Il ricorso era stato presentato dalla provincia di Roma, con l’intervento (tra gli altri) di tutti i Comuni interessati.
La decisione cautelare
Il TAR, già in sede d’urgenza, aveva rilevato che:
“La ricorrente è ente esponenziale degli interessi riferibili alla collettività dei residenti sul suo territorio, ed è quindi legittimato all’impugnazione dei provvedimenti amministrativi aventi effetti pregiudizievoli su di esso e sulla sua popolazione (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 06 ottobre 2005 , n. 1631;T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 07 ottobre 2004 , n. 3607; Consiglio Stato , sez. VI, 20 maggio 2004 , n. 3263). Nella fattispecie in esame viene, infatti, in rilievo la circolazione stradale alternativa a quella sottoposta a pedaggio e la popolazione sottoposta al pagamento del predetto pedaggio.
Nel merito si osserva che il provvedimento impugnato, adottato in applicazione dell’articolo 15 del D.L. 78 del 2010, inserito nel Capo IV della manovra riservato alle “Entrate non fiscali”, per essere coerente con la finalità appena enunciata, deve assumere il carattere di corrispettivo per l’utilizzo di una infrastruttura e non quello di misura fiscale;
Al contrario, tale carattere non appare sussistente in alcune delle ipotesi evidenziate, vale a dire in tutte quelle che prevedono il pagamento del pedaggio in relazione ad uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione dell’infrastruttura.
Considerato che nelle ipotesi anzidette il DPCM impugnato sembra, addirittura, prescindere dalla regola comunitaria che impone il pagamento di una somma determinata di denaro basata, anche, sulla distanza percorsa” (ordinanza n. 3545/2010, presidente estensore Linda Sandulli).
La sentenza
Riportiamo di seguito i passi fondamentali della decisione:
a)
Sulla legittimazione a impugnare della Provincia
“La Provincia è l’ente esponenziale della comunità stanziata sul relativo territorio, per cui è senz’altro legittimata ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti che incidono sul territorio e, quindi, sulla comunità su di esso stanziata, in modo ritenuto illegittimamente pregiudizievole.
In particolare, ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. d), d.lgs. 267/2000, spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, tra l’altro, nel settore della viabilità e trasporti.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato concerne anche stazioni di esazione che impattano sul territorio della provincia di Roma, con la conseguenza che la prevista maggiorazione tariffaria può avere effetti pregiudizievoli sui cittadini residenti in tale ambito.
In altre parole, le condizioni soggettive dell’azione sussistono con esclusivo riferimento alla parte del provvedimento impugnato che interferisce in concreto con l’interesse della comunità stanziata sul territorio provinciale ad evitare la maggiorazione tariffaria”.
b) Sul necessario rapporto tra regime transitorio e regime ordinario
“Il legislatore ha voluto assicurare la coerenza tra il regime transitorio ed il regime ordinario attraverso l’acquisizione e la valutazione contestuale degli interessi pubblici e privati in gioco nell’ambito dello stesso procedimento destinato a concludersi con l’adozione di un unico provvedimento.
L’emanazione del solo provvedimento afferente al regime transitorio, invece, costituisce una violazione al modello legale previsto dalla norma e, soprattutto, contrasta con la descritta esigenza di valutazione unitaria e contestuale degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa”.
c) Sul carattere di necessaria corrispettività della tariffa
“L’amministrazione ricorrente ha fatto presente che il decreto impugnato avrebbe individuato caselli o stazioni di esazione collocate in luoghi non direttamente o comunque non necessariamente interconnessi con tratte autostradali per le quali è stato imposto il pagamento di un pedaggio, con conseguente imposizione agli automobilisti di una prestazione patrimoniale aggiuntiva che prescinderebbe dall’utilizzo in concreto del tratto viario interessato dal pedaggio.
La tariffa, al pari della tassa (a differenza della quale costituisce corrispettivo di diritto privato e, quindi, non ha natura tributaria), è dovuta per la fruizione di un servizio a domanda individuale, secondo il principio del “beneficio”, in ragione del quale il pagamento è dovuto da chi riceve l’utilità, che si contrappone al criterio della “capacità contributiva” alla base del sistema delle imposte.
Nel caso di specie, la tariffa ha natura di corrispettivo per la fruizione di un servizio “divisibile”, sicché la stessa deve essere ontologicamente posta a carico del soggetto che fruisce del servizio, vale a dire dell’infrastruttura in gestione diretta ANAS.
Viceversa, la ricorrente ha fatto presente che, per otto stazioni di esazione che interferiscono sul territorio provinciale, non sussisterebbe la necessaria interconnessione con le tratte di strade in gestione diretta ANAS soggette al nuovo pedaggio.
In sostanza, non vi sarebbe la necessaria ed imprescindibile corrispondenza tra chi è tenuto al pagamento del pedaggio e quanti utilizzano le tratte di strada interessate dal provvedimento.
Di qui – venendo meno il carattere di necessaria corrispettività della tariffa, non potendosi escludere che possa essere soggetto al pagamento della stessa anche chi non debba poi accedere all’infrastruttura da sottoporre a pedaggio – la fondatezza della censura”.
d) Sulla necessaria e ragionevole corrispondenza tra coloro che pagano il pedaggio e coloro che percorrono le strade ad esso soggette (principio comunitario dell’utilizzo effettivo)
“Occorre rilevare come la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sesta Sezione, con sentenza 5 febbraio 2004 pronunciata nel procedimento C-157/02 abbia sottolineato che, in conformità all’art. 2 della direttiva 93/89, il termine “pedaggio” indica, ai fini della medesima direttiva, “il pagamento di una somma determinata per l’esecuzione, da parte di un autoveicolo, di un tragitto situato fra due punti di una delle infrastrutture di cui all’articolo 7, lettera d), basata sulla distanza percorsa e sulla categoria dell’autoveicolo”.
Con tale sentenza, la Corte di Giustizia ha evidenziato la discriminazione provocata dalla tariffa sproporzionata richiesta per il percorso completo dell’autostrada austriaca del Brennero, rispetto a chi percorre la detta autostrada solo parzialmente.
La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 17.5.2006 n. 2006/38/CE ha modificato la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, sostituendo, tra l’altro, la lett. b) dell’art. 2 con la seguente: “pedaggio”, il pagamento di una somma determinata per un autoveicolo che effettua un tragitto ben definito su una delle infrastrutture di cui all’art. 7, par. 1, basata sulla distanza percorsa e sul tipo di autoveicolo.
Pertanto, l’art. 2 d.lgs. 7/2010, di attuazione della direttiva 2006/38/CE, ha definito «pedaggio» il pagamento di una somma determinata per un autoveicolo che effettua un tragitto ben definito su una delle infrastrutture di cui all’articolo 3, comma 1, basata sulla distanza percorsa e sul tipo di autoveicolo.
Il Collegio, in presenza di una direttiva comunitaria incondizionata e sufficientemente dettagliata, recepita peraltro nell’ordinamento nazionale, è tenuto a disapplicare la norma di cui all’art. 15, co. 2, d.l. 78/2010 laddove prevede l’applicazione della descritta maggiorazione tariffaria a prescindere dalla distanza percorsa.
Ne consegue che il decreto impugnato si rivela adottato in violazione delle indicate norme comunitarie, nonché della norma nazionale di recepimento, atteso che determina forfettariamente la maggiorazione per le classi di pedaggio, a prescindere peraltro dall’effettivo uso dell’infrastruttura”. (Giorgio Giovannini presidente, Roberto Caponigro estensore, Roberto Politi, altro componente)
Qui l’ordinanza citata nelle premesse.
Qui il testo integrale della sentenza.
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