Come è noto, o dovrebbe, vi è infatti una differenza di metodo, che poi si riflette anche sui freddi numeri risarcitori, tra le tabelle appunto cd. di Milano e quelle cd. di Roma (per sintesi espositiva rimando a questo mio precedente intervento dell’epoca).
Ebbene no.
Nel giro di pochi mesi infatti è giunta prima la sentenza del Trib. Roma 9/01/12, in cui per l’appunto è stata difesa con vigore, nonostante il già citato uno-due della Cassazione, la validità delle “proprie” tabelle, e poi, in questi giorni, è arrivato l’aggiornamento delle stesse, contenente qualche elemento di novità.
Non costituiscono novità (evidentemente) gli aggiornamenti secondo l’indice ISTAT dei valori relativi alla inabilità temporanea (il valore base, pari al 100%, è adesso pari a € 103,30) nonchè all’invalidità permanente.
La vera novità invece è l’introduzione di “Criteri per la liquidazione del danno biologico in caso di decesso intervenuto nel corso del giudizio o prima di esso per causa diversa dalle lesioni oggetto del risarcimento”: per questo caso il Tribunale di Roma, sul presupposto che il danno non si acquisisca giorno per giorno a frazioni, ma “in parti” (ovvero immediatamente una parte, nella misura dei postumi stabilizzati, e successivamente l’altra, ovvero quella parte correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra nel tempo) ha conseguentemente previsto una risarcibilità secondo il tempo di sopravvivenza (si vedano le pag. 33-35).
A questo punto non resta che vedere se la Cassazione rimarrà schierata dalla parte delle tabelle di Milano, ovvero cambierà idea (che, poi, non sarebbe la prima volta).
Qui le tabelle romane del danno biologico 2012 e le note esplicative del Tribunale di Roma
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento