Se una società, in perdita fiscale per tre anni consecutivi (2009, 2010, 2011), risulta però congrua e coerente per gli Studi di Settore durante il periodo imposta 2011 viene esclusa dall’applicazione del penalizzante regime delle società non operative. Questo quanto emerge dall’art. 30, comma 1, della L. n. 724/1994.
Un vantaggio non da poco: se infatti una società riuscisse a rientrare in simile casistica, andrebbe a versare acconti per l’anno 2012 sulla base dei metodi ordinari e non di quelli altamente penalizzanti previsti per le società di comodo, quale ad esempio la maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,5%.
La recente pubbblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’11 giugno 2012 ha ampliato ulteriormente il dibattito dando una definizone delle società di comodo. Queste sono quelle rientranti in due categorie: “le società non operative” , ovvero le società che non passano il test di operatività previsto nei modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi e le “società in perdita sistemica”.
Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio scorso, l’Amministrazione è ulteriormente intervenuta a dare delucidazioni su quali siano gli studi di settore a cui far riferimento per la propria attività e i relativi indicatori di congruità e coerenza al fine di rendere noti i termini di accesso al regime premiale.
Regime che implicherebbe la preclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi; accertamenti molto amati dall’Amministrazione per la larga capacità di manovra che permettono (si pensi a quelli, utilizzati per i ristoranti, che fondano i maggiori ricavi presunti sulla base del consumo di tovaglioli). E non finisce qui: il regime premiale infatti riduce di un anno i termini per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo (ai sensi dell’art. 38 DPR 600/1973) è ammessa solo se lo stesso eccede di almeno un terzo quello dichiarato.
Ma cosa succede se una società in perdita sistemica non riesce ad essere congrua e coerente per il 2011?
Problema non da poco, si pensi a un settore fra tutti: quello immobiliare. Un settore fortemente colpito dalla crisi, ancora restio a cenni di ripresa, duramente penalizzato direttamente ed indirettamente dagli eventi passati ed attuali.
Una possibilità ci sarebbe: fare “istanza di interpello di disapplicazione per le società non operative”. Tale strumento permeterebbe la disapplicazione della normativa prevista per le società non operative a fronte della prova, a carico del contribuente, della situazione di crisi effettiva e non elusiva.
L’istanza va intestata al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, inviata tramite posta raccomandata (meglio se in plico “aperto”) con ricevuta di ritorno, o in alternativa consegnata manualmente, entro 90gg prima del termine di presentazione delle dichiarazioni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate locale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
L’Ufficio locale dovrà poi trasmettere l’istanza ricevuta insieme alla propria risposta alla Direzione Regionale entro 30gg dal ricevimento della stessa. Attenzione! In caso di rigetto dell’istanza da parte della Direzione il contribuente non potrà però impugnare immediamente l’atto, in quanto non rientrante nella categoria di atti impugnabili stabiliti dall’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Dovrà quindi attendere l’avviso di accertamento conseguente al diniego, e opporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
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