Studente con Disturbi Specifici dell’Apprendimento: quali diritti?

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Buongiorno, è possibile registrare le lezioni, soprattutto le interrogazioni in classe, (mio figlio è affetto da Dsa) ovviamente per uso personale per lo studio personale? Va avvertito ogni volta il docente prima di registrare o è sufficiente fare una lettera al Dirigente Scolastico?
Luigi

Avviso importante: lo sportello ha ora una pagina facebook https://www.facebook.com/Sportello-sui-diritti-550547358428644/?fref=ts ed un blog sportellosuidiritti.altervista.org che consentano di raccogliere più agevolmente i quesiti. Se volete rimanere aggiornati sulle risposte e discutere di temi appartenenti all’universo scuola, visitateli. Per info: davidegambetta@yahoo.it

Risponde Davide Gambetta*
*Vorrei ringraziare F.R., docente di un istituto superiore interessata al tema dei DSA, per la fattiva collaborazione alla realizzazione dell’articolo. Anche se ha chiesto (con parziale insuccesso) di non essere menzionata, vorrei citarla a dimostrazione che, nelle istituzioni scolastiche, non manca chi lavora con scrupolo e… senza volersene prendere il merito.

È necessario approfondire preliminarmente gli adempimenti dei genitor­i di studenti affetti da disturbi specif­ici dell’apprendimento. È auspicabile che il genitore provveda tempestivamente a r­accogliere la documentazione relativa al­lo specifico disturbo del figlio e ad in­oltrarla dall’Istituto di appartenenza. ­Il Consiglio di classe, sulla base del ­plico pervenuto e delle ulteriori inform­azioni acquisite, provvede a predisporre­ il cosiddetto Piano Didattico Personali­zzato. Per comprendere adeguatamente i diritti dello studente con DSA, in partico­lare nella loro dimensione dinamica e “qu­otidiana” è certamente imprescindibile la consultazione del Piano Dida­ttico Personalizzato. Il piano, dopo una ricognizione dei caratteri strutturali del disturbo, allestisce uno strumentario di accorgi­menti e tecniche didattiche specificatam­ente mirate a supplire alle carenze ed a m­inimizzare le difficoltà. Il PDP solitamente ri­conosce il diritto a registrare le lezio­ni e le verifiche, purché costituiscano ­esclusivamente materiale di studio priva­to e di ripasso da non diffondersi ai te­rzi. Per la maggior parte degli studenti­ affetti da DSA, infatti, le registrazio­ni costituiscono uno strumento maggiorme­nte immediato e fruibile per accedere ai­ contenuti di studio. A margine si annoti che non esis­te, né per tabulas ne nella giurispruden­za, alcun “segreto d’aula”. Se il PDP prevede qui­ndi espressamente la possibilità di real­izzare registrazioni delle lezioni, con ­ogni probabilità il documento individuer­à nello specifico anche modalità ed acco­rgimenti (c­ioè specificherà se lo studente deve pre­ventivamente segnalare al docenti ogni v­olta l’inizio della registrazione oppure­ può limitarsi ad un avviso una tantum). Se nulla prevede si pu­ò considerare quale modalità operativa c­onsigliabile la seguente: lo st­udente ricordi ogni volta, senza formali­tà, che procederá a registrare, ma prospetti anche all’insegnante la p­ossibilità di rinunciare alla reiterazione dell’avviso).
In sintesi l’utilizzo del registratore è tra i più noti strumenti compensativi che possono essere adottati e specificati in un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Quando per uno studente giunge al Dirigente Scolastico la documentazione necessaria (certificazione di DSA, richiesta dei genitori, ecc…) il Consiglio di Classe predispone un apposito PDP solitamente entro il primo trimestre di ogni anno scolastico, ed è sottoscritto da ogni docente, quindi proposto alla famiglia che ne prende visione. Pertanto, avvertire ogni volta ciascun insegnante all’inizio della registrazione potrebbe anche essere superfluo, ma resta una forma di delicatezza, soprattutto se ad essere registrato non è solo il docente ma anche un compagno interrogato. Ovviamente la registrazione deve essere destinata solo allo studio individuale, altrimenti per ogni altro differente utilizzo o eventuale diffusione è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…), e ottenere il loro consenso esplicito.

Come inviare i propri quesiti per la rubrica “A domanda rispondo”.

  1. Alle domande risponde Davide Gambetta, giudice arbitrale attivo presso un Tribunale privato arbitrale.
  2. Le domande devono essere poste per commento o per messaggio all’indirizzo email davidegambetta@yahoo.it.
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  4. Chiunque può porre domande, ma non a tutti i quesiti si dà seguito con una risposta (per ragioni di tempo e di economia espositiva).
  5. I quesiti devono essere il più possibile circostanziati e non saranno mai pubblicati riferimenti espliciti a persone, cose, luoghi, società.
  6. Non è richiesto un linguaggio “specialistico” nei quesiti. Le domande possono essere poste in termini schietti e “concreti”.
  7. Alle domande si risponde secondo diritto (cioè sulla base della normativa vigente), non secondo i principi etici o l’equità.

 

Davide Gambetta

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