Studi di settore 2015: quesiti e risposte su scostamenti e sanzioni

Carlo Nocera 17/06/15
Per lo strumento di controllo “principe” nei confronti dei contribuenti italiani, il poker di manovre servito nel secondo semestre del 2011 si presenta decisamente controverso: con le modifiche estive si assiste ad un inasprimento del regime sanzionatorio per quanti commettono violazioni soprattutto in materia di comunicazione dei dati rilevanti; con le modifiche apportate dalla “manovra di Natale” del 2011 – il decreto legge n. 201/2011– il legislatore ha invece varato un significativo “pacchetto” di benefici per quanti risultano allineati agli studi e, all’opposto, ha previsto un ulteriore giro di vite nei confronti di quanti si posizionano al di sotto degli standard di ricavi, compensi e coerenza.

In ogni caso, sembra profilarsi all’orizzonte un ritorno alla “centralità” degli studi di settore per quanto attiene all’attività accertativa, nonostante le vicende giurisprudenziali che hanno definitivamente affermato, da oltre due anni, la portata, per le risultanze di Ge.Ri.Co., di semplici elementi indiziari.

 

14. Accertamento induttivo e utilizzo degli studi di settoreo è preclusa la possibilità di utilizzare le  di settore?

Assolutamente no: anzi, a bene vedere, è proprio questa la finalità della disposizione in commento. Una volta che l’ufficio è nelle condizioni di accertare induttivamente il contribuente, in quanto si è posto nella condizione di cui alla nuova lettera d-ter) del comma 2 dell’articolo

39 del d.P.R. n. 600/1973, avrà buon governo ad utilizzare le risultanze degli studi di settore

– se lo riterrà proficuo – in ragione del fatto che le stesse possono rappresentare un valido elemento di convincimento per il giudice circa la presunta condotta evasiva del contribuente il quale, peraltro, sconta anche il “peccato originale” dell’omissione che ha determinato la legittimazione del ricorso all’accertamento fondato su presunzioni che prescindono dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

 

15. La “scomparsa” della motivazione “rinforzata”

Premettendo sin d’ora che si tratta di una previsione, quella in commento, vigente sino al periodo d’imposta 2010, stante l’espressa abrogazione effettuata dalla “manovra di Natale” – d.l. n. 201/2011 del quale si riferisce in seguito, in risposta ad altri quesiti – va osservato che l’eliminazione di questa sorta di “motivazione rinforzata” semplifica notevolmente l’operato degli uffici, chiamati a contestare la posizione di congruità raggiunta dal contribuente. Infatti, non pochi problemi derivano da questa disposizione che comporta il duplice onere per l’ufficio di dovere, in primo luogo, strutturare adeguatamente la motivazione dell’atto e, in secondo luogo, di reperire gli elementi probatori che lo pongono in condizione di “falsificare” il risultato degli studi di settore: un’opera improba, inoltre, nel caso in cui il contribuente sia immune da censure riguardo i dati rilevanti ai fini degli studi comunicati in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

 

16. Scostamento tra reddito dichiarato e accertato: le conseguenze

Nel caso prospettato il comportamento dell’ufficio è stato del tutto legittimo, atteso che non ha proceduto ad alcun aggravio della sanzione dovuta per “infedele dichiarazione”, proprio in ragione del mancato superamento della soglia ritenuta “tollerabile” ai fini dell’inasprimento delle sanzioni. Certamente, in caso di contestazione di un maggiore ricavo, per quanto esiguo quest’ultimo possa essere, non è ipotizzabile la mancata irrogazione della sanzione prevista ordinariamente per i casi di infedele dichiarazione, anche prescindendo dalla benché minima influenza derivante dagli studi di settore.

 

 

17. Modello da studi e “sistema sanzionatorio”

Certamente. Di seguito le diverse ipotesi che sintetizzano l’attuale scenario sanzionatorio nel quale il modello dei dati, a vario titolo, svolge una funzione da protagonista:

•   omessa presentazione del modello dei dati, non emendata da ravvedimento e persistente anche a seguito di apposito invito da parte dell’Agenzia delle entrate è 2.065,00 euro;

•   infedele compilazione del modello dei dati dal quale consegue un maggior reddito accertato non superiore al 10% del reddito dichiarato dal contribuente è dal 100% al 200% della maggiore imposta;

•   infedele compilazione del modello dei dati dal quale consegue un maggior reddito accertato superiore al 10% del reddito dichiarato dal contribuente è sanzione dal 110% al

220% della maggiore imposta;

•   indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità rivelatesi insussistenti dalla quale consegue un maggior reddito accertato superiore al 10% del reddito dichiarato dal contribuente è sanzione dal 110% al 220% della maggiore imposta;

•   omessa presentazione del modello dei dati non emendata da ravvedimento e persistente anche a seguito di apposito invito da parte dell’Agenzia delle entrate, dalla quale consegue un maggior reddito accertato superiore al 10% del reddito dichiarato dal contribuente è sanzione dal 150% al 300% della maggiore imposta.

Carlo Nocera

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