Vediamo quindi nel dettaglio le novità della circolare INPS e cosa cambia a livello economico per i lavoratori disoccupati o in Cassa integrazione.
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Sussidi Inps 2021: indennità di disoccupazione NASPI
La NASPI, erogata dall’INPS per gli eventi di disoccupazione involontaria, è calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’interessato relativa agli ultimi 4 anni, da dividere per il totale delle settimane in cui è stata versata contribuzione. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per 4,33.
In questo modo si ottiene la retribuzione di riferimento del soggetto interessato, utile per calcolare l’importo del sussidio:
- Se la retribuzione mensile calcolata è pari o inferiore ad euro 1.227,55 (valore di riferimento per l’anno 2021 comunicato dalla circolare numero 7) la NASPI sarà pari al 75% della stessa retribuzione mensile;
- Se l’importo ottenuto è superiore ad euro 1.227,55 il sussidio sarà pari al 75% di 1.227,55 cui sommare il 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed euro 1.227,55.
In ogni caso, l’importo mensile dell’indennità NASPI non potrà superare euro 1.335,40, valore di riferimento per il 2021, anch’esso comunicato con la Circolare numero 7.
Ricordiamo che per avere diritto al sussidio di disoccupazione è necessario possedere i seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione involontaria;
- 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Sussidi Inps 2021: indennità di disoccupazione DIS-COLL
A differenza della NASPI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione di amministratori e sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS.
Nei casi di perdita involontaria dell’occupazione, l’ente di previdenza eroga un sussidio mensile calcolato in base al reddito imponibile ai fini previdenziali, relativo all’anno solare in cui si è verificata l’interruzione del rapporto oltre a quello precedente.
Il valore di riferimento dovrà essere diviso per il numero di mesi (o parte di essi) in cui sono stati versati contributi, collocati nell’anno solare di perdita del lavoro ed in quello precedente.
Nel caso in cui il risultato sia pari o inferiore ad euro 1.227,55 (valore relativo al 2021 come da circolare INPS) la DIS-COLL sarà pari al 75% del citato reddito mensile.
Al contrario, l’importo della prestazione dovrà essere formato da:
- 75% calcolato su 1.227,55 euro;
- All’importo di cui sopra, si dovrà sommare il 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed euro 1.227,55.
Come avviene per la NASPI, anche nel caso dei collaboratori coordinati e continuativi il sussidio non potrà superare l’importo mensile (valido per il 2021) di euro 1.335,40.
Sussidi Inps 2021: Cassa integrazione
Gli eventi di Cassa integrazione (compresi quelli con causale “COVID-19”), dal 1º gennaio 2021, sono soggetti a nuovi massimali, fissati dalla circolare numero 7 in misura differente a seconda della retribuzione lorda mensile del dipendente, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive:
- Euro 998,18 lordi, corrispondenti a 939,89 euro netti se la retribuzione lorda mensile non è superiore a 2.159,48 euro;
- Euro 1.199,72 lordi, corrispondenti a 1.129,66 euro netti se la retribuzione lorda mensile è superiore a 2.159,48 euro.
L’importo del massimale è espresso al lordo e al netto della riduzione del 5,84%.
Per gli ammortizzatori sociali richiesti dalle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, i massimali vengono incrementati del 20%:
- Euro 1.197,82 lordi, corrispondenti a 1.127,87 euro netti se la retribuzione lorda mensile non è superiore a 2.159,48 euro;
- Euro 1.439,66 lordi, corrispondenti a 1.355,58 euro netti, se la retribuzione lorda mensile eccede i 2.159,48 euro.
Sussidi Inps 2021: contributo di licenziamento
In caso di cessazione involontaria di un rapporto a tempo indeterminato, per il quale il dipendente avrebbe teoricamente diritto all’indennità di disoccupazione NASPI, il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS un contributo calcolato in funzione dei mesi di anzianità aziendale, cosiddetto “ticket licenziamento” o “contributo aziendale di recesso”.
La somma è pari al 41% del valore relativo alla prima fascia di retribuzione per il calcolo del sussidio, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, a prescindere dall’orario di lavoro.
Di conseguenza, a seguito di quanto comunicato dalla circolare INPS in merito ai valori di riferimento per la NASPI (euro 1.227,55) per ogni 12 mese di permanenza in azienda negli ultimi tre anni, il datore è tenuto a farsi carico di un contributo pari ad euro 503,30.
Pertanto, tenendo conto del tetto massimo dei 36 mesi, per un lavoratore in forza da tre o più anni l’onere da versare all’INPS sarà pari a 503,30 * 3 = 1.509,90 euro.
Le somme dovranno essere pagate con modello F24, in un’unica soluzione, entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto.
Facciamo l’esempio di un dipendente licenziato il 25 gennaio 2021. In questo caso i contributi relativi al mese successivo l’ultimo in forza in azienda (Febbraio 2021), comprensivi del contributo di licenziamento, dovranno essere versati entro il 16 marzo 2021.
Da ultimo è opportuno precisare che per rapporti di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi, il ticket di licenziamento dovrà essere riproporzionato in base alla durata del contratto, assumendo come mese intero qualsiasi periodo pari o superiore a 15 giorni di calendario.
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