Super cedolino pensione di luglio: bonus 200 euro, quattordicesima e rimborsi

Paolo Ballanti 09/06/22
È in arrivo il super cedolino pensione di luglio. Il recente Decreto “Aiuti” unito alla campagna di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, entrata ormai nel vivo, porteranno nelle tasche degli italiani l’indennità una tantum da 200 euro e, se spettanti, i rimborsi da 730.

Agli importi citati si aggiungerà, in presenza dei requisiti di reddito ed anzianità richiesti, anche la cosiddetta “quattordicesima pensionati”, somma riconosciuta dall’INPS con il cedolino di luglio.

L’insieme di questi tre istituti: indennità una tantum, rimborsi da dichiarazione dei redditi e quattordicesima, vedranno i pensionati ricevere dei “super cedolini” di pensione a luglio, agosto e settembre, di importo naturalmente più elevato rispetto a quello dei mesi precedenti.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Super stipendio di luglio 2022: aumento con rimborso 730 e bonus 200 euro

Super cedolino pensione di luglio: bonus 200 euro

Il recente Decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022 numero 50) ha previsto all’articolo 32, sulla falsariga di quanto riconosciuto per lavoratori dipendenti, autonomi ed altre categorie lavorative, un’indennità una tantum in favore dei pensionati.

Requisiti

La misura in parola, introdotta con lo scopo di contrastare le ricadute economiche della crisi internazionale in atto in Ucraina, in particolare l’aumento dei prezzi di beni e servizi, è riconosciuta in favore di quanti sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • Residenza in Italia;
  • Titolarità di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
  • Possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF “al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro” (articolo 32 comma 1).

Sotto quest’ultimo aspetto, dal calcolo del reddito sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Il soggetto erogatore (INPS o altro ente) provvede a riconoscere l’indennità “sulla base dei dati disponibili” al momento del pagamento salvo “successiva verifica del reddito” anche grazie alle “informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili” (articolo 32 comma 4).

In ogni caso, l’ente incaricato del pagamento “procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali” (articolo 32 comma 5).

Importo

L’ammontare dell’indennità è fissato in 200 euro netti erogati, a ciascun avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui questi svolga attività lavorativa.

La somma, peraltro, è esente da trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF, oltre a non costituire reddito ai fini fiscali “né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali” (articolo 32 comma 3).

Da ultimo, l’importo non è cedibile, né sequestrabile né pignorabile.

Pagamento

L’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio dall’INPS con la mensilità di luglio 2022.

Per i soggetti titolari di trattamenti non gestiti dall’Istituto, il casellario centrale dei pensionati “individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione” (articolo 32 comma 1).

Bonus 200 euro pensionati e lavoratori: sarà tassato?

Super cedolino pensione di luglio: quattordicesima

A chi spetta

Hanno diritto ad una somma aggiuntiva (detta appunto “quattordicesima”) i pensionati in possesso dei seguenti requisiti:

  • Età pari o superiore a 64 anni;
  • Titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o delle forme sostitutive, esclusive o esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Requisiti di reddito

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la quattordicesima, sino a quel momento applicata ai soggetti in possesso di un reddito individuale non eccedente 1,5 volte il trattamento minimo a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), è stata riconosciuta anche a beneficio di coloro che possiedono un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il citato trattamento minimo.

Ai fini dell’accesso alla misura si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, inclusi quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva, eccezion fatta per quelli derivanti da:

  • Indennità di accompagnamento;
  • TFR o competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • Reddito della casa di abitazione.

Importo

Le somme a titolo di quattordicesima variano in funzione di:

  • Anzianità contributiva complessiva;
  • Reddito di riferimento, conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno;
  • Gestione previdenziale che si fa carico del pagamento;

secondo importi – base (e limiti di reddito) comunicati dall’INPS con apposito messaggio.

Per l’anno corrente si attendono le istruzioni dell’Istituto. A titolo di esempio si riportano comunque gli importi applicati per l’anno 2021 (Messaggio INPS 25 giugno 2021 numero 2407).

Fino a 1,5 volte il trattamento minimo
Anni di contribuzione Somma aggiuntiva Limite di reddito
Fino a quindici anni 437,00 euro 10.490,81 euro
Oltre quindici anni e fino a venticinque anni 546,00 euro 10.599,81 euro
Oltre venticinque anni 655,00 euro 10.708,81 euro

 

Da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo
Anni di contribuzione Somma aggiuntiva Limite di reddito
Fino a quindici anni 336,00 euro 13.741,08 euro
Oltre quindici anni e fino a venticinque anni 420,00 euro 13.825,08 euro
Oltre venticinque anni 504,00 euro 13.909,08 euro

Il limite di reddito dev’essere calcolato considerando un trattamento minimo pari, per il 2021, a 515,58 euro mensili, equivalenti a 6.702,54 euro annui, moltiplicato per 1,5 o 2 e successivamente aumentato della stessa somma aggiuntiva. Pertanto, per la prima fascia (anzianità contributiva fino a quindici anni) il limite di reddito è ottenuto:

  • Moltiplicando il trattamento minimo annuo per 1,5 equivalente a 6.702,54 * 1,5 = 10.053,81;
  • Sommando alla cifra sopra ottenuta la somma aggiuntiva pari a 437,00 euro per un limite di reddito corrispondente a 10.053,81 + 437,00 = 10.490,81 euro.

Pagamento

La quattordicesima ai pensionati è corrisposta d’ufficio dall’INPS in sede di erogazione della mensilità di luglio, contribuendo all’importo della “super pensione”. Fanno eccezione coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (Gestione privata ed ex ENPALS) o dal 1° luglio (Gestione pubblica), oltre ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso dell’anno corrente.

Ai soggetti appena citati, nel rispetto dei limiti reddituali (e comunque in attesa delle apposite indicazioni INPS) la quattordicesima, come di consueto, si presume sarà riconosciuta (sempre d’ufficio) con la rata di dicembre 2022.

Leggi anche “Supplemento di Pensione: cos’è, come funziona e come richiederlo all’Inps”

Super cedolino pensione di luglio: il rimborsi 730

Il modello 730 rappresenta il momento finale del rapporto tra l’Erario e il contribuente, chiamato a farsi carico dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), calcolata in funzione dei redditi percepiti o generati dall’interessato in un determinato periodo.

Di conseguenza, la liquidazione definitiva delle imposte dovute dal cittadino per l’anno 2021 avverrà con la presentazione all’Agenzia Entrate, entro il prossimo 30 settembre, del modello 730 – 2022.

Nel caso in cui la tassazione effettivamente a carico del pensionato sia inferiore rispetto a quanto già trattenuto nel corso dell’anno 2021, ad opera dell’ente pensionistico, l’interessato avrà diritto ad un rimborso della differenza.

Il rimborso da 730, stando alle istruzioni diffuse dall’Agenzia sul portale “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – 730 2022 – Modello e istruzioni”, è riconosciuto in favore dei pensionati “a partire dal mese di agosto o di settembre”.

L’erogazione delle somme avverrà da parte dell’ente che si occupa di liquidare la pensione (INPS o altri soggetti), indicato quale sostituto d’imposta all’interno della dichiarazione dei redditi.

Di conseguenza, i pensionati che hanno diritto ai rimborsi 730 vedranno accreditarsi tali somme insieme al trattamento mensile di agosto o settembre.

Dichiarazione redditi 2022: tempi di rimborso 730 e modalità pagamento

Paolo Ballanti

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