Stipendio non pagato: cosa fare e come difendersi

Paolo Ballanti 31/12/21
Cosa fare in caso di stipendio non pagato? Uno dei principali obblighi del datore di lavoro è quello di riconoscere la retribuzione al lavoratore, a fronte della prestazione resa da quest’ultimo, calcolata secondo i criteri imposti dalla normativa vigente e riconosciuta nel rispetto delle scadenze previste dal contratto collettivo o dagli usi aziendali.

Per la funzione che la retribuzione riveste, in termini di sostegno ai bisogni del lavoratore, il ritardato o omesso pagamento della stessa da parte dell’azienda, giustifica una serie di azioni che possono portare sino al decreto ingiuntivo o alle dimissioni per giusta causa.

Analizziamo in dettaglio le varie possibilità che il lavoratore ha a disposizione.

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Stipendio non pagato: richiesta di informazioni

A fronte del mancato pagamento della retribuzione entro le scadenze imposte dal contratto collettivo o dagli usi aziendali, il lavoratore può innanzitutto chiedere spiegazioni, in via informale, al datore di lavoro ovvero, in alternativa, al proprio responsabile o all’ufficio del personale (se presente in azienda).

Se il tentativo si rivela infruttuoso (lo stipendio continua a non essere corrisposto) l’interessato può inviare una richiesta di informazioni a mezzo raccomandata (a mano o A/R) o posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al datore di lavoro. Nella missiva si dovrà riportare una scadenza entro la quale si chiede un riscontro da parte dell’azienda e / o il pagamento della retribuzione.

Stipendio non pagato: rivolgersi ad intermediari

Il passaggio successivo prevede la possibilità di rivolgersi ad un’organizzazione sindacale di rappresentanza dei lavoratori ovvero ad un legale.

I soggetti citati prenderanno contatto con l’azienda chiedendo una definizione bonaria della questione.

Qualora, nonostante i solleciti diretti e l’azione degli intermediari, l’azienda continui a non riconoscere lo stipendio, il dipendente avrà a disposizione le seguenti soluzioni:

  • Conciliazione monocratica presso l’Ispettorato del lavoro;
  • Decreto ingiuntivo;
  • Dimissioni per giusta causa.

Stipendio non pagato:  Conciliazione monocratica

A seguito di istanza del lavoratore interessato (eventualmente per il tramite del sindacato) l’Ispettorato del lavoro competente per territorio, valutata la possibilità di definire in modo bonaria la controversia:

  • Convoca le parti (personalmente o rappresentate da persone munite di delega valida a transigere e conciliare);
  • Illustra, per il tramite del funzionario incaricato, le conseguenze in caso di avvio del procedimento ispettivo.

La procedura, denominata “conciliazione monocratica”, ha infatti l’obiettivo di evitare l’ispezione in azienda ed è riservata alle sole questioni riguardanti diritti patrimoniali del dipendente.

Se datore di lavoro e dipendente raggiungono un accordo il procedimento ispettivo si estingue a seguito del pagamento delle somme dovute al dipendente, nonché del versamento ad INPS ed INAIL dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle stesse.

In caso di mancato accordo:

  • Dovuto al comportamento del lavoratore, l’ITL valuta se procedere all’ispezione;
  • Causato dal comportamento del datore o di entrambe le parti, si procede sempre all’ispezione.

Nei casi in cui, a seguito dell’accesso in azienda, emergono crediti retributivi in favore del dipendente derivanti dall’omesso pagamento delle buste paga, gli ispettori diffidano il datore di lavoro a saldare il debito.

Qualora quest’ultimo:

  • Non promuova, entro trenta giorni dalla diffida, un tentativo di conciliazione in ITL (con le stesse modalità di cui sopra);
  • Non inoltri ricorso, entro trenta giorni dalla diffida, al direttore dell’ufficio che ha emanato il provvedimento;

ovvero a fronte di:

  • Mancato accordo di conciliazione;
  • Rigetto del ricorso;

la diffida dell’Ispettorato acquista efficacia di titolo esecutivo, dando al lavoratore la possibilità di agire mediante atto di precetto al fine di soddisfare le proprie pretese.

Stipendio non pagato: Decreto ingiuntivo

Oltre al ricorso all’Ispettorato il lavoratore ha la possibilità di utilizzare la busta paga come prova scritta ed inoltrare ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, con lo scopo di ottenere un decreto ingiuntivo.

Prima di inoltrare ricorso il dipendente è tenuto costituire in mora il datore a mezzo richiesta redatta dall’interessato o dal suo legale, con indicata una scadenza per adempiere all’obbligazione retributiva.

In alternativa è possibile trasmettere una diffida ad adempiere, al fine di informare l’azienda che, in caso di mancato pagamento dello stipendio, la conseguenza sarà la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni.

Espletati gli adempimenti preliminari e depositato il ricorso presso la cancelleria del tribunale, il dipendente dovrà attendere trenta giorni per conoscere la decisione del giudice.

In caso di accoglimento, il tribunale adotta il decreto ingiuntivo con l’invito all’azienda di adempiere al pagamento entro quaranta giorni dalla notifica.

Se il datore di lavoro non salda il proprio debito ed altresì non si oppone al provvedimento del giudice, il dipendente, decorso il termine sopra citato potrà chiedere l’apposizione della formula esecutiva. Decorsi i dieci giorni successivi alla notifica della stessa, il lavoratore, per soddisfare il proprio credito, potrà avviare l’esecuzione forzata.

Stipendio non pagato: Dimissioni per giusta causa

Ai sensi dell’articolo 2119 del Codice civile il lavoratore ha diritto di dimettersi senza preavviso in presenza di un inadempimento del datore talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto.

Tra le ipotesi tassative che legittimano le dimissioni per giusta causa, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di Cassazione e di merito include il mancato o ritardato pagamento della retribuzione.

Presupponendo che si tratta di una decisione importante, per l’impatto che ha sul rapporto di lavoro, la dimissione per giusta causa dev’essere tuttavia una reazione immediata a fronte del comportamento aziendale.

Procrastinare le dimissioni (eccezion fatta per un brevissimo ed eccezionale lasso di tempo) espone il dipendente, in una possibile controversia giudiziale con il datore di lavoro, al rischio di vedersi qualificato il differimento come un’accettazione tacita della condotta aziendale, tale da compromettere la validità della giusta causa.

A pena di inefficacia, le dimissioni devono essere formalizzate a mezzo di invio del modello telematico predisposto dal Ministero del Lavoro, attraverso la piattaforma disponibile sul portale cliclavoro.gov.it seguendo il percorso “Cittadini – Dimissioni telematiche” se in possesso delle credenziali SPID o CIE.

Nel compilare il modulo dimissioni (in autonomia o avvalendosi degli intermediari abilitati) l’interessato dovrà indicare, oltre ai propri dati identificativi:

  • La ragione sociale del datore di lavoro, il suo codice fiscale e la pec / email;
  • La data di inizio del rapporto di lavoro e la tipologia contrattuale;
  • L’indicazione “Dimissioni per giusta causa” attraverso l’apposito menù a tendina;
  • La data di decorrenza delle dimissioni, da intendersi come il giorno successivo l’ultimo di vigenza del contratto.

Una volta completo, il tracciato viene automaticamente trasmesso all’ITL competente ed all’indirizzo di posta elettronica / pec del datore di lavoro.

In virtù dell’interruzione del rapporto, il dipendente avrà diritto a:

  • Ferie e permessi non goduti;
  • Mensilità aggiuntive maturate sino alla data di cessazione;
  • TFR.

Inoltre, trattandosi di dimissioni per giusta causa, il lavoratore avrà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e, in presenza degli altri requisiti contributivi richiesti, all’indennità di disoccupazione NASpI previa domanda all’INPS.

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Stipendio non pagato: Fondo di garanzia

Il pagamento del TFR e delle altre somme maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro sono garantiti dal Fondo di garanzia istituito presso l’INPS.

L’intervento del Fondo, previa domanda del lavoratore, avviene a fronte dell’impossibilità dell’azienda di erogare la retribuzione, in quanto coinvolta in procedure concorsuali (fallimento, liquidazione, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).

Per le aziende che non rientrano tra quelle destinatarie delle procedure concorsuali il Fondo opera a seguito di ricorso in tribunale del lavoratore e successivo infruttuoso tentativo di esecuzione forzata.

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