmiarsi il procedimento penale in aula, ma la parte offesa potrà comunque rivalersi in sede civile contro l’imputato.
In proposito, all’indomani della presentazione del decreto, lo scorso mese di dicembre, si era diffuso un certo allarme per i reati che sarebbero potuti ricadere entro la cerchia dei comportamenti inquadrabili con i margini di tenuità del fatto.
Così, dopo i dibattiti in Parlamento si è convenuto di inserire alcune condizioni che rendono inapplicabile il principio di tenuità del fatto, così da rendere impossibile anche l’esclusione del processo penale per condotte particolarmente lesive o allarmanti.
Quando rimane il processo
Esistono diverse ragioni per cui non ci si potrà appellare alla tenuità del fatto e, così, anche per reati dalla pena massima di cinque anni, si terranno i processo con le eventuali sentenze.
Questi, si distinguono, innanzitutto, in comportamenti particolarmente gravi e nello specifico caratterizzati da:
motivi abbietti
motivi futili
crudeltà (anche in danno di animali)
minorata difesa della vittima (anche in base all’età)
morte o lesioni gravissime
In aggiunta, la tenuità viene esclusa anche qualora l’imputato sia abituale al reato contestato e, nello specifico, “nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità”.
Come si evince dagli stralci proposti, allora, vengono estromesse dal novero di reati passibili di tenuità sia i maltrattamenti di animali sia le eventuali condotte perpetrate nei confronti di soggetti più deboli o indifesi. O, ancora, non vige l’eliminazione del processo se la condotta è reiterata (è il caso ad esempio dello stalking).
Le modifiche al Codice di procedura penale
Il decreto legislativo modifica l’articolo 411 C.P.P. al comma 1. Questa la nuova formulazione:
All’articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilita’» sono inserite le seguenti: «, che la persona sottoposta alle indagini non e’ punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuita’ del fatto»;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Se l’archiviazione e’ richiesta per particolare tenuita’ del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita’, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non e’ inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa e’ inammissibile, il giudice procede senza formalita’ e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.».
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