Stabilità: come funziona l’esonero contributivo per i datori di lavoro

Redazione 17/11/15
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Il disegno di  legge di Stabilità 2016 (VAI AL TESTO), dopo il via libera del Governo, è ora in discussione al Parlamento. In riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, pare essere confermata la possibilità di godere dello sgravio contributivo Inps a carico dei datori di lavoro per 24 mesi, già previsto lo scorso anno per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

Lo sgravio tuttavia, fermo restando quanto definito oggi, non può più considerarsi totale, a fronte del pesante abbassamento del tetto massimo di esonero ammesso, che slitterà da 8.060 euro del 2015 a 3.250 euro. Un emendamento al provvedimento, in discussione al Senato, estende la durate dell’incentivo a tre anni con riferimento alle aree del Sud del Paese.

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Lo sgravio, durante questo primo anno di applicazione, ha suscitato non poche perplessità tra gli addetti ai lavori. Per questa ragione, tramite la circolare n. 178, l’Inps ha messo nero su bianco importanti chiarimenti, relativamente ai datori di lavoro iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici, in merito alle fattispecie concrete che ammettono il diritto all’incentivo.

Assume, in tal senso, particolare rilevanza la questione riguardante la possibilità di beneficiare dell’incentivo nei casi in cui viene assunto un lavoratore per cui sia già stato posto in essere in precedenza un rapporto di lavoro incentivato dallo stesso sgravio.

Circa la possibilità di fruire ripetutamente dell’incentivo con riferimento a diverse assunzioni a tempo indeterminato, l’interpretazione che dà l’Inps circoscrive la normativa al caso in cui il lavoratore non abbia già instaurato in precedenza un rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume. Dunque, successivamente alla cessazione di un rapporto di lavoro agevolato, decorsi almeno 6 mesi dall’ultimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che fa capo al lavoratore, pare dedursi possibile che un nuovo datore di lavoro possa procedere ad una nuova assunzione beneficiando ex novo dello sgravio.

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L’agevolazione contributiva viene comunque esclusa nel caso in cui ne abbia beneficiato una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o facente capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto, al momento della nuova assunzione.

Subentrano, poi, dei casi particolari. Ad esempio, riguardo ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero si applica anche quando il lavoratore viene assunto da due diversi datori di lavoro in riferimento ad entrambi i rapporti. L’applicazione, però, è valida soltanto se la data di decorrenza di ambedue i rapporti di lavoro è la medesima. Se si verificano, infatti, assunzioni differite, il datore di lavoro, con riferimento al secondo rapporto di lavoro part-time, verrebbe a perdere il requisito che legittima l’ammissione allo sgravio.

Altro caso peculiare riguarda, poi, l’appalto di servizi. Se, infatti, nei casi di cambi di appalto di servizi i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato passano dal cedente al subentrante, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva regolante tali rapporti preveda, per i casi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura che consenta l’assunzione degli stessi alle dipendenze dell’impresa subentrante, attraverso la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, l’incentivo non spetta.

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