Il 2 febbraio scorso si è riunita infatti la Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo, prevista dall’articolo 45 del CCNL Lavoro domestico, costituita presso il Ministero del Lavoro e composta dai rappresentati delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, firmatari del suddetto contratto collettivo.
La Commissione (in videoconferenza) ha visto la partecipazione, oltre al Ministero, delle sigle FIDALDO, DOMINA, FEDERCOLF, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS. In questa sede si è raggiunto l’accordo sui nuovi minimi retributivi per il lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2022 e definiti in base alle variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai, rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
Oltre al verbale dell’accordo, il Ministero ha diffuso nella sezione notizie del portale “lavoro.gov.it” le tabelle aggiornate con i nuovi riferimenti economici, alla luce della variazione ISTAT pari al 3,6%.
Gli aumenti, come anticipato, riguardano tutti i lavoratori cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro domestico (sottoscritto l’8 settembre 2020, vigente dal 1° ottobre 2020 ed in scadenza il 31 dicembre 2022) nello specifico gli assistenti familiari (colf, badanti, baby-sitter ed altre figure professionali previste nell’accordo), anche di nazionalità non italiana, addetti al funzionamento della vita familiare.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Colf e badanti: i nuovi importi dei contributi 2022 per i lavoratori domestici
Stipendio colf e badanti 2022: lavoratori conviventi a servizio intero
Ai lavoratori conviventi a servizio intero (articolo 14 comma 1 lettera a del CCNL) si applica la tabella A del contratto collettivo, i cui minimi salariali sono pari dal 1° gennaio 2022 a:
Livello | Minimi retributivi (mensili) |
A | 664,09 |
AS | 784,85 |
B | 845,22 |
BS | 905,59 |
C | 965,98 |
CS | 1.026,34 |
D | 1.207,45 (+ indennità 178,55) |
DS | 1.267,82 (+ indennità 178,55) |
Stipendio colf e badanti 2022: lavoratori conviventi a servizio ridotto
La tabella retributiva B si applica ai lavoratori conviventi a servizio ridotto, nello specifico i soggetti inquadrati nei livelli C, B e B super, oltre agli studenti di età compresa tra i 16 ed i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da enti pubblici (articolo 14 comma 2 del CCNL).
Dal 1° gennaio 2022 i minimi retributivi di cui alla tabella B sono pari a:
Livello | Minimi retributivi (mensili) |
A | |
AS | |
B | 603,73 |
BS | 633,93 |
C | 700,31 |
CS | |
D | |
DS |
Stipendio colf e badanti 2022: lavoratori domestici non conviventi
I lavoratori domestici non conviventi (articolo 14 comma 2 lettera b del CCNL) sono interessati dalla tabella C, i cui minimi retributivi di riferimento sono definiti a livello orario:
Livello | Minimi retributivi (orari) |
A | 4,83 |
AS | 5,59 |
B | 6,03 |
BS | 6,40 |
C | 6,76 |
CS | 7,13 |
D | 8,22 |
DS | 8,57 |
Stipendio colf e badanti 2022: assistenza notturna
Al personale non infermieristico (articolo 10 del CCNL) assunto per “discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna” in favore di soggetti:
- Autosufficienti, di conseguenza inquadrato nel livello B super;
- Non autosufficienti, pertanto inquadrato nel livello C super (se non formato) o D super (se formato);
a patto che la prestazione si collochi nella fascia oraria tra le ore 20 e le ore 8, i minimi retributivi da considerare saranno quelli di cui alla tabella D:
Livello | Valori mensili | |
Autosufficienti | Non autosufficienti | |
A | ||
AS | ||
B | ||
BS | 1.041,42 | |
C | ||
CS | 1.150,28 | |
D | ||
DS | 1.458,03 |
Al contrario al personale di cui al successivo articolo 11 del CCNL, assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, la tabella applicabile sarà la E, qualora “la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo”.
La tabella E citata contiene un unico livello il cui valore mensile applicabile dal 1° gennaio 2022 è pari ad euro 697,30.
Stipendio colf e badanti 2022: vitto e alloggio
Ai sensi dell’articolo 36 comma 3 del CCNL la tabella F riporta i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio:
Vitto / alloggio | Valori giornalieri |
Pranzo e / o colazione | 2,03 |
Cena | 2,03 |
Alloggio | 1,75 |
Totale | 5,81 |
Scarica la tabella dei minimi retributivi 2022 in pdf
Stipendio colf e badanti 2022: indennità
Il CCNL Lavoro domestico prevede (articolo 34 comma 3) in favore dell’assistente familiare inquadrato nel livello B super lettera b) “baby sitter”, un’indennità mensile (aggiuntiva al minimo retributivo ed assorbibile a fronte di eventuali superminimi individuali) sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito. L’importo (contenuto nella tabella H) è rivalutato a decorrere dal 1° gennaio 2022 in:
- Valore mensile euro 119,09;
- Valore mensile lavoratori tabella B euro 83,44;
- Valori orari euro 0,72.
La tabella I contiene invece l’ammontare dell’indennità mensile spettante (articolo 34 comma 4 del CCNL) al “lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente”:
- Valore mensile euro 102,88;
- Valore orario euro 0,60.
Da ultimo, al lavoratore inquadrato nei livelli B, B super, C super e D super “in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità” (articolo 34 comma 7 del CCNL) è riconosciuta un’indennità mensile pari ad euro:
- 8,23 per il livello B;
- 10,29 per i livelli B super e C super.
Per i lavoratori inquadrati in D super la somma in parola è assorbita dall’indennità di funzione equivalente ad euro 178,55.
Stipendio colf e badanti 2022: assunzioni a copertura
Il contratto collettivo (articolo 14 comma 9) consente al datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, inquadrati nei livelli C super o D super, di assumere “in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza”.
Le prestazioni in questione saranno compensate prendendo a riferimento la tabella G, la quale prevede come valori orari:
- Euro 7,66 per i soggetti inquadrati al livello CS;
- Euro 9,24 per chi è inquadrato al livello DS.
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