Il presente articolo è firmato dall’autrice del volume “Dall’Imu alla Iuc. La nuova tassazione sugli immobili dal 2014” (Maggioli Editore, 2014).
TASI solo con F24 o bollettino di conto corrente postale
L’articolo 1 del decreto legge in esame modifica le modalità di versamento della TASI prevedendo espressamente che quest’ultima sia pagata solo mediante il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale; è esclusa l’utilizzazione di altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali i MAV, i RID. Queste ultime potranno essere utilizzate invece per pagare la TARI. Quanto alle scadenze il Comune determina le date, prevedendo due rate a carattere semestrale e in modo anche distinto per la TASI e per la TARI. E’ tuttavia consentito il pagamento in una sola soluzione entro il 16 giugno.
Aliquote TASI più elevate
Per effetto di quanto contenuto nel decreto n. 16/2014 i Comuni, relativamente al 2014, potranno innalzare l’aliquota TASI, attualmente fissata nel 2,5 per mille, fino ad un importo non eccedente lo 0,8 per mille, a condizione che il maggior gettito sia utilizzato per finanziare le detrazioni o altre misure riferite alle abitazioni principali e alle pertinenze. Sostanzialmente per effetto dell’aumento, che rientra nella facoltà dell’ente locale, l’aliquota complessiva dell’IMU riferita alla parte immobiliare e alla TASI sui servizi indivisibili sarà dell’11,4 per mille Per compensare il mancato introito pari alla differenza tra l’aliquota TASI sulla prima casa e l’aliquota IMU sempre sulla prima casa è concesso a favore degli enti locali un contributo di 625 milioni di euro.
Esenzioni
Ma la novità che sembra essere più importante riguarda l’esplicitazione dei fabbricati esenti dalla TASI e la modifica del presupposto. Non sono soggetti alla TASI i terreni agricoli, gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, che siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Inoltre la TASI non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali da E1 a E9, ai fabbricati utilizzati esclusivamente ad uso culturale, per l’esercizio del culto, ai fabbricati di proprietà della Santa Sede specificamente previsti dal Trattato lateranense, ai fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali. Tuttavia, una precisazione, va fatta per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. In particolare in quei fabbricati dove si svolge esclusivamente l’attività assistenziale, previdenziale, sanitaria, didattica, ricreativa, culturale, sportiva non si sconta la TASI mentre quest’ultima si applica solo per la parte dell’immobile dove viene svolta l’attività commerciale. E’ il caso, ad esempio di un’associazione sportiva in cui per una parte dell’immobile si esercita lo sport e sull’altra quella di bar; La TASI sarà determinata solo per la parte del fabbricato dove si svolge l’attività commerciale che nella nostra ipotesi è quella del bar.
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