L’annuncio è stato dato dal sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci della Lega, a chiusura di un tavolo tecnico per superare le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali messe in luce da diversi operatori.
La data da prendere in considerazione sarà quindi il 30 aprile.
Oltre a tali scadenze, non bisogna dimenticare, entro il prossimo 28 febbraio, l’adempimento relativo all’invio della liquidazione periodica Iva (LIPE) del quarto trimestre 2018 che non viene modificata. Sulle scadenze di fine mese, va segnalata la richiesta al Mef di una proroga (in particolare dello spesometro e dell’esterometro) da parte dei dottori commercialisti.
La richiesta che riguarda comunque anche altri adempimenti, è conseguente alle varie situazioni di criticità riscontrate, che si sono verificate nell’implementazione della fatturazione elettronica da parte dei diversi operatori economici.
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Spesometro ultimo invio: comunicazioni dati e fatture
Il prossimo 30 aprile quindi scade il termine per l’ultima comunicazione dei dati e delle fatture con riferimento ai documenti emessi e registrati nel secondo semestre 2018.
Coloro i quali avessero invece optato per la periodicità trimestrale di trasmissione dei dati, potranno inviare sempre entro il 30 aprile i dati relativi al terzo trimestre 2018.
L’adempimento dello spesometro è stato abolito a partire dall’anno di imposta 2019 con l’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica anche tra i privati, e pertanto, l’invio dei dati relativi all’ultimo trimestre/semestre del 2018, sarà l’ultimo ad essere effettuato.
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Dal 2019 il monitoraggio delle operazioni tra soggetti residenti stabiliti in Italia, avverrà attraverso l’emissione delle fatture elettroniche.
Per le cessioni e prestazioni che intercorrono con soggetti non residenti, prenderà posto il cosiddetto esterometro , ovvero una comunicazione operativamente analoga alla comunicazione dei dati delle fatture.
Ritornando alla comunicazione dei dati e delle fatture, va osservato che nel secondo semestre 2018, sono stati previsti in via anticipata obblighi di fatturazione elettronica per le prestazioni rese in forza di subappalti pubblici, nonché per le cessioni di carburante in rapporti commerciali precedenti la distribuzione al dettaglio (vendita). Le operazioni documentate da fatturazione elettronica, non entrano nella comunicazione.
Spesometro: chi deve inviarlo
Sono tenuti ad inviare lo spesometro i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
Sono invece esclusi dall’invio, i soggetti in regime forfettario e coloro che dal 2015 si sono avvalsi, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 3, D.L. n. 98/2011, del regime dei minimi, i quali non annotano le fatture, non addebitano l’imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva.
Lo spesometro è stato abrogato per i produttori agricoli che hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, e che sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili dall’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.
Spesometro: cosa comunicare
I soggetti passivi Iva devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini Iva, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre/semestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del decreto Iva.
I dati potranno essere inviati esclusivamente in forma analitica (e non più anche in forma aggregata come poteva avvenire nel modello polivalente), tuttavia la legge prevede che in luogo delle singole fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, e registrate cumulativamente, i contribuenti possono trasmettere i dati del documento riepilogativo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di trasmissione per riepilogo dei dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore ad euro 300, detto importo deve essere considerato comprensivo di Iva.
Restano escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni che non sono documentate da fatture, qualunque ne sia l’importo.
Non dovranno essere inclusi nella comunicazione i dati delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico, transitate per il sistema di interscambio (SDI), che sono evidentemente già acquisiti dalla stessa Agenzia.
Per la comunicazione Dati e Fatture, si dovrà preparare un file Xml che rispetti le specifiche tecniche e che, contenga:
- i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
- i dati delle controparti e, per ognuna, i dati delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento.
Il file deve essere firmato digitalmente e per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi:
- un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta;
- il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate;
- la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Il file dovrà essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, alternativamente attraverso:
- l’utilizzo dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”;
- l’utilizzo di uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica;
- l’accreditamento di un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dei dati fattura.
Al via l’esterometro
A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una nuova comunicazione (mensile) delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “esterometro”.
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Gli operatori Iva residenti, comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Esterometro 2019: cosa comunicare
Le operazioni da includere della comunicazione “esterometro” sono:
- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini Iva in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SDI;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.
Nella comunicazione occorre indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti, ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato, oppure con rappresentante fiscale.
Occorre inoltre indicare le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia.
Esterometro: casi di esclusione
Si ricorda che è possibile non comunicare l’operazione nell’esterometro se per la stessa viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario “XXXXXXX” (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).
Esterometro 2019: come inviarlo
Anche per l’esterometro bisognerà preparare un file Xml da firmare e spedire anche tramite il portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Sempre con riferimento all’esterometro vi è stato di recente un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al Tax Free Shopping, vale a dire le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti non passivi d’imposta domiciliati o residenti fuori dall’Ue.
A partire dal 1° settembre 2018 l’emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica, e il sistema attraverso il quale i contribuenti interessati possono gestire l’emissione e la trasmissione delle fatture Tax Free Shopping in modalità elettronica si chiama Otello (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization), disponibile nella versione 2.0 sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
I dati di competenza dell’Agenzia delle Entrate trasmessi a Otello 2.0, sono automaticamente messi a disposizione in un’apposita area riservata per consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi.
Nell’ambito del Tax Free Shopping, l’invio dei dati delle fatture emesse al sistema Otello rappresenta un adempimento sufficiente a soddisfare qualunque altro obbligo comunicativo di natura fiscale, compreso l’esterometro.
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