Tempi di guida nel trasporto merci e persone

L’attività di controllo del cronotachigrafo e del successivo tachigrafo digitale, entrato in vigore dal 01 maggio 2006, è sicuramente importante sia per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone e cose, sia per gli agenti addetti al controllo dei tempi di guida, di riposo e interruzioni.

Le norme che regolano questo settore sono molte e spesso complicate per ambo le figure citate, infatti l’attività di autotrasporto registra norme europee e nazionali.

È impossibile, nel breve spazio di questo articolo esaminarle tutte, per questo si parte con i periodi di guida da parte dei conducenti, seguiranno altri argomenti correlati all’attività di trasporto, fermo restando che la cosa migliore è quella di leggere direttamente la normativa.

Periodo di guida

Nelle premesse di cui al Reg. 561/06 ce, al punto 17 si legge:” Il presente regolamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che tali disposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenuto conto anche dell’esperienza acquisita negli ultimi anni in materia di applicazione, un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornalieri ridotti non è più necessario.”.

Leggendo il disposto di cui all’art. 4 lett. K e l), viene specificato in modo inconfutabile il periodo di guida giornaliero e settimanale.

k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;

l) «periodo di guida settimanale»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana.

Nella successiva lett. q), viene puntualmente esposto e spiegato il periodo ci guida.

«periodo di guida»: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato

Il precetto legislativo europeo è contenuto all’art. 6, che prevede:

  1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana.
  2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l’orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE.
  3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.
  4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.

Con Circolare del 22/07/2011 – Prot. n. 17598 – Indirizzi interpretativi in materia sociale, nella premesso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato le Direttive per l’uniforme applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174 C.d.S.

Nel periodo di applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 174 C.d.S., come modificato dalla Legge 120/2010, sono state rappresentate numerose problematiche interpretative che interessano in modo rilevante l’azione degli organi di controllo.

Alcune di queste problematiche, peraltro, riguardano in modo diretto l’interpretazione delle disposizioni del Reg. 561/06 ce, dalla cui violazione dipende l’applicazione delle sanzioni del richiamato all’art. 174 C.d.S. e sulle quali si è pronunciata più volte anche la Commissione Europea attraverso decisioni e note di orientamento per gli Stati membri.

Al fine di un’applicazione chiara ed uniforme delle disposizioni di cui al Reg. 561/06 ce, anche in conformità agli indirizzi e alle decisioni della Commissione Europea, è opportuno assicurare un’interpretazione armonizzata delle norme che garantisca una coerenza di approccio tra le autorità incaricate dei controlli.

Con la presente circolare, perciò, vengono forniti chiarimenti ed impartite direttive di coordinamento, ai sensi dell’art. 11 comma 3 C.d.S., per rendere uniforme l’interpretazione delle seguenti disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo dei conducenti professionali tenuti al rispetto del citato Reg. 561/06 ce.

Sanzioni

Art. 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

  1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
  2. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 161. Si applica la sanzione da euro 213 a euro 851 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
  3. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 319 a euro 1.276. Si applica la sanzione da euro 372 a euro 1.489 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
  4. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 266 a euro 1.063. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372 a euro 1.489. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a euro 1.701.
  5. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
  6. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.882 a euro 7.528, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
  7. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.

Da sottolineare che le violazioni di cui all’art. 174 prevedono, ai sensi dell’art. 126 bis del C.d.S., la decurtazione dei punti come segue:

Art. 174 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo 1
Comma 7 secondo periodo 3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 8 2

Girolamo Simonato

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