Taglio cuneo fiscale 2020: calcolo bonus e detrazioni, beneficiari ed esclusi

Paolo Ballanti 21/04/20
Una delle misure cardine dell’ultima Legge finanziaria è stata senza dubbio il taglio cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati.

Il taglio del peso delle imposte sulle buste paga dei lavoratori necessitava di un provvedimento attuativo, arrivato con il Decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020, recentemente convertito in legge.

La norma mira ad attenuare il peso delle tasse in due modi:

  • Modificando ed aumentando l’attuale bonus Renzi;
  • Introducendo un’ulteriore detrazione per chi ha redditi tra i 28.000 e i 40.000 euro.

Come anticipato, le misure si applicano a coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati, con una serie di esclusioni legate all’ammontare del reddito complessivo. Analizziamo la questione nel dettaglio.

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Taglio cuneo fiscale 2020: rimodulazione bonus Renzi

Il Decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito in Legge n. 21 del 2 aprile 2020 ha modificato all’articolo 1 l’attuale impianto del bonus Renzi, prevedendo dal 1° luglio 2020 una somma pari a 100 euro netti mensili per coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000,00.

Questo significa che nel 2020 i beneficiari del bonus riceveranno un importo complessivo di 600 euro, che passeranno a 1.200 euro nel 2021.

In virtù delle nuove disposizioni, i limiti per beneficiare del bonus nel 2020 saranno così distinti:

  • Reddito complessivo non superiore ad euro 26.600,00 per beneficiare del bonus nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020;
  • Reddito complessivo non superiore ad euro 28.000,00 per beneficiare del bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Taglio cuneo fiscale 2020: ulteriore detrazione

Sempre il Decreto legge n. 3/2020 convertito in Legge n. 21 del 2 aprile 2020 ha introdotto all’articolo 2 un’ulteriore detrazione per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. La misura ha infatti carattere temporaneo in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Potranno beneficiare della misura coloro che percepiscono un reddito complessivo (costituito dalla somma dei redditi percepiti compresa la quota di reddito esente per chi gode del regime dei lavoratori impatriati) compreso tra 28.000 e 40.000 euro.

Tuttavia l’ammontare della detrazione varia in ragione di due scaglioni di reddito.

Redditi tra 28.000 e 35.000 euro

Per chi ha un reddito compreso tra 28.001 e 35.000 euro spetta una detrazione di 480 euro annui aumentata del risultato di questa formula:

120 * (35.000 – reddito complessivo) / 7.000.

Ipotizziamo un lavoratore che percepisca nel 2020 un reddito complessivo di 30.000 euro. A questi spetterà una detrazione annua pari a:

480 euro + [120 * (35.000 – 30.000) / 7.000] = 565,72 euro.

Redditi tra 35.000 e 40.000 euro

I percettori di redditi compresi tra 35.001 e 40.000 euro hanno invece diritto ad un importo pari a:

480 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000].

Pensiamo ad un dipendente con un reddito di 38.000 euro. La detrazione annua cui avrà diritto ammonterà a:

480 * [(40.000 – 38.000) / 5.000] = 192,00 euro.

Taglio cuneo fiscale: erogazione dell’agevolazione

Come avviene per le detrazioni già in essere e per l’attuale bonus Renzi, sia l’ulteriore detrazione per i redditi tra 28.000 e 40.000 euro che il bonus versione 2.0 verranno anticipati in busta paga dal datore di lavoro ipotizzando ogni mese quello che sarà il reddito complessivo del 2020, salvo calcolo definitivo e verifica della spettanza in sede di conguaglio.

Qualora a fine anno dovesse emergere un importo effettivo diverso rispetto a quello erogato nei singoli mesi, l’azienda erogherà la differenza (conguaglio positivo) o la tratterrà (conguaglio negativo). Se l’importo da recuperare eccede i 60,00 euro, la trattenuta viene scaglionata in 8 rate di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Taglio cuneo fiscale 2020: beneficiari ed esclusi dal taglio del cuneo

Il taglio del cuneo fiscale è previsto per coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni a esse equiparati (art. 49 comma 2 lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi).

L’agevolazione si applica altresì a tutti coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Sono invece esclusi tutti coloro che hanno un reddito inferiore a 8.174,00 o superiore a 40.000,00 euro. Vediamo perché.

No tax area

Non potranno beneficiare del bonus IRPEF coloro che percepiscono un reddito annuo inferiore ad euro 8.174,00, soglia al di sotto della quale i redditi sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, pertanto il taglio del cuneo fiscale perderebbe la sua ragion d’essere.

Si rammenta che già l’impostazione del bonus Renzi come oggi lo conosciamo esclude il diritto ai 960 euro annui per coloro che percepiscono redditi ricadenti nella no tax area.

Redditi eccedenti i 40 mila euro

L’ulteriore detrazione prevista dal Decreto legge n. 3/2020 decresce dai 28.000 di reddito complessivo fino ad azzerarsi per coloro che percepiscono redditi superiori ad euro 40.000,00.

Soci di cooperative di produzione e lavoro

Hanno diritto al taglio del cuneo i compensi percepiti dai soci delle cooperative:

  • Di produzione e lavoro;
  • Di servizi;
  • Agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli;
  • Della piccola pesca.

Compensi a carico di terzi

Previsto il taglio del cuneo per le indennità e i compensi percepiti da soggetti terzi (quindi non erogati dal datore di lavoro) in relazione a incarichi svolti per il fatto di essere lavoratori dipendenti.

Tirocinanti e stagisti

Coloro che hanno un rapporto di tirocinio o stage potranno beneficiare della misura agevolativa, posto che tra i redditi esclusi ci sono anche quelli erogati a titolo di “borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale” (art. 50 comma c) del TUIR).

Attenzione. Nella categoria appena citata non rientrano i redditi erogati agli apprendisti in quanto considerati redditi da lavoro dipendente a tutti gli effetti.

Co.co.co e altre casistiche

I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rientrano nella platea dei beneficiari. Stessa sorte per i compensi erogati in relazione alle attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica.

Sono inoltre compresi i redditi derivanti da:

  • Collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie o pubblicazioni simili;
  • Remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di surroga;
  • Prestazioni derivanti dall’adesione a forme pensionistiche complementari;
  • Lavori socialmente utili.

Lavoratori in CIG e disoccupati

Rientrano nel taglio del cuneo fiscale anche i percettori dell’indennità di disoccupazione NASPI, dell’indennità di mobilità nonché di tutte le forme di integrazione salariale previste dagli attuali ammortizzatori sociali sia ordinari che speciali, come quelli introdotti dal Decreto “Cura Italia” per l’emergenza COVID-19.

 

 

Paolo Ballanti

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