Il decreto dopo una lunga gestazione di oltre tre mesi è stato ridotto rispetto alla originaria formulazione a causa della mancanza di copertura finanziaria, deludendo le attese degli operatori economici. Il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, su tutti ha definito le misure contenute ancora troppo “timide”.
Il provvedimento, tuttavia, interviene in diversi settori: Agenda digitale, nascita e sviluppo di start-up innovative, strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di grandi opere con capitali privati, attrazione di investimenti esteri, credito alle Pmi e assicurazioni.
Le start-up innovative sono sicuramente uno dei capisaldi del provvedimento a cui il Governo ha dedicato un “pacchetto” corposo di norme e, nell’intenzione dell’esecutivo, affidato un ruolo di primo piano per lo sviluppo del Paese. Durante al conferenza stampa di presentazione del decreto, il ministro Passera, nell’introdurre le misure per favorire le start up ha infatti dichiarato “un Paese cresce se ha imprese così”.
La dotazione complessiva subito disponibile dedicata alle start up è di circa 200 milioni di euro. Una volta a regime, secondo le stime del Governo, le misure impegneranno 110 milioni di euro ogni anno.
Di seguito l’analisi dell’ultima bozza in circolazione. Il testo ufficiale, infatti, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta, i tecnici del Governo stanno lavorando alla stesura definitiva del testo che dovrà poi essere trasmesso alla Ragioneria dello Stato per la bollinatura e in seguito al Presidente della Repubblica per la firma (la pubblicazione in GU dovrebbe avvenire non prima della prossima settimana).
Art. 25 – Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità
L’articolo introduce nell’ordinamento italiano, la definizione di impresa start-up innovativa, ossia una “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”. Si prevedono, inoltre una serie di requisiti da possedere, tra cui:
– la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche;
– la società deve essere costituita da non più di quarantotto mesi;
– la sede principale dei propri affari deve essere in Italia;
– il valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
– deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
– non deve essere stata costituita per effetto di una fusione o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Deve inoltre soddisfare uno dei tre seguenti criteri:
– sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della produzione;
– impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
– essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.
Viene inoltre introdotta la definizione di “incubatore di start-up innovative certificato”: società di capitali di diritto italiano, o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Gli incubatori, in particolare, devono possedere i seguenti requisiti: la disponibilità di una struttura e di attrezzature tecniche adeguate ad accogliere tali imprese; la presenza di risorse professionali di riconosciuta competenza in materia di impresa di innovazione; la disponibilità di una struttura tecnica e manageriale di consulenza permanente; la continuità di rapporti con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a imprese start-up innovative. L’incubatore quindi, come prefigurato, sarà, nelle intenzioni del Governo, il soggetto che accompagnerà il processo di avvio e di crescita fornendo tutto il sostegno necessario e segnalando l’impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso.
Si prevede infine l’istituzione da parte delle Camere di commercio di un’apposita sezione del Registro delle imprese con l’iscrizione obbligatoria e il successivo aggiornamento dei dati con cadenza periodica per le start-up innovative e gli incubatori certificati così da garantirne la massima pubblicità.
Art. 26 – Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio
Il Decreto prevede l’estensione di dodici mesi del periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, il rinvio della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo. Tale estensione potrebbe consentire, secondo l’esecutivo, alle start-up di completare l’avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle prime fasi.
Si estende, inoltre, alle start-up innovative costituite in forma di S.r.l., la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione (prevista fin’ora solo per le S.p.A). L’estensione intende in pratica consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale della impresa start-up.
Si prevede poi per le start-up innovative una deroga al regime ordinario che vieta l’offerta al pubblico di quote di S.r.l. Tale divieto costituisce, infatti, un limite allo sviluppo di start-up che non dispongono, nella loro fase iniziale, di una dotazione di capitale sufficiente per costituirsi in forma di S.p.A. (capitale minimo pari a 120.000 Euro), o che intendono crescere senza doversi necessariamente trasformare in S.p.A.
E’ quindi previsto che le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di S.r.l. possano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Il finanziamento dei suddetti soggetti attraverso capitale di rischio contribuirebbe a contrastare il cronico problema della sottocapitalizzazione delle imprese italiane e a ridurre la strutturale dipendenza dal finanziamento bancario attraverso una diversificazione delle fonti di approvvigionamento del capitale.
È prevista in aggiunta una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata dall’impresa start-up costituita in forma di S.r.l. in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali.
Si stabilisce, infine, l’esonero per la start-up e per l’incubatore certificato dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese e dal pagamento annuale per le Camere di commercio (446 euro).
Art. 27 Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato
L’articolo prevede che, in caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle start-up innovative o degli incubatori certificati di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, il reddito di lavoro derivante dall’attribuzione di tali strumenti non concorrerà alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini tanto fiscali quanto contributivi. Tale regime di favore è volto a favorire la fidelizzazione e l’incentivazione del management e la partecipazione diretta al rischio di impresa.
Art.28 – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
Si vuole favorire l’assunzione di lavoratori da parte di start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione delle suddette società. In particolare, è consentito stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi, con possibilità di rinnovi senza soluzione di continuità, prorogabili ulteriormente una sola volta fino al termine di applicazione della normativa specifica per le start-up innovative. È inoltre previsto uno sgravio sul costo del lavoro attraverso l’esenzione dal contributo addizionale per la previdenza (1,4%).
Art. 29 – Incentivi all’investimento in start-up innovative
Si introduce per gli anni 2013, 2014 e 2015, una normativa di favore, che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche, di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite in imprese start-up, sia direttamente che attraverso fondi specializzati. Obiettivo della norma è quello di aumentare la capacità delle start-up di attrarre capitali privati grazie alla leva fiscale.
Le persone fisiche possono usufruire di una detrazione dell’Irpef pari al 19% della somma investita. La detrazione sale al 25% per le start-up attive esclusivamente in ambito sociale o energetico. L’investimento massimo agevolato è di 500 mila euro per periodo d’imposta, con il vincolo che deve essere mantenuto per almeno 2 anni.
Le imprese giuridiche possono dedurre dal proprio reddito imponibile il 20% delle somme investite, a condizione che non dispongano dell’investimento prima di 2 anni. L’investimento massimo agevolato è di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
Art. 30 – Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
L’articolo introduce la definizione di “portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative”, ossia una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative. Alla Consob è affidata la vigilanza sui gestori dei suddetti portali ed è delegata la definizione delle regole di condotta applicabili nel rapporto con gli investitori. In aggiunta si prevede che le start-up innovative potranno accedere gratuitamente al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e importo massimo garantito.
Potranno infine beneficiare dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia Ice per l’internazionalizzazione delle imprese, quali ad esempio: assistenza normativa, fiscale, e creditizia; ospitalità gratuita alle principali fiere internazionali; attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali.
Art. 31 – Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo
Si prevede che una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.
Tale procedimento semplificato ha l’obiettivo di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up innovativa in crisi al fine di impedire che lo start upper si veda in qualche modo limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo.
Art. 32 – Pubblicità e valutazione dell’impatto delle misure
La Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’Istruzione di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico promuoverà una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza, in particolare presso i giovani, sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione.
Entro il primo marzo di ogni anno il ministro dello Sviluppo economico dovrà presentare una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di start-up innovative, mettendo in rilievo soprattutto l’impatto di tali norme sulla crescita e l’occupazione.
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