Superbonus 120% assunzioni: i criteri per la verifica dell’incremento occupazionale

Paolo Ballanti 18/07/24
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Il Decreto legislativo 30 dicembre 2023 numero 216 ha previsto all’articolo 4 per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione fiscale, per il periodo d’imposta successivo quello in corso al 31 dicembre 2023, il Superbonus 120% assunzioni. 

La maggiorazione (detta anche maxi-deduzione) si concretizza in un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, cui si aggiunge un’ulteriore deduzione a fronte di contratti stipulati (sempre a tempo indeterminato) con soggetti rientranti in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. 

Considerato che la finalità del beneficio è quella di stimolare i datori di lavoro ad assumere dipendenti a tempo indeterminato, uno dei requisiti per poter legittimamente fruire della maxi-deduzione è il verificarsi di un incremento occupazionale. 

Alla luce della normativa di legge, del decreto interministeriale attuativo del 25 giugno 2024 e della relazione illustrativa al D.M., analizziamo in dettaglio i criteri per accertare l’incremento occupazionale richiesto per l’accesso al Superbonus 120% assunzioni. 

Indice

Superbonus 120% assunzioni solo con incremento occupazionale

La maxi-deduzione spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, in forza al termine del periodo d’imposta successivo quello in corso al 31 dicembre 2023, a patto che si realizzi un incremento occupazionale (articolo 4, comma 1, D.M. 25 giugno 2024). 

Superbonus 120% assunzioni: i criteri per l’incremento occupazionale

L’incremento occupazionale ricorre nel momento in cui si realizzano due condizioni: 

  • L’aumento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto a quelli in forza nel periodo d’imposta precedente;
  • L’aumento del numero complessivo di tutti i lavoratori dipendenti rispetto a quelli in forza nel periodo d’imposta precedente. 


Incremento dei dipendenti a tempo indeterminato
La prima condizione necessaria per poter parlare di incremento occupazionale si verifica nel momento in cui il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo quello in corso al 31 dicembre 2023 (corrispondente al 31 dicembre 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è superiore al numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. 

Media dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta 2023Dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024*Incremento occupazionale (prima verifica)?
1015
57
2014No
2521No
*Contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

Si tratta, come si legge nella relazione illustrativa, di una prima verifica che condiziona il Superbonus 120% assunzioni alla sussistenza dell’incremento occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta agevolato, rispetto a quello precedente. 

Incremento del totale dei dipendenti
La seconda condizione necessaria perché sussista l’incremento occupazionale si concretizza quando, alla fine del periodo d’imposta successivo quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero totale dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) è superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Il D.M. parla in questo caso di incremento occupazionale complessivo, per differenziarlo dall’incremento occupazionale semplice riguardante i soli assunti a tempo indeterminato. 

Media dipendenti occupati nel periodo d’imposta 2023Dipendenti occupati al 31 dicembre 2024*Incremento occupazionale (seconda verifica)?
2035
1520
5045No
3531No
*Contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

Necessarie entrambe le condizioni
Come già accennato, il Superbonus 120% assunzioni spetta esclusivamente nel caso in cui, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti

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Decreto superbonus 120% assunzioni – 25/06/2024 560 KB

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Come si calcola la media occupazionale?

Il decreto ministeriale detta le regole per il calcolo della media occupazionale relativa a:

  • Dipendenti a tempo indeterminato in forza nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023;
  • Dipendenti complessivamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. 

Le medie sono determinate sommando i rapporti tra:

  • Numero di giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente;
  • 365 o 366 se il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio;

secondo la seguente formula: numero giorni / 365 o 366. 

Superbonus 120% assunzioni: casi particolari

L’articolo 4, comma 3 del decreto interministeriale si preoccupa di affrontare una serie di casi particolari riguardanti il calcolo dell’incremento occupazionale semplice e di quello complessivo

Lavoratori in forza in altra società del gruppo
Nel calcolo dell’incremento occupazionale non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato, precedentemente in forza presso un’altra società del gruppo, il cui rapporto di lavoro con quest’ultima si sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023. 

Trasformazione a tempo indeterminato
I dipendenti con contratto a tempo indeterminato rilevano nell’ipotesi di conversione di un contratto a termine, effettuata nel periodo d’imposta successivo quello in corso al 31 dicembre 2023. 

Soci lavoratori di cooperative
Per il calcolo dell’incremento occupazionale i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti.  Va da sé, si legge nella relazione illustrativa al D.M. che l’equiparazione opera laddove la società cooperativa stipuli con il socio lavoratore un contratto di lavoro subordinato. 

Lavoratori part-time
I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate, rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. 

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