Sportello sui diritti dello studente: interrogazioni e sanzioni disciplinari

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Risponde Davide GAMBETTA*

Lo sportello sui diritti è un servizio interamente gratuito di risposte a quesiti giuridici e di discussione di tematiche legali, diretto dal giudice arbitrale, blogger ed articolista Davide Gambetta.

Lo sportello si occupa genericamente di ogni tematica di diritto, ma ha un settore specializzato nel diritto scolastico.

Potete trovarlo sulla pagina facebook https://www.facebook.com/Sportello-sui-diritti-550547358428644/?fref=ts e sul blog sportellosuidiritti.altervista.org.

Per porre domande: davidegambetta@yahoo.it

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NUMERO MINIMO DI PRESENTI PER EFFETTUALE VERIFICHE

Salve,­
Vorrei sapere se è legale da parte del d­ocente interrogare se sono presenti in c­lasse solamente 4 studenti su un totale ­di 24.
Grazie per il tempo dedicato a noi stude­nti.
Jacopo

°°°

La normativa non prevede alcun numero minimo di studenti presenti per poter procedere allo svolgimento di verifiche scritte ed orali. Nè un divieto può elaborarsi in via ermeneutica, stante il riconoscimento della più ampia indipendenza organizzativa al docente. Considerando l’attuale panorama normativo giurisprudenziale sembra fuor di discussione che, anche nel caso di classe “decimata”, si possano tenere verifiche. Anzi, alcuni docenti preferiscono differire la spiegazione e dedicarsi alle interrogazioni proprio nei giorni con il maggior numero di assenti, con lo scopo di limitare al minimo il loro detrimento formativo. Spetta quindi fondamentalmente al docente, nel rispetto della propria autonomia professionale e con i limiti estrinseci della ragionevolezza, determinare nello specifico il contenuto di ogni singola lezione.

Indicazioni importanti 
– non esiste un numero minimo di studenti necessario per “far lezione” o procedere a verifiche scritte od orali
 
– il docente può decidere in piena indipendenza come condurre le lezioni con un numero minimo di presenti.

SANZIONI PER LO STUDENTE CHE PRONUNCI BESTEMMIA

Quali sono le sanzioni per lo studente che pronunci bestemmia?

Anna 

Il reato di “Blasfemia e manifestazione oltraggiose verso i defunti “( 724 C.P.) originariamente qualificato come reato penale, viene depenalizzato con sentenza della Corte Costituzionale del 1995. Attualmente è considerato illecito amministrativo, punibile con una sanzione pecuniaria da 51 a 309 €. Non diversa la situazione  in cui lo studente, all’interno delle mura scolastiche, pronunci “bestemmia” nei confronti di divinità o oltraggi verbalmente i defunti. Tale condotta, oltre che identificarlo come persona non rispettosa della sensibilità dei compagni e del docente, può fruttargli seri  provvedimenti disciplinari (persino la sospensione nei casi più gravi). Si ha riguardo, caso per caso, ai parametri definiti dal regolamento d’istituto. In una realtà atta alla condivisione del bene comune e avvezza al rispetto di tutti i riti religiosi, il reato di bestemmia, seppur depenalizzato, rappresenta un comportamento riprovevole.

Lo studente potrà quindi essere perseguito per l’illecito ex art. 724 C.P. e, parallelamente, essere sanzionato in termini disciplinari secondo le specifiche modalità presentate dal regolamento di istituto.

Per ulteriori informazioni sull’illecito di bestemmia, si rimanda ad un breve saggio di uno dei coautori della presente risposta Davide Gambetta per la rivista Leggioggi (disponibile al link https://www.leggioggi.it/2015/06/20/lillecito-bestemmia-nellordinamento-italiano/).

In sintesi:

Pronunciare bestemmia è illecito amministrativo, sanzionata pecuniariamente.

La bestemmia pronunciata in ambito scolastico può fruttare anche una sanzione disciplinare comminata secondo il regolamento d’istituto.

*Vorrei ringraziare Leonardo Taliano per la collaborazione alla risposta sul quesito relativo alla bestemmia in classe.

Regolamento dello sportello 

Alle domande risponde Davide Gambetta, giudice arbitrale attivo presso un Tribunale privato arbitrale.

Le domande devono essere poste per commento o per messaggio all’indirizzo email davidegambetta@yahoo.it.

Chiunque può porre domande, ma non a tutti i quesiti si dà seguito con una risposta (per ragioni di tempo e di economia espositiva).

I quesiti devono essere il più possibile circostanziati e non saranno mai pubblicati riferimenti espliciti a persone, cose, luoghi, società.

Non è richiesto un linguaggio “specialistico” nei quesiti. Le domande possono essere poste in termini schietti e “concreti”.

Alle domande si risponde secondo diritto (cioè sulla base della normativa vigente), non secondo i principi etici o l’equità.

 

 

Davide Gambetta

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