Con questo provvedimento viene, infatti, pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.
L’agevolazione che porta al 110% la percentuale di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in presenza di specifici interventi nell’ambito dell’efficienza energetica, di interventi antisismici, dell’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è stata prevista dal decreto cosiddetto “Rilancio” (D.L. 34/2020).
Il bonus è previsto per gli interventi cosiddetti “trainanti”, isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti, interventi antisismici, e per quelli “trainati” ovvero eseguiti congiuntamente ai primi (efficientamento energetico che da diritto all’ecobonus, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti solari fotovoltaici).
Superbonus 110%: le novità nel Decreto Rilancio
La Legge di conversione del decreto (Legge n. 77 del 17 luglio 2020), ha previsto una serie di modifiche rispetto alle disposizioni iniziali. In particolare:
- la detrazione è valida a prescindere dall’uso dell’unità immobiliare. Una persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati al massimo su due unità immobiliari, ferma restando la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- la spesa massima agevolabile varia a seconda della tipologia di immobile oggetto dell’intervento (singola unità, unità in immobili plurifamiliari funzionalmente indipendenti, condominio con più o meno di 8 unità);
- sono esclusi gli interventi su immobili di categoria A1, A8 e A9;
- è stata modificata la disciplina relativa alla possibilità di optare per la cessione del credito o per lo “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante;
- è sempre richiesta l’asseverazione dei lavori, il visto di conformità invece è necessario solo in caso di cessione del credito o per lo “sconto in fattura”.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa alla fruizione diretta, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore di:
- fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
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Superbonus 110%: quali soggetti possono accedere
Il superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. (Per tali soggetti l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei previsti registri, e dalle associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al predetto avvio (proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento).
>> Superbonus 110%: ammessi lavori nella seconda casa. Come funziona
Superbonus 110%: credito d’imposta e sconto in fattura
Al posto dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, è possibile optare, per la cessione del corrispondente credito (con eventuale successiva cessione), o per lo “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione);
- efficienza energetica (interventi di riqualificazione energetica);
- adozione misure antisismiche (riduzione rischio sismico);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
- installazione impianti solari fotovoltaici;
- installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
E’ stato evidenziato in sede di conversione, che l’opzione in esame può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori, e gli stati di avanzamento lavori possono essere al massimo due. Ciascun intervento ed ogni stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
In caso di applicazione dello “sconto in fattura” da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi, quest’ultimo recupera l’agevolazione riconosciuta sotto forma di credito d’imposta che può essere:
- utilizzato in compensazione nel modello F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
- ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.
Non si applica il limite alla compensazione pari a 700.000 euro annui di cui all’art. 34, della Legge n. 388/2000, elevato per il 2020 a 1.000.000 euro ad opera dell’art. 147, del D.L. n. 34/2020, il limite di 250.000 euro annui previsto per i crediti da esporre nel quadro RU del modello REDDITI, e il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
L’opzione va comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, dal soggetto interessato o tramite un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità, con modalità che saranno previste da un apposito provvedimento.
I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo irregolare del credito d’imposta o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
Se viene accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, (applicando interessi e sanzioni), rimane, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto, e dei cessionari per il pagamento dell’importo.
Leggi lo speciale di Ediltecnico >> Superbonus: servono 7 documenti per la cessione del credito dalla banca
Superbonus 110%: asseverazione e visto di conformità e pratiche obbligatorie
Elemento essenziale per poter fruire della detrazione, è l’asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche.
Il visto di conformità è richiesto soltanto nel caso in cui si intenda optare per la cessione del credito o per lo “sconto in fattura” al posto della fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Relativamente all’asseverazione, viene disposto che la stessa è richiesta/necessaria:
- per il riconoscimento della detrazione;
- per l’esercizio dell’opzione relativa alla cessione del credito/applicazione del c.d. “sconto in fattura”.
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico. L’efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale.
A riguardo, come anticipato a inizio articolo, è stato firmato da Stefano Patuanelli (ministro dello Sviluppo economico) il decreto attuativo sulla modulistica e modalità di trasmissione dell’asseverazione.
Scarica qui i moduli per l’asseverazione:
L’asseverazione è necessaria per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio/miglioramento energetico.
Un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14, D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione va trasmessa all’ENEA con modalità che saranno stabilite da un apposito decreto
É necessario che i professionisti incaricati attestino la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In merito al rilascio dell’asseverazione, il nuovo comma 13-bis dell’articolo 119, specifica che la stessa:
- va rilasciata alla fine dei lavori (anche per ogni stato avanzamento lavori) se si usufruisce della detrazione, cessione del credito, o sconto in fattura;
- attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione;
Per la certificazione della congruità delle spese, in attesa dell’emanazione di un apposito Decreto MISE, si può fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni/Province autonome, ovvero ai listini delle CCIAA, o ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di esecuzione degli interventi.
Per poter esercitate l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura a seguito degli interventi per i quali spetta la nuova detrazione del 110%, è necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il visto va rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/97 da un dottore commercialista, da un consulente del lavoro, perito o esperto tributario iscritto al 30 settembre 93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso di laurea in giurisprudenza/economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese. Il certificatore è tenuto a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati sopra richiamati.
Attestazione o asseverazione infedele: sanzioni
Una attestazione non vera o infedele determinerà:
- la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
- l’applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato.
In caso di rilascio di attestazioni o asseverazioni infedeli, si applica la sanzione da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
I soggetti “attestatori” dovranno inoltre stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni, comunque non inferiore a 500.000 euro.
Le spese sostenute per ottenere le suddette attestazioni, nonché il visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%.
Scarica qui il Decreto Mise
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