Il periodo in calce al comma 1, n. 3, introdotto all’articolo 409 del codice di procedura civile, mediante cui la coordinazione viene rapportata alle modalità coordinative fissate di comune accordo dalle parti, rimanendo comunque autonomo il collaboratore nell’organizzazione della propria attività, verrebbe applicato, oltre che ai rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, anche agli altri rapporti di collaborazione che si attuano in prestazioni continuative e coordinate, anche se non in forma subordinata.
La disposizione integra il contenuto dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015 che sancisce che “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
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Il disegno di legge dichiara un “abuso” il rifiuto da parte del committente della stipula in forma scritta delle condizioni basilari del contratto, rendendo nulle tutte quelle clausole o patti mediante cui viene concretizzato l’abuso, con diritto al risarcimento per gli eventuali danni subiti dal lavoratore autonomo.
Tra le nuove tutele a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, già previste per i lavoratori autonomi, figurano:
- l’infortunio, la malattia e la gravidanza quali condizioni non implicanti la cessazione del rapporto contrattuale che viene semplicemente sospeso, venendo meno l’erogazione e la maturazione del corrispettivo. Il committente ha diritto a recedere dal contratto qualora la sospensione superi un sesto della durata fissata nel contratto se determinata, oppure i 30 giorni nel caso di contratti determinabili;
- i periodi di malattia certificata come derivante da trattamenti terapeutici di patologie oncologiche si parificano alla degenza ospedaliera;
- i casi di grave malattia da cui consegue l’impedimento a svolgere l’attività per un periodo superiore ai 60 giorni, prevedono la sospensione del versamento degli oneri previdenziali per tutta la durata della malattia fino ad un massimo di 2 anni. Con decorso dall’ultimo giorno del mese che succede il mese di estinzione della malattia, il lavoratore autonomo deve versare, in rate mensili, il debito previdenziale che ha maturato nell’arco di un periodo che supera di tre volte la durata della sospensione;
- i diritti di fruizione economica riferiti a invenzioni realizzate nel corso dell’attuazione contrattuale competono al lavoratore autonomo, a meno che le suddette invenzioni siano oggetto del contratto di lavoro e come tali retribuite.
Viene infine prevista per i lavoratori autonomi la possibilità di dedurre integralmente dal reddito le spese di partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento, convegni, nonché d’iscrizione a master e corsi di formazione. Anche le spese sostenute per viaggi e soggiorni sono deducibili entro, però, una soglia massima annuale che è di 10mila euro. Infine, le spese per servizi personalizzati rivolti all’orientamento, alla ricerca, alla formazione o alla riqualificazione professionale finalizzate a sbocchi occupazionali concreti, stanziati dagli organismi accreditati sono integralmente deducibili dal reddito entro il tetto annuale di 5mila euro.
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