L’interrogazione a risposta immediata è stata rivolta al Guardasigilli dal deputato Giulio Cesare Sottanelli.
Oggetto dell’interrogazione: Nel caso di obbligo di nomina dell’organo di controllo (che può essere collegiale o monocratico) o del revisore (che può essere una persona fisica o una società di revisione) non risulta chiaro se la scelta tra le due ipotesi alternative comporti anche due diverse tipologie di controllo.
Secondo un primo orientamento (Consiglio notarile di Milano, Comitato Triveneto dei consigli notarili) sostiene l’equivalenza del sindaco unico o collegio sindacale e del revisore, attribuendo agli stessi equivalenti funzioni, cioè sia il controllo di gestione ex articolo 2403 e successivi del codice civile, sia la revisione legale dei conti.
Secondo un altro orientamento, che risulta prevalente (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Consiglio nazionale del notariato), la situazione sarebbe invece la seguente:
a) nell’ipotesi di nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) a questo spetta il controllo di gestione ex articolo 2403 e successivi del codice civile e, normalmente, salvo che lo statuto non disponga diversamente, anche la revisione legale dei conti;
b) nell’ipotesi di nomina del revisore a questo spetta solo la revisione legale dei conti.
Nell’interrogazione si chiede al Ministro della Giustizia se, alla luce di tali orientamenti difformi, “non ritenga opportuno fare chiarezza, anche attraverso iniziative esplicative di natura normativa, in merito alle diverse tipologie di controllo nelle società a responsabilità limitata a seconda della nomina del collegio sindacale o del sindaco oppure del revisore”.
Il Guardasigilli non ha dato una risposta definitiva, affermando, da una parte, che entrambe le soluzioni prospettate appaiono corrette, e, dall’altra, che il sindacato inerente l’applicazione e l’interpretazione delle norme di legge non rientra tra i suoi poteri. La palla passa quindi alla dottrina e alla giurisprudenza.
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