Start up: quando è applicabile la pex

Pex per eliminare la doppia tassazione

La disciplina relativa alle partecipazioni esenti di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption) rappresenta uno strumento tecnico per coordinare i livelli di tassazione di un unico flusso di capacità economica.

L’applicazione dell’istituto in esame dipende dal verificarsi di precise condizioni e si giustifica in una logica complessiva di sistema.

Introdotto come istituto per armonizzare il sistema fiscale nazionale a quello europeo, il regime della participation exemption (di seguito anche “pex”) trova rispondenza anche in alcuni principi di coerenza giuridica ed economica. In particolare, persegue la finalità di eliminare la doppia tassazione economica dei dividendi e di assicurare la simmetria di trattamento fiscale tra plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione del trasferimento delle partecipazioni in linea con quanto previsto in ambito europeo.

Non a caso il legislatore ha introdotto alcuni correttivi volti a evitare l’applicazione indiscriminata del regime di esenzione in presenza di plusvalori latenti del patrimonio della società partecipata, realizzati solo in fase di dismissione degli asset ai quali si riferiscono e, quindi, a notevole distanza di tempo rispetto al periodo di maturazione, come nel caso delle immobiliari di gestione e delle società che non svolgono attività commerciale.

Start up e pex: chiarimenti

Dubbi erano sorti sull’applicazione dell’agevolazione pex alle start up, in particolare i dubbi riguardavano la definizione di attività commerciale ed i requisiti relativi.

Il periodo di start up, anche se autonomamente non si configura come esercizio di attività commerciale, può assumere una connotazione commerciale ai fini della pex se viene seguito dallo svolgimento dell’attività d’impresa.

Perché si possa considerare sussistente il requisito della commercialità è necessario che l’impresa sia dotata di una struttura – frutto di una attività di organizzazione e predisposizione delle risorse necessarie – idonea all’avvio del processo produttivo in tempi ragionevoli in relazione all’oggetto dell’attività d’impresa.

Non osta, ai fini del riconoscimento dell’esercizio di impresa commerciale nell’ambito della disciplina della pex, la circostanza che determinate attività possono, in ragione delle loro specificità, portare a conseguire i primi ricavi anche a distanza di anni dalla costituzione della società.

Risulta determinante, piuttosto, il fatto che l’impresa disponga di una struttura adeguata a soddisfare la domanda del mercato in tempi ragionevoli, in quanto si trova nella condizione di dare inizio alla realizzazione dell’opera infrastrutturale che, nel caso specifico, comprende anche la fase progettuale iniziale.

Andrea Arrigo Panato

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento