- i termini di pagamento delle cartelle inviate precedentemente e degli altri atti dell’Agente della riscossione;
- il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento.
Con le modifiche apportate all’art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 sia per le entrate tributarie, che per quelle non tributarie, risultano sospesi i termini dei versamenti, scadenti (ora) nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.
Con la nuova proroga, i versamenti oggetto di sospensione, potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.
L’ulteriore proroga della sospensione dei termini della riscossione interessa in particolare:
- gli accertamenti esecutivi;
- gli avvisi di accertamento in materia doganale;
- le ingiunzioni degli enti territoriali;
- i nuovi accertamenti esecutivi per tributi locali.
Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate (ora) fino al 31 dicembre 2020, gli effetti derivanti dalla decadenza (art. 19, comma 3, lett. a), b) e c), D.P.R. 602/1973) si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate (e non più cinque), anche non consecutive.
Alla luce di quanto previsto dal citato articolo 19, soltanto in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di dieci rate anche non consecutive:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
Sospensione attività di notifica e pignoramenti
L’ulteriore proroga sospende fino al 31 dicembre 2020 anche:
- le attività di notifica di nuove cartelle,
- degli altri atti di riscossione,
- degli obblighi derivanti dai pignoramenti effettuati presso terzi, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Fino a fine anno, le somme oggetto di pignoramento non saranno sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Dal 1° gennaio 2021 cessando gli effetti della sospensione, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (con la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
>> Manovra 2021: proroga cig, stop cartelle, Assegno unico. Tutte le novità
Pagamenti PA senza verifiche
Fino al 31 dicembre 2020, sono sospese le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, prima di disporre pagamenti (a qualunque titolo) di importo superiore a 5 mila euro.
La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Modifiche ai termini di decadenza e prescrizione
Si è intervenuti anche sulla notifica delle cartelle, quindi sui termini di decadenza e prescrizione delle stesse, introducendo il comma 4-bis all’articolo 68 D.L. 18/2020. Per i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’Agente della riscossione durante il periodo di sospensione dall’8 marzo, e ora fino al 31 dicembre 2020, è previsto che:
- i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di dodici mesi;
- i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
E’ stato inoltre prorogato di 12 mesi il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 112/1999, secondo cui costituiscono causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall’articolo 32, comma 2, lett. b), D.Lgs. 46/1999, entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo.
Rottamazione e Saldo e stralcio: nessuna modifca
Il D.L. n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, già oggetto di modifica normativa con il decreto “Rilancio”.
Resta confermato il termine entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato al 10 dicembre 2020.
Rottamazione-Ter: cosa pagare e date
Il D.L. n. 34/2020, è intervenuto sulla disciplina della “Rottamazione-ter” consentendo una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020.
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, l’art. 154 lettera c) del citato decreto, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate, se il debitore effettuerà l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.
Si ricorda che per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono più previsti i cinque giorni di tolleranza (art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018).
In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Per effettuare il pagamento si possono naturalmente utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” ricevuta dal contribuente.
Chi ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2019, ha ricevuto entro il 30 giugno 2019 la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”. La prima e la seconda rata (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) sono scadute a novembre 2019.
Le rate successive sono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, quindi anche per il 2020.
Se vi è stato il rientro automatico nella rottamazione, per il 2020 le rate da tenere in considerazione sono quelle del 31 luglio e del 30 novembre.
Per chi invece ha presentato la domanda entro il 31 luglio 2019, e se il debito non è stato estinto in un’unica soluzione, il piano di rateazione prevede un massimo di 17 rate consecutive in 5 anni, e per il 2020 le scadenze sono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre.
Il piano poteva anche prevedere un massimo di 9 rate per tre anni, e in questo caso per il 2020, le rate sono al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
Si ricorda in infine che grazie al Decreto “Rilancio” i soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute.
Saldo e stralcio: cosa pagare e date
Anche per il saldo e stralcio è intervenuto come per la rottamazione il D.L. 34/2020, consentendo anche in questo caso maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate che scadono nel 2020.
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019, l’art. 154 lettera c) del decreto, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020. Non sono previsti i cinque giorni di tolleranza per il pagamento.
Per quanto riguarda le scadenze della rateazione da tenere in considerazione per il 2020, vi è il 31 marzo (20% dell’importo), e il 31 luglio (15% dell’importo), le altre date che non riguardano il 2020, sono il 31 marzo 2021 (15%) e il 31 luglio 2021 (15%).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento