Adesso arriva anche una pronuncia del Tar di Catania (sentenza n. 02301/2017 Reg. Ric.) ad affermare che non solo il Comune non è tenuto ad acquisire i beni, ma non è obbligato, nemmeno, ad esporre le ragioni per le quali non intende accettarli.
In assenza di una specifica convenzione (all’epoca della lottizzazione, non ne era prevista la stipula), si tratta dell’adozione di provvedimenti da cui non derivano unicamente situazioni giuridiche in favore della richiedente, ma anche la correlativa assunzione di oneri a carico delle finanze comunali.
Così i giudici amministrativi di Catania hanno sancito che il Comune non è obbligato a provvedere sulla domanda della Cot S.p.A. che ha dichiarato irrevocabilmente di volere cedere alla città di Messina, gratuitamente, tutte le strade e le opere connesse, realizzate nell’ambito della lottizzazione, con la disponibilità a semplice richiesta, a stipulare l’atto di cessione.
Il Comune, mancando l’atto di convenzione, non aveva assunto alcun formale e preventivo impegno ad acquisire le opere in questione e, quindi, nel rispetto dei principi d’imparzialità, buon andamento e di buona fede in senso oggettivo, non ha l’onere di prendere in considerazione l’istanza del privato, effettuare al riguardo valutazioni di opportunità sul piano dell’interesse pubblico e determinarsi in un senso o in un altro.
Il Centro traumatologico, traumatizzato dalla mancata risposta del Comun, aveva impugnato il silenzio serbato rispetto alla domanda finalizzata alla conclusione del procedimento di acquisizione delle strade e delle opere.
La ditta aveva acquistato il terreno nel 1961 ed aveva proceduto alla lottizzazione con presentazione di un piano e di una successiva variante, approvati dal Comune di Messina con provvedimenti del 25 luglio 1964 e del 27 agosto 1964, che avevano anche previsto la realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade, impianti, acqua, fognatura, spazi e verde), con individuazione della viabilità destinata ad uso pubblico.
Nel 1968 la ditta aveva proposto, una prima volta, la cessione delle strade e delle altre opere ed il Comune aveva deciso di posticipare l’acquisto a un momento successivo a quello di completamento dell’edificazione. L’invito, poi, venne reiterato nel 1978, sempre con esito negativo.
L’ultima istanza della ditta è datata 22 giugno 2017 e contro il silenzio maturato rispetto a quest’ultima, la stessa ha proposto ricorso al Tar, ritenendolo illegittimo. Il Tribunale Amministrativo, però, ha rigettata il ricorso.
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