Taglio pensioni d’oro: gli assegni esclusi dal contributo di solidarietà

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Da qualche mese a questa parte, si è appresa la notizia ufficiale del taglio pensioni d’oro. Il governo, infatti, con la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 261 e ss. della L. n. 145/2018) ha introdotto un contributo di solidarietà a scaglioni a chi percepisce trattamenti previdenziali molto elevati. Il limite, oltre il quale scatta il predetto contributo, nella versione definitiva della norma è posto a 100.000 euro. L’importo deve essere considerato al lordo e su base annuale.

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Tuttavia, non tutti i pensionati che eccedono la predetta soglia reddituale sono soggette al contributo di solidarietà. Esistono, infatti, alcune categorie di pensionati che restano fuori dalla norma, e per i quali non scatta la decurtazione dell’assegno mensile. Ma quali assegni sono esclusi dal contributo di solidarietà? Ecco chi conserva in maniera integrale la propria pensione, anche se sfora i 100.000 euro di reddito lordi annuali.

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Taglio pensioni d’oro: come funziona?

Prima di individuare i pensionati che non subiscono il taglio del proprio assegno previdenziale, è bene comprendere come funziona il contributo di solidarietà. Come anticipato, la recente Manovra Finanziaria ha previsto una riduzione dell’importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo. Conti alla mano, il taglio si applica alle pensioni sopra i 7.692,30 euro lordi mensili. I risparmi confluiranno in appositi fondi presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati.

A decorrere dal 2019, le aliquote di riduzione saranno pari al:

  • 15% per la quota di importo da 100.001 euro a 130.000 euro;
  • 25% per la quota da 130.001 euro a 200.000 euro;
  • 30% per la quota da 200.001 euro a 350.000 euro;
  • 35% per la quota da 350.001 euro a 500.000 euro;
  • 40% per la quota eccedente i 500.000 euro.

Da notare che la decurtazione non ha vita natural durante, ma si applica per la durata di 5 anni: dunque vige dal 1° gennaio 2019, fino al 31 dicembre 2023.

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Pensioni d’oro: rivalutazione automatica

Altra importante novità riservata ai pensionati d’oro, riguarda la rivalutazione automatica degli assegno in base al meccanismo stabilito dall’art. 34, co. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale norma dispone che la rivalutazione debba essere riconosciuta nella seguente misura:

  • del 100% per le pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
  • del 40% per le pensioni complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  • del 20% per le pensioni complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  • del 10% per le pensioni complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  • non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Taglio pensioni d’oro: chi colpisce

Ma chi sono i pensionati interessati dal taglio e chi invece ne sono esclusi? In base alla disposizione di legge, il taglio riguarda esclusivamente:

  • i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld);
  • i trattamenti pensionistici delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani ed esercenti attività commerciali);
  • i trattamenti pensionistici delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • ed infine, trattamenti pensionistici erogati dalla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Taglio pensioni d’oro: gli assegni esclusi

Come specificato in premessa, non tutte le pensioni d’oro sono soggette al contributo di solidarietà. Infatti, il governo ha previsto che il taglio non si applica ad alcune specifiche categorie di pensioni, ossia:

  • le pensioni di invalidità;
  • i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti;
  • i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Inoltre, la norma non riguarderà:

  • gli iscritti alle casse privatizzate dei liberi professionisti;
  • i trattamenti pensionistici interamente liquidate con il sistema contributivo.
Contributo di solidarietà per le pensioni d’oro
Si applica Non si applica
  • Trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld);
  • trattamenti pensionistici delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani ed esercenti attività commerciali);
  • trattamenti pensionistici delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • trattamenti pensionistici erogati dalla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

  • Pensioni di invalidità;
  • trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti;
  • trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206;
  • iscritti alle casse privatizzate dei liberi professionisti;
  • trattamenti pensionistici interamente liquidate con il sistema contributivo.

 

 

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