Il superbonus, è stato previsto dal Decreto Rilancio (D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella Legge, n. 77 del 17 luglio 2020).
Prima di tale decreto, erano in vigore due analoghi incentivi fiscali, Ecobonus, e Sismabonus, che davano la possibilità di detrarre una parte delle spese che fossero state sostenute per interventi di miglioramento energetico e sismico degli edifici.
Il decreto rilancio, ha innalzato l’importo della detrazione al 110%, consentendo la possibilità del finanziamento per intero della spesa per alcuni tipi di interventi di ristrutturazione e recupero edilizio mediante l’abbattimento dell’Irpef a patto che gli interventi raggiungano determinati standard di valorizzazione degli immobili.
Il Decreto Rilancio, ha previsto un meccanismo di cessione del credito di imposta che deriva dalle detrazioni, e la possibilità di ottenere dall’impresa che esegue i lavori, uno sconto in fattura pari all’intera somma dovuta, o di ottenere il finanziamento dei lavori dagli istituti di credito, mediante cessione a questi ultimi del proprio credito.
Le alternative per utilizzare il superbonus 110%
Le modalità con le quali si può beneficiare del superbonus, come anche le altre agevolazioni per la casa, sono:
- la fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, ripartendo la detrazione spettante in 5 o 10 (a seconda del bonus) rate annuali di pari importo;
- lo sconto in fattura, in questo caso la detrazione viene anticipata dal fornitore dei beni e servizi relativi agli interventi agevolati, applicando sul corrispettivo dovuto per i lavori, uno sconto pari (al massimo) al corrispettivo stesso. Il fornitore recupera l’importo corrispondente allo sconto in fattura sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario;
- la cessione del credito d’imposta, la detrazione si trasferisce ad altri soggetti, a libera scelta, comprese banche e ad altri intermediari finanziari.
Ogni alternativa, ha regole ed effetti differenti, e nel valutare quale applicare si devono considerare alcuni fattori tra cui in particolare la propria situazione finanziaria, tenendo anche presente che in alcuni casi si possono utilizzare insieme, le tre diverse alternative a seguito del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) con la possibilità in taluni casi di modificare la scelta effettuata.
La scelta tra le diverse alternative, prevista per una ampia gamma di interventi, non può che partire dai lavori che permettono le tre opzioni e con il decreto Rilancio, la possibilità di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Gli interventi che possono usufruire del bonus, si distinguono in interventi trainanti che sono necessari ed per l’ottenimento del beneficio fiscale massimo, ed interventi trainati, ovvero quegli interventi che possono beneficiare della detrazione massima solo se posti in essere in abbinamento ai primi.
Complessivamente gli interventi interessati riguardano:
- interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus 110% di cui all’art. 119 del citato decreto Rilancio;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, che danno diritto alla detrazione Irpef del 36-50%: interventi di manutenzione ordinaria (solo su parti comuni), di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;
- interventi efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, per i quali spetta l’ecobonus, come, ad esempio: interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi;
- interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, che danno diritto al sisma bonus, compreso il sisma bonus acquisti di cui al comma 1-septies spettante per l’acquisto di abitazioni situate in zona sismica 1, 2 e 3, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con aumento di volumetria;
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
- installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al superbonus 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013, compresi quelli che danno diritto al superbonus 110%.
Tra gli elementi che devono essere considerati per la scelta, vi è il periodo di sostenimento delle spese. La possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, può essere esercitata per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Restano quindi fuori le spese sostenute in annualità differenti.
Superbonus 110%: la fruizione diretta
La fruizione diretta è la modalità “classica” per beneficiare della detrazione fiscale. Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (5 o 10 anni a seconda del bonus), e va a ridurre l’imposta dovuta. Per utilizzare tale opzione, i lavori devono essere pagati interamente, e ciò comporta la presenza di una disponibilità liquida di denaro.
Con tale modalità, bisogna tenere in considerazione la propria capienza fiscale, i contribuenti possono detrarre ogni anno la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione non è essendo previsto ed ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta, con il Decreto Rilancio, è tuttavia possibile scegliere di cedere le rate residue non ancora detratte
Superbonus 110%: la cessione del credito
In alternativa alla detrazione in dichiarazione, i beneficiari del bonus possono scegliere di cedere il corrispondente credito. La cessione può esser effettuata a qualsiasi soggetto, in particolare può essere disposto a:
- fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- istituti di credito e intermediari finanziari.
Con la cessione la detrazione si trasforma in liquidità, e riduce le risorse finanziarie necessarie per realizzare i lavori. Bisogna comunque considerare che vi potrebbe esserci un corrispettivo di cessione inferiore alla detrazione che si cede.
Superbonus 110%: lo sconto in fattura
Altra possibilità prevista dalla normativa, è rappresentata dallo sconto in fattura praticato dal fornitore dei beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
Lo sconto è anticipato dallo stesso fornitore che ha effettuato gli interventi, e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Il credito di imposta spettante al fornitore, è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario. Per il superbonus 110%, il fornitore otterrà un credito di imposta del 110%. Lo sconto sarà pari al massimo all’intero importo della spesa sostenuta.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, ha precisato che l’importo dello sconto praticato, non riduce l’imponibile ai fini dell’Iva, e va espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto rilancio. (Lo sconto permette di effettuare i lavori riducendo o azzerando l’esborso monetario).
Con riferimento allo sconto in fattura, come anche rilevato nella risposta all’interpello n. 325 del 9 settembre 2020, dell’Agenzia delle Entrate, l’opzione dello sconto è esercitata “di intesa con il fornitore” nell’ambito delle ordinarie dinamiche contrattuali e delle pratiche commerciali.
Il fornitore può applicare uno sconto “parziale” e, come precisato nella circolare n. 24 dell’8 agosto 2020:
- il fornitore acquisirà un credito d’imposta calcolato sull’importo dello sconto applicato;
- il contribuente potrà far valere in dichiarazione la detrazione relativa alla spesa rimasta a carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.
Superbonus 110%: adempimenti e documenti
Le tre modalità prevedono una serie di adempimenti che variano. In termini di difficoltà, è la fruizione diretta del bonus che prevede gli adempimenti più semplici, e comprendono in particolare l’indicazione della detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Più articolati invece quelli per lo sconto in fattura e la cessione del credito, dove ad esempio l’opzione dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal provvedimento della stessa Agenzia dell’8 agosto 2020 in particolare si dovrà utilizzare il modello allegato al provvedimento denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.
Per il superbonus, ai fini della cessione o per lo sconto, è necessario acquisire:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus;
- l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati, nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Le asseverazioni necessarie sono quelle del professionista incaricato della progettazione, del direttore dei lavori e del collaudatore, iscritti ai rispettivi albi. Questi devono attestare l’efficacia dell’intervento e la congruità delle spese sostenute. Le asseverazioni vengono rilasciate per ciascuno stato di avanzamento lavori, o al termine del lavoro.
L’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito può essere esercitata:
- a fine lavori;
- in relazione a ciascuno stato di avanzamento degli stessi che, per il superbonus non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo (il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo).
La citata circolare 24/E, ha chiarito che nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul stesso immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.
Con specifico riferimento agli interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
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Alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi, e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Superbonus 110%: comunicazione dell’opzione
La comunicazione della scelta, deve essere inviata solo in via telematica a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nel caso in successivamente si opti per la cessione delle quote residue non ancora fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari la comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione, anche avvalendosi di un intermediario.
Nel caso invece di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione per lo sconto o cessione del credito dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.
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La comunicazione dovrà essere trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione oppure dall’amministratore del condominio (direttamente o tramite un intermediario).
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