Tasi prima casa 2016: si avvicina la scadenza del 16 giugno, chi paga?

Redazione 30/05/16
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A seguito della cancellazione della Tasi sulla prima casa, previsto dalla legge di Stabilità 2016, quest’anno saranno ben 20 milioni le abitazioni graziate dal versamento dell’imposta, pagata sino all’anno scorso, per via dell’esenzione.

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TASI 2016, SCADENZA 16 GIUGNO: ESENZIONE IN ARRIVO

Si avvicina la data (16 giugno 2016) del 1° appuntamento fiscale con il quale si dovranno confrontare i contribuenti beneficiari della nuova esenzione TASI, godendo degli annessi benefici.

Come anticipato sopra, infatti, saranno ben 20 milioni le case che da quest’anno non dovranno più versare l’imposta sui servizi indivisibili, grazie alla nuova esenzione introdotta dalla manovra finanziaria per il 2016.

Vediamo di seguito i contribuenti beneficiari dell’esenzione.

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TASI 2016: CHI NON DEVE PAGARE?

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Potrà beneficiare della nuova esenzione TASI 2016 l’abitazione principale e le correlate pertinenze. Attenzione, però, in quanto le relative pertinenze potranno essere esenti dal pagamento dell’imposta soltanto entro un massimo di 3 unità immobiliari, e a patto che ognuna di esse appartenga ad una differente categoria catastale tra quelle C2, C6 e C7.

Non devono versare la rispettiva quota TASI 2016 né l’inquilino né il comodatario: questo però a condizione che gli stessi risiedano anagraficamente e dimorino nell’immobile che detengono.

Bisogna fare attenzione anche in questo caso, in quanto l’esenzione per inquilino o comodatario non si riflette nel proprietario dell’abitazione che, invece, è tenuto comunque a pagare.

Non pagano, inoltre, la Tasi i terreni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli.

TASI 2016: COME FARE A GODERE DELL’ESENZIONE?

Ai fini della fruizione dell’esenzione fiscale, l’abitazione principale non deve essere considerata dal Catasto “abitazione di lusso”.

Si ricorda, infatti, che l’abitazione principale considerata non di lusso può beneficiare non soltanto dell’esenzione dalla TASI, ma anche di quella dall’IMU. Per queste abitazioni, pertanto, la deadline del prossimo 16 giugno non implica alcun obbligo di pagamento.

ESENZIONE TASI 2016: ABITAZIONE PRINCIPALE E IMMOBILI ASSIMILATI

Anzitutto, viene considerata abitazione principale l’unità immobiliare in cui il contribuente e i relativi familiari risiedono anagraficamente e dimorano in maniera abituale.

Anche gli immobili assimilati all’abitazione principale beneficiano dell’esenzione TASI 2016. Sono stati considerati dai Comuni, con i rispettivi regolamenti, immobili assimilati all’abitazione principali le abitazioni non locate, appartenenti a soggetti disabili ed anziani residenti in istituti di ricovero.

Si aggiunge, poi, l’unità immobiliare non locata, né concessa in comodato, che appartiene ai cittadini italiani iscritti all’Aire, a patto che risultino pensionati nel Paese di residenza.

Sono stati, invece, assimilati all’abitazione principale dalla normativa, pertanto, beneficiari dell’esenzione dalla TASI:

– gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci a propria abitazione principale;

– gli alloggi sociali;

– la casa coniugale, assegnata dal giudice all’ex coniuge in sede di separazione o divorzio, anche nel caso in cui l’immobile sia in comodato, qualora invece si tratti di fabbricato utilizzato in locazione vengono applicate le normali regole.

TASI 2016: CHI PAGA LO STESSO?

Oltre ai proprietari degli immobili concessi in affitto o in comodato, anche le abitazioni principali di lusso, quindi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono soggette a IMU ed eventualmente a TASI, qualora sia stata istituita dal Comune in cui l’immobile si trova ubicato.

TASI 2016: COME FARE A PAGARE?

Circa il pagamento dell’acconto, si ricorda che deve essere versata dal contribuente la metà dell’importo dovuto sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno 2015, anche se, nel caso siano più favorevoli, si possono utilizzare le eventuali delibere per il 2016.

TASI 2016: CHI È IN AFFITTO PAGA?

Affitto a canone libero

Se si parla di affitto a canone libero il proprietario è tenuto a versare l’acconto IMU ed eventualmente quello della TASI, se istituita dal Comune.

Alla data del prossimo 16 giugno, l’appuntamento con il pagamento delle tasse sulla casa, il proprietario dell’immobile dato in affitto deve pagare la metà di quanto dovuto sulla base delle aliquote deliberate per il 2015 (o, come detto, per il 2016 se più favorevoli).

Per quanto attiene al pagamento della TASI, è necessario prendere in considerazione la quota sancita dal Comune a carico del proprietario, che può variare tra il 70 e il 90%. Nel caso venga adoperato l’immobile come abitazione principale, la parte di TASI dovuta dall’inquilino non si paga più.

Affitto a canone concordato

Se si fa riferimento all’affitto concordato, il titolare è tenuto a pagare l’IMU ed eventualmente la TASI, sempre se istituita dal Comune.

In tal caso, si potrebbero prevedere specifiche aliquote a livello locale, correlate eventualmente a peculiari condizioni, come ad esempio la residenza nell’abitazione. Con riferimento alle aliquote previste dai Comuni, sia per quanto riguarda quelle generiche che quelle specifiche, la legge vuole che subiscano una riduzione pari al 25%. La riduzione del 25% IMU e TASI 2016, inoltre, può essere applicata subito dal proprietario.

Come avviene per il caso dell’affitto a canone libero, anche in tal caso l’acconto si calcola seguendo le medesime regole.

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