Tar Lazio: accolta class action per l’aumento degli insegnanti di sostegno

Redazione 07/03/12
In presenza di bambini con handicap “particolarmente gravi” occorre integrare il numero degli insegnanti ricorrendo a una flessibilità organizzativa o assumendo insegnanti di sostegno con contratti a tempo determinato.

Lo ha affermato la 3° sezione bis del Tar del Lazio, presieduta da Evasio Speranza, con la sentenza n. 2199/2012 depositata il 5 marzo scorso, nella quale si accoglie la class action organizzata dal “Coordinamento Scuole Elementari di Roma”. Nel ricorso alcune famiglie romane contestavano i provvedimenti amministrativi con cui le scuole deliberavano la riduzione delle ore di sostegno a causa della carenza di personale idoneo. Si tratta del primo ricorso collettivo presentato sulla tematica, volto a ribadire la necessità la necessità di mantenere il rapporto di un insegnante di sostegno per ciascun bambino, in caso di handicap grave.

I ricorrenti lamentavano il fatto che i provvedimenti con cui gli istituti scolastici frequentati dai figli “attestano tutti l’assegnazione di un numero di ore di sostegno non idoneo a garantire il prescritto rapporto 1-1 (un insegnante di sostegno per il totale delle ore scolastiche di ciascun bambino disabile)“, incorrendo così nella violazione dell’art.38 della Costituzione (diritto all’educazione dei disabili) e di una serie di altre leggi che fissavano rigidamente un limite al numero degli insegnanti, pur in presenza di disabilità grave.

Per i giudici amministrativi di primo grado, “le prospettazioni dei ricorrenti vanno accolte“, con particolare riferimento a quelle che pongono in rilievo come, una volta eliminate dall’ ordinamento “le disposizioni limitative” contenute nella Legge finanziaria del 2007, “torna per così dire in auge” quanto previsto da una legge del 1997, secondo la quale “è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi, nonchè la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato, in presenza di handicap particolarmente gravi“.

Pertanto, il Tar ha accolto il ricorso e ha annullato i provvedimenti contestati “nella parte in cui limitano il sostegno concesso ai minori rispetto al massimo di ore basato sul rapporto 1/1, data la situazione di handicap grave in cui i predetti versano“.

Qui il testo integrale della sentenza n. 2199/2012 del Tar Lazio

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