Una volta che l’Istituto ha verificato il possesso dei requisiti e accolto l’istanza, dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda, la somma accreditata a titolo di pensione è aumentata in misura pari al supplemento.
L’integrazione, garantita peraltro a fronte dell’accesso alla pensione con il cumulo o la totalizzazione dei periodi contributivi, è riconosciuta d’ufficio nella pensione di reversibilità in caso di morte del pensionato titolare.
Esistono comunque una serie di limitazioni all’utilizzo dell’istituto, in particolare il necessario decorso di un periodo minimo di cinque anni dall’accesso alla pensione o dalla precedente integrazione, eccezionalmente ridotti a due una sola volta, per poter legittimamente chiedere un supplemento.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Supplemento di Pensione: a chi spetta
Il supplemento in questione spetta ai titolari di pensione principale, pensione supplementare o assegno ordinario di invalidità, descritti nella seguente tabella.
Iscrizione | Interessati | Condizioni |
Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) | Lavoratori dipendenti o autonomi | Accesso al supplemento dopo la decorrenza della pensione nell’assicurazione Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti – FPLD o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (*) |
Gestione separata | / | Accesso al supplemento dopo la decorrenza della pensione nella Gestione separata |
Gestione lavoratori ex ENPALS | Lavoratori dello spettacolo e sport | Accesso al supplemento dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione o nel FPLD |
Lavoratori pensionati grazie al cumulo o alla totalizzazione dei periodi assicurativi | / | La gestione per cui continuano a versare i contributi deve prevedere l’istituto del supplemento di pensione (**) |
(*) Il supplemento può essere chiesto anche per un’eventuale contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in data anteriore alla decorrenza della pensione. | ||
(**) Il supplemento sarà liquidato in base alle regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione |
I contributi versati dopo la decorrenza della pensione vengono altresì considerati d’ufficio nell’ammontare della pensione di reversibilità, a prescindere dalla circostanza che siano stati utilizzati o meno per il supplemento della pensione diretta del defunto.
Supplemento di Pensione: requisiti
A seconda della gestione in cui si è titolari di pensione o di quella in cui si chiede il supplemento, varia il periodo di tempo minimo richiesto per ottenere l’integrazione:
- Per i contributi versati o accreditati nel FPLD successivamente alla decorrenza della pensione, il supplemento è riconosciuto a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dall’accesso al trattamento pensionistico o dal precedente supplemento (a patto che sia stata compiuta l’età pensionabile richiesta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria è possibile chiedere una sola volta il supplemento decorsi due anni anziché cinque);
- Se alla domanda di supplemento è stata compiuta l’età per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi e siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, quest’ultimo può essere richiesto per i contributi versati o accreditati prima o dopo l’accesso a pensione nel FPLD (eccezionalmente, una sola volta, il supplemento è possibile decorsi due anni dalla pensione o dalla precedente integrazione);
- In presenza di contributi versati dopo la pensione sia nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che nelle gestioni dei lavoratori autonomi è previsto il diritto al supplemento di pensione a patto che siano trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento (il termine è ridotto a due anni, una sola volta, se è stata compiuta l’età pensionabile prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento);
- Per i contributi accreditati in Gestione Separata dopo l’accesso alla pensione è possibile chiedere il supplemento, la prima volta, decorsi due anni dalla decorrenza della pensione stessa, termine elevato a cinque anni per le integrazioni successive;
- I contributi versati alla Gestione ex ENPALS per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, in data successiva alla decorrenza della pensione, possono dar vita al supplemento trascorsi cinque anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento (termine ridotto a due anni, a patto che sia stata compiuta l’età pensionabile richiesta).
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Supplemento di Pensione: come fare domanda
La richiesta di supplemento di pensione è trasmessa online collegandosi al portale inps.it e seguendo il percorso “Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Supplemento di pensione per pensionati che continuano a contribuire”, muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa è possibile:
- Chiamare il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile;
- Rivolgersi ad enti di patronato o intermediari INPS, grazie ai servizi telematici offerti dagli stessi.
Supplemento di Pensione: quando arriva
Una volta accolta la richiesta inviata all’INPS, l’ammontare del supplemento incrementa la somma accreditata mensilmente a titolo di pensione.
La variazione ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda, a patto che, a tale data, siano stati soddisfatti i requisiti normativamente previsti.
Un caso particolare riguarda le pensioni integrate al minimo:
- In caso di assorbimento “totale”, l’importo del supplemento è assorbito dall’integrazione e la pensione non cambia;
- In caso di assorbimento “parziale”, è riconosciuta l’eccedenza a titolo di supplemento di pensione.
Supplemento di Pensione: come si calcola
Sul calcolo del supplemento è opportuno distinguere tra:
- Anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012, per le quali il calcolo è effettuato con il sistema contributivo;
- Anzianità contributive acquisite entro il 31 dicembre 2011, il calcolo segue lo stesso criterio utilizzato per la liquidazione della pensione;
- Pensionati con periodi di lavoro in stati extra – UE convenzionati con l’Italia, il calcolo del supplemento avviene secondo i criteri definiti dalla convenzione internazionale.
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