Tassa sulle barche: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Redazione 01/06/12
L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sulle modalità di pagamento della tassa annuale sulle imbarcazioni, istituita dal decreto legge n.201/2011, convertito con la legge n. 214/11 e poi successivamente modificato dalla Legge n. 27/2012.

La tassa è annuale e il relativo versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo. Chi, alla data del 1° maggio, risulta proprietario, o titolare di altro diritto reale, o detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all’anno, è tenuto al pagamento entro il 31 maggio.

Si applica a tutte le unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore ai 10 metri, possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, oltre che da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Il suo ammontare va calcolato sulla base degli importi fissi annuali determinati in funzione della lunghezza dell’imbarcazione.

Sono tenuti a pagare l’imposta i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori dell’imbarcazione a titolo di locazione anche finanziaria, per tutta la sua durata (anche se si tratta di un breve periodo), residenti nel territorio dello Stato.

La tassa non si applica per il primo anno di immatricolazione delle unità da diporto, allo scopo di sviluppare la nautica da diporto; inoltre, alcune categorie sono esentate, come le persone affette da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle imbarcazioni.

Qui il testo della circolare dell’AE n.16/E del 30 maggio 2012

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