Viene ribadito che:
“La natura esterna dell’incarico non è idonea a connotare in senso fiduciario il rapporto di lavoro dirigenziale.
L’incarico dirigenziale non apicale deve essere sempre connotato da specifiche garanzie, in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell’azione amministrativa, caratterizzata da una netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa”.
Ciò perché:
“La Corte ha più volte affermato l’illegittimità costituzionale di meccanismi di spoils system riferiti ad incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di compiti di gestione, cioè di «funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico» (sentenze n. 224 e n. 34 del 2010, n. 390 e 351 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007), ritenendo, di converso, costituzionalmente legittimo lo spoils system quando riferito a posizioni apicali (sentenza n. 233 del 2006), del cui supporto l’organo di governo «si avvale per svolgere l’attività di indirizzo politico amministrativo» (sentenza n. 304 del 2010)” (Presidente De Siervo, redattore Cassese).
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