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Dunque che cosa cambia concretamente con la legge di Stabilità 2016 per le lavoratrici?
Come chiarito dall’Inps con il messaggio 9304 del 2/12/2014, le istanze alla pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che maturano entro il 31 dicembre 2015 sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi, nonostante la decorrenza del trattamento pensionistico sia successivo a tale data, non vanno escluse, bensì considerate con specifico risalto. La disposizione ribaltava in parte quanto annunciato in precedenza con il messaggio 9231 del 28/11/2014 in cui si stabiliva che le lavoratrici che raggiungevano il diritto ad accedere alla pensione tramite il Progetto donna non avrebbero dovuto esercitare alcuna opzione, in quanto sufficiente far valere questo esercizio anche alla data del pensionamento.
Con la nuova disposizione introdotta dal ddl di Stabilità 2016 si fa chiarezza una volta per tutte sulle possibilità di fruizione dell’opzione, allargando la facoltà di accedere al trattamento pensionistico a tutti i casi in cui i requisiti vengono maturati entro il 2015, come detto, in maniera svincolata dalla decorrenza o meno della pensione entro questa stessa data. In sostanza quello che si vuole fare con la nuova disposizione contenuta nella legge di Stabilità equivale ad una nuova versione interpretativa di una norma che era già stata a suo tempo interpretata da una circolare.
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