Tar a giudizio sui direttori dei musei

Tar: il tribunale amministrativo contesta l’elezione dei direttori stranieri dei musei italiani e il metodo di selezione dei candidati.

Declamava Fabrizio De Andrè “Una volta un giudice come me giudicò chi gli aveva dettato la legge: prima cambiarono il giudice e subito dopo la legge”, replica, a distanza di anni, Matteo Renzi “Non abbiamo sbagliato perché abbiamo provato a cambiare i musei, abbiamo sbagliato perché non abbiamo provato a cambiare i Tar”.

A suscitare aspre polemiche, stavolta è la decisione (sentenza n. 01117/2016) dei magistrati amministrativi del Lazio di giudicare l’operato del Governo, rilevando l’illegittimità degli incarichi conferiti a cinque dei venti direttori dei musei più importanti.

 

Le nomine bloccate sono quelle delle Gallerie Estensi di Modena, del Museo archeologico nazionale di Taranto, del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, del Museo archeologico nazionale di Napoli, del Palazzo Ducale di Mantova (un ricorso era stato presentato anche contro la nomina del Parco Archeologico di Paestum, ma c’è stato un errore di notifica del provvedimento).

Dopo l’annullamento tutti gli incarichi del 2015 sono a rischio, poiché non effettuate garantendo la chiarezza e trasparenza, invocata in numerosi provvedimenti legislativi e governativi.

In particolare sembra essere in pericolo la nomina dei sette direttori stranieri, perché il Tar del Lazio contesta specificatamente proprio la selezione di candidati non italiani, in quanto non prevista dalla normativa vigente e, forse, non in linea con la Costituzione.

Con l’art. 14, comma 2-bis, del d.l. 83/2014, convertito in l. 106/2014, per il Ministero dei beni Culturali è stata introdotta una disciplina derogatoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Durante la selezione, però, le prove orali, contrariamente a quanto succede per qualsiasi concorso, è avvenuta a porte chiuse ed alcuni candidati sono stati ammessi a sostenerla “da remoto”, attraverso l’uso della modalità comunicativa skype, senza che sia stato verbalizzato nulla circa la presenza di uditori estranei ai membri della commissione durante lo svolgimento del colloquio.

I magistrati amministrativi, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, hanno rilevato come occorresse assicurare, durante le prove orali, il libero ingresso al locale, dove si sono tenute, a chiunque volesse assistervi e, quindi, non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che avessero già sostenuto il colloquio, sia che non vi fossero ancora stati sottoposti, atteso che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2015 n. 1626, nonché T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 7 dicembre 2016 n. 543 e T.A.R. Toscana, Sez. I, 5 maggio 2016 n. 805).

Il tribunale ha, inoltre, rilevato come le disposizioni speciali introdotte dall’art. 14, comma 2-bis, del d.l. 84/2014, convertito in l. 106/2014, non si sono spinte fino a modificare o derogare l’art. 38 d.lgs. 165/2001. In assenza di tale modifica i cittadini non italiani non possono essere ammessi a partecipare alle selezioni per l’assegnazione di un incarico di funzioni dirigenziali in una struttura amministrativa nel nostro Paese.

Il bando della selezione non poteva, quindi, ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani in quanto nessuna norma derogatoria consentiva al MIBACT di reclutare dirigenti pubblici al di fuori delle indicazioni, tassative, espresse dall’art. 38 d.lgs. 165/2001.

Il carattere “internazionale” è previsto dal primo periodo solo in relazione agli “standard” che devono essere perseguiti dal MIBACT in materia di musei (nell’esercizio della relativa potestà regolamentare a tal fine espressamente attribuitagli dalla norma stessa), ma non anche in relazione alle “procedure di selezione pubblica”, previste dal secondo periodo per il conferimento degli incarichi di direzione dei poli museali e degli istituti di cultura statali di rilevante interesse nazionale.

Il problema non è, quindi, quello di cambiare i Tar, ma di semplificare e rendere più moderna, omogenea, efficace ed efficiente la disciplina sulle selezioni nella pubblica amministrazione.

Attualmente è facile verificare che procedure selettive del tutto simili possono essere considerate legittime oppure si possa incorrere in rilievi amministrativi o di responsabilità amministrativo-contabile o, addirittura, in contestazioni di abuso in sede penale.

Serve che il Parlamento regolamenti le procedure selettive in maniera più semplice, meno formalistica, più al passo con i tempi, più efficace ed efficiente.

L’obiettivo deve essere quello di trovare i migliori dirigenti possibili (cosa che, probabilmente, nel caso in esame, era stata fatta) ma senza sacrificare la trasparenza dell’azione amministrativa e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Sacrificare trasparenza ed imparzialità, in nome della celerità, apre le porte all’arbitrio ed a scelte meramente clientelari.

Sicuramente può sembrare paradossale che una corretta applicazione della norma, determini la decadenza di coloro che in due anni, facendo un ottimo lavoro, stavano cambiando il volto dei musei italiani, ma se una partita bellissima viene interrotta troppo spesso da situazioni di fuorigioco, la colpa può essere dei giocatori o della regola, non certamente dell’arbitro.

L’arbitro può sbagliare, ma una partita senza un giudice o scelto da una delle squadre in campo (ed il riferimento non è solo ai magistrati, ma anche alla classe dirigenziale di vertice ed agli organismi di controllo e garanzia) sarebbe, comunque, bruttissima.

 

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