Prima l’emergenza maltempo, poi il gran rifiuto del Governo ai giochi olimpici del 2020 nella Capitale, e adesso il Tar, che in attesa di pronunciarsi sul mancato rispetto delle “quote rosa” nella sua giunta, intanto gli annulla le ordinanze emesse ad ottobre e a novembre dell’anno scorso con le quali, dopo la guerriglia romana dello scorso 14 ottobre, vietava i cortei e le manifestazioni nel centro storico. E non solo. Il Tar gli impedisce anche di adottare provvedimenti simili in futuro.
E’ di ieri infatti la sentenza n. 1432/2012, della prima sezione del Tar Lazio, presieduta da Giorgio Giovannini, in cui si accoglie il ricorso presentato da Cgil Roma-Lazio e da esponenti della Federazione della sinistra e di Rifondazione comunista, e si annullano le ordinanze del 17 Ottobre 2011 e del 18 Novembre 2011 con le quali il sindaco disponeva, rispettivamente, che per più di un mese il “territorio ricadente nel I Municipio della capitale fosse da considerare compatibile solo con lo svolgimento di manifestazioni pubbliche senza formazione di corteo in alcune aree specifiche” e che per esigenze di traffico e viabilità, nel centro storico di Roma “fossero da considerare compatibili: manifestazioni statiche da tenersi solo in alcune aree specifiche appositamente indicate, e grandi manifestazioni con formazione di corteo, limitandole alla giornata del sabato e lungo uno di cinque itinerari predeterminati“.
Il Tar pone a base dell’annullamento il motivo secondo cui nel prevedere le limitazioni per i cortei nel centro storico di Roma, il sindaco Gianni Alemanno, in qualità di Commissario delegato per lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità ha “travalicato i limiti assegnati dalla delega” della Presidenza del consiglio dei ministri, per cui le ordinanze oggi annullate “sono state emesse in carenza del relativo potere“.
Per i giudici amministrativi le ordinanze impugnate “violano l’art. 17, comma 3, della Costituzione, che dispone che delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica“. Inoltre, “il contenuto delle ordinanze impugnate – si legge nelle sentenze – si presenta eterogeneo rispetto alle finalità per le quali lo stato di emergenza è stato dichiarato e per le quali i poteri straordinari sono stati attribuiti“. Essendo, infatti, le funzioni attribuite al Commissario delegato “analiticamente indicate” nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, “tra queste non può certo ricomprendersi l’attribuzione di poteri volti a regolamentare ed a limitare le modalità di svolgimento delle riunioni in un luogo pubblico, attraverso un contingentamento dei cortei e l’obbligo di tenere manifestazioni in forme statiche“. Infine, secondo il Tar “un limite alla libertà di corteo, costituzionalmente garantita, potrebbe essere introdotto solo a salvaguardia, volta per volta, di un interesse di pari rilievo costituzionale“.
“Manifestare non è un reato, con buona pace di Alemanno e della Giunta di Roma. Quella del tribunale amministrativo è una sentenza molto importante perché stabilisce l’impossibilità per Alemanno e la sua Giunta di porre in essere in futuro atti di analogo contenuto“, hanno dichiarato i ricorrenti in una nota congiunta.
Qui il testo della sentenza n. 1432 del 13/02/2012 del Tar Lazio
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento