Il provvedimento delinea gli scenari entro cui gli enti locali devono muoversi per la costruzione dei bilanci e la tenuta dei conti nell’anno 2018. Ricordiamo che operatori e amministratori dovranno approvare entro il 28 febbraio il proprio bilancio, ma anche avviare la gestione 2018.
Analizziamo cosa prevede l’art.1, comma 38 della Legge di Bilancio 2018 sulla modalità di commisurazione della TARI.
Tale comma proroga al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). A tal fine è modificato il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).
In base al comma 652, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
In base a quest’ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
È doveroso ricordare che l’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio “chi inquina paga”, di cui all’articolo 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.
L’utilizzo del criterio medio-ordinario è stato da ultimo esteso al 2016 ed al 2017 dalla legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016.
Per approfondire le novità in materia di Tributi Locali a seguito della Legge di Bilancio 2018 segnaliamo il Fascicolo 1-2/2018 di Comuni d’Italia.
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