Il principio dell’agevolazione è quello di individuare degli interventi principali che diventano “trainanti”, per altri lavori (trainati) i quali possono beneficiare della stessa agevolazione.
In più, e non secondario, vi è il fatto che è possibile oltre alla tradizionale detrazione d’imposta poter beneficiare di una cessione del credito, o anche di uno sconto in fattura.
Nell’ambito dell’agevolazione, vengono individuati tre tipologie di interventi cosiddetti trainanti, questi sono:
- l’isolamento termico delle superfici opache (cappotto) che interessi più del 25% dell’involucro dell’edificio;
- gli interventi su parti comuni degli edifici che prevedano la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con impianti di climatizzazione e la fornitura di acqua calda, a condensazione o a pompa di calore;
- gli interventi di sostituzione sugli edifici unifamiliari di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Vi sono poi gli interventi antisismici principali che permettono di accedere alla detrazione elevata fino al 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il bonus maggiorato spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale ai fini antisismici eseguiti congiuntamente con gli interventi antisismici e nel rispetto dei limiti di spesa previsti.
Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati, devono assicurare complessivamente il miglioramento di almeno due classi energetiche o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Gli interventi trainanti permettono di estendere la detrazione ad una serie di interventi che sono già previsti dall’articolo 14 del D.L. 63 del 4 giugno 2013.
Leggi lo speciale di Ediltecnico >> Superbonus: servono 7 documenti per la cessione del credito dalla banca
Nuovi aspetti tecnici del Superbonus 110%
Il decreto “Rilancio” ha rimodulato la disciplina delle detrazioni, delineando importanti aspetti tecnici e nuove responsabilità in campo ai professionisti, e di conseguenza nuovi oneri per il contribuente. Tuttavia i costi sostenuti per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, sono per espressa previsione normativa rientrano tra le spese detraibili.
E’ stata prevista l’emanazione di due provvedimenti attuativi che fanno riferimento uno ai requisiti tecnici, secondo quanto previsto dal comma 3-ter del sopra citato articolo 14, che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, e un altro che fa riferimento alle asseverazioni (comma 13 dell’art.119 del decreto Rilancio), e cioè la definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazioni che vanno trasmesse ai vari organi competenti tra cui l’Enea.
Per gli interventi di efficientamento energetico, è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, o quando si eseguono interventi di lavori antisismici l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, e della direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
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Per l’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura riferiti al superbonus, è necessario richiedere il visto di conformità, il quale può essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione deve dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla legge, e che le spese sostenute sono congrue in relazione agli interventi agevolati effettuati, per gli interventi antisismici l’asseverazione deve attestare l’efficacia degli interventi, nonché la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
>> Leggi l’articolo di Ediltecnico: Il Decreto rilancio è legge: regole definitive per il Superbonus
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi, o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato. Gli stati avanzamento lavori, possono essere massimo due per ogni intervento, quindi in questo caso l’asseverazione, può essere presentata non più di due volte per ogni intervento, e deve comunque essere seguita dopo il termine dei lavori, dall’ ulteriore asseverazione finale.
L’Agenzia delle Entrate, dovrà infine disciplinare le modalità per effettuare l’opzione per la cessione o lo sconto.
Superbonus 110%: il decreto sulle asseverazioni
Partendo delle asseverazioni, il relativo decreto è già disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico (MISE). Il decreto definisce le modalità di trasmissione e la relativa modulistica per le asseverazioni da inviare ai vari organi competenti, tra cui l’Enea.
In allegato al decreto, vi sono i modelli per l’asseverazione che dovranno essere redatti dai tecnici, che sono i seguenti:
- all’allegato 1 vi è il modello per l’asseverazione da rilasciare a conclusione dei lavori;
- all’allegato 2 sono richiamati gli elementi essenziali dell’asseverazione da rilasciare con riferimento a singoli stati di avanzamento lavori.
Scarica qui i Moduli:
I modelli sono sviluppati nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e dovranno essere compilati dai tecnici abilitati.
L’asseverazione, previa registrazione da parte del tecnico abilitato, si deve compilare on-line nel portale informatico dell’Enea dedicato, secondo gli allegati sopra indicati.
La stampa del modello compilato, firmata in ogni pagina, e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, va digitalizzata e trasmessa all’Enea direttamente al proprio sito internet.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, le sanzioni pecuniarie amministrative previste in caso di attestazioni e asseverazioni infedeli, vanno da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione infedele .
Suerbonus 110%: il decreto sui requisiti tecnici
Oltre al decreto che permette ai professionisti di effettuare le asseverazioni, sul sito del MISE è stato pubblicato un probabilmente assai più importante documento che riguarda i requisiti tecnici. Il provvedimento previsto dall’articolo 14, comma 3-ter, del D.L. 63/2013, è relativo alla definizione dei requisiti che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
Con lo stesso decreto, sono poi individuate le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione che saranno effettuati dall’Enea.
Le disposizioni previste nel testo del decreto del MISE, si può dire che vanno oltre la nuova super detrazione del 110%, in quanto riguardano la generalità dei lavori ammessi alle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica.
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Il testo fissa i requisiti tecnici che dovranno rispettare le seguenti tipologie di lavori:
- interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio;
- interventi di isolamento dell’involucro edilizio;
- interventi di installazione di collettori solari;
- interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
- installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.
>> Leggi l’articolo di Ediltecnico: Superbonus per pochi lavori, cessione del credito per tutti
Il provvedimento rappresenta un importante riferimento per le detrazioni fiscali sui lavori sulla casa, e vengono individuati punto per punto i lavori incentivabili, nonché i prezzi massimi degli interventi trainanti e degli interventi trainati. Relativamente ai limiti di spesa, il decreto “requisiti tecnici” del MISE stabilisce che gli importi massimi dovranno considerare non solo l’importo sostenuto per i lavori, ma anche la spesa al metro quadro sostenuta per i lavori detraibili.
Il compito di certificare il rispetto dei requisiti fissati dal decreto, sarà affidato ai tecnici abilitati, chiamati a redigere le asseverazioni con i moduli e le istruzioni operative previste.
I massimali di costo (da considerare al netto di Iva, prestazioni professionali e costo per installazione e per posa in opera), sono contenuti negli allegati del decreto.
L’ultimo passaggio per avere un quadro completo, sarà quello dell’avvio della cessione del credito e dello sconto in fattura, in questo caso bisognerà probabilmente attendere l’Agenzia delle Entrate per le specificazioni del caso con un apposito documento di prassi.
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