In attesa di conoscere gli esiti del braccio di ferro tra le Istituzioni nazionali e l’Università romena Dunarea de Jos per l’avvio dei due corsi di laurea in materia sanitaria a Enna, ci piace evidenziare un recente precedente in cui la Medical University di Sofia (Bulgaria), dopo avere avuto rigettata dal Ministero dell’Università un’istanza di filiazione di un corso di laurea in medicina e in medicina dentale ha trovato nel Tribunale Amministrativo Regionale un inaspettato alleato.
Con sentenza n. 11617 depositata lo scorso 13 ottobre 2015, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso dell’Università bulgara, annullando il diniego ministeriale. Il TAR, nel precisare che la controversia non atteneva alla nota questione del trasferimento presso Atenei italiani, ad anni successivi al primo, di studenti già iscritti presso Università straniere — i cui presupposti sono stati delineati nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015 – bensì alla ben diversa fattispecie della possibilità per Atenei stranieri di delocalizzare in Italia alcuni dei loro insegnamenti, al fine di consentirne la frequenza a propri studenti (c.d.”filiazione”), ha rilevato un difetto motivazionale del diniego ministeriale, avendo l’Università fornito tutta la documentazione richiesta dalla specifica normativa italiana.
E’ stato aggiunto altresì, che a fronte del chiaro tenore della vigente disciplina normativa primaria e attuativa, non potrebbe avere alcuna rilevanza neanche l’ipotetico intento di parte ricorrente di aggirare la vigente normativa in materia di “numero chiuso” consistente nell’aprire in Italia, sotto le mentite spoglie di una filiale, una vera e propria sede in cui far iscrivere gli studenti italiani esclusi dalle preselezioni nazionali per l’accesso alle facoltà a numero chiuso (peraltro precluso dalla necessità prevista ex lege che la filiale accolga esclusivamente studenti già iscritti nella sede principale) o, comunque, “nella migliore ipotesi, consentire loro un facile trasferimento in un più prestigioso Ateneo italiano”, possibilità che a seguito della richiamata decisione del Consiglio di Stato è oggi consentita a qualsiasi studente che abbia frequentato il primo anno presso un Ateneo straniero, previa verifica della sussistenza di posti disponibili e valutazione della congruità degli esami sostenuti (requisiti che naturalmente resterebbero validi anche per l’Ateneo ricorrente).
In presenza quindi di un indirizzo della giurisprudenza amministrativa che si va consolidando verso l’ammissibile decentramento (rectius, filiazione) di corsi di laurea di Università straniere, la palla passa decisamente al legislatore italiano. Sarà infatti il Parlamento a decidere se continuare a mantenere questa “ingiustizia” del numero chiuso per accedere ai corsi di laurea in medicina ovvero se continuare a chiudere gli occhi di fronte ad espedienti, ritenuti dalla giurisprudenza legittimi sulla base del vigente quadro normativo, per aggirare regole e vincoli presenti nell’ordinamento italiano in ossequio al brocardo latino facta lex inventa fraus.
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