Lo sportello sui diritti è un servizio interamente gratuito di risposte a quesiti giuridici e di discussione di tematiche legali, diretto dal giudice arbitrale, blogger ed articolista Davide Gambetta.
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È possibile sopprimere il curriculum di un corso di laurea se c’è un unico studente, e obbligare quest’ultimo a scegliere un altro corso di laurea che differisce dal primo per numero di CFU?
Emanuela
Prima di procedere ad un’analisi più approfondita occorre soffermarsi su una necessaria premessa sistematica: la disciplina dei Corsi di laurea è solo parzialmente disciplinata da fonti legislative, nel rispetto del generale principio di autonoma organizzazione degli Atenei. Possiamo affermare, in sostanza, che la legge determina direttrici generali e perimetri esterni, ma sono le singole Università a sostanziare il contenuto dell’offerta formativa.
Affrontiamo i temi risolvendo le questioni per diversi livelli concentrici: innanzitutto occorre distinguere tra la soppressione dell’intero Corso di Laurea e del singolo curriculum interno al corso.
Soppressione del Corso di Laurea.
La disattivazione di un corso di laurea è certamente possibile, ma nel rispetto delle procedure di accreditamento.
Le procedure di accreditamento prevedono che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca autorizzi l’attivazione di un corso di laurea sulla base di requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione della ricerca, e sulla base della sostenibilità economico- finanziaria dello stesso. Se l’accreditamento non viene concesso per carenza dei requisiti richiesti il corso di laurea non è attivato.
È inoltre previsto l’accreditamento periodico: almeno ogni tre anni si verifica che i requisiti che hanno condotto all’accreditamento iniziale, e alla conseguente attivazione del corso, continuino a sussistere. Si accertano poi ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte.
Questa valutazione, qualora dia esito negativo, determina la soppressione del corso di laurea.
All’interno di tali criteri di valutazione rientra sicuramente anche il numero di studenti iscritti, prevedendosi delle numerosità minime, dipendenti dalla classe di laurea considerata.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per l’università, nel caso in cui un corso di laurea venga disattivato, di garantire agli studenti già iscritti al corso soppresso la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.
L’università deve inoltre disciplinare la possibilità per gli stessi di optare, qualora lo vogliano, per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
L’università non può iscrivere coattivamente gli studenti del corso soppresso ad un altro corso, sebbene simile al primo, dal momento che l’iscrizione a qualunque corso deve restare una libera scelta dello studente.
Fonti da consultare:
art. 17 co. 3 lett. a) d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19
d.m. 30 Gennaio 2013, n. 47
regolamento didattico di Ateneo
Soppressione di un curriculum interno.
Una premessa essenziale: il curriculum è una “sub-unità” del Corso di Laurea, avente rilevanza interna e caratteristiche proprie peculiari in tema di insegnamenti previsti e docenze. La normativa su cui si sono spese argomentazioni in precedenza riguarda il Corso nel suo complesso, non il singolo curriculum.
In particolare, in un numero non trascurabile di regolamenti didattici di Ateneo si specifica che l’università può attivare all’interno dello stesso corso di laurea più curricula. Nella maggior parte dei casi la definizione dell’offerta per il singolo percorso è rimessa al regolamento del corso li laurea considerato.
Una ragionevole analisi dei dati normativi induce a pensare che sia una scelta discrezionale dell’università l’attivazione di percorsi interni. Precipitato necessario della discrezionalità è la possibilità di disciplinare in quasi incondizionata autonomia i profili di funzionamento interno del curriculum.
Una nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in attuazione del decreto regolamentante le procedure di accreditamento inserisce numero (e, di conseguenza, “appetibilità”) dei singoli curriculum tra i fattori di indagine per verificare la sostenibilità del Corso di Laurea. Partendo da questa tesi, quindi, la disattivazione non sarebbe discrezionale, ma soggetta agli stessi limiti di sostenibilità che esistono per i corsi.
Ne deriva che i limiti fissati dalla normativa (ed espressi nel paragrafo precedente) circa l’impossibilità di obbligare lo studente a dislocarsi coattivamente in diverso corso di laurea non verrebbero in rilievo. L’Ateneo non obbligherebbe infatti ad iscriversi ad un altro corso di laurea, ma ad un diverso percorso “interno” del medesimo corso di laurea a cui lo studente si è inizialmente iscritto. Se ne ha conferma volgendo attenzione alla formula legislativa: “Nel caso di mancata conferma dell’accreditamento di uno o più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.”
Il quadro, in conclusione, va interpretato in questi termini: a differenza del caso di soppressione del Corso di laurea, l’eliminazione del singolo curriculum è sprovvista di una disciplina generale espressa. La “confluenza” coattiva in diverso profilo non è vietata per tabulas. Sarebbe, quindi, in concreto possibile.
Nessuna norma viene in soccorso degli studenti “trasferiti” d’ufficio. Purtroppo sembra che la giurisprudenza non abbia avuto mai occasione di esprimersi specificamente su questo tema, quindi non è possibile prevedere l’esito di un giudizio innanzi alla giurisdizione competente. Eppure, nulla allo stato dell’arte vieterebbe di riconoscere legittimità alla condotta dell’Università, sulla base dell’inesistenza manifesta di una disciplina normativa e del generale principio di autonomia degli Atenei.
In conclusione: tutele normative sono apprestate solo nei confronti di coloro che sono oggetto di un coattivo trasferimento in un diverso CORSO DI LAUREA. Sul trasferimento in un diverso CURRICULUM lo stato dell’arte è nebuloso, ma tendente al riconoscimento di legittimità.
*Vorrei ringraziare Chiara Bardoscia per la fattiva collaborazione alla redazione dell’articolo e per il contributo al progetto “sportello sui diritti dello studente”.
Regolamento dello sportello
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